Patti - Trattati - Accordi dal 1934 al 1949 - All rights reserved.www.lager.it 22 Dicembre 2002 "Per non dimenticare la Shoah"
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PATTI - TRATTATI - ACCORDI dal 1934 al 1949




ACCORDO TRA LA GERMANIA E LA POLONIA (26 Gennaio 1934)
FAI CLICKPATTO ANTICOMINTERN TRA GERMANIA E GIAPPONE (25 Novembre 1936)
FAI CLICKPROTOCOLLO ANTICOMINTERN SOTTOSCRITTO DA ITALIA, GERMANIA E GIAPPONE (6 Novembre 1937)
FAI CLICKCONFERENZA DI EVIAN (dal 06 Luglio al 15 Luglio 1938 )
FAI CLICKACCORDO DI MONACO (29 Settembre 1938)
FAI CLICKTRATTATO DI ALLEANZA ITALO-TEDESCA (22 Maggio 1938)
FAI CLICKPATTO DI NON AGGRESSIONE TRA GERMANIA E URSS (23 Agosto 1939)
FAI CLICKACCORDO DI AIUTO RECIPROCO TRA REGNO UNITO E POLONIA ((25 Agosto 1939)
FAI CLICKPATTO TRA GERMANIA, ITALIA E GIAPPONE (27 Settembre 1940)
FAI CLICKACCORDO DI ST. JAMES (12 Giugno 1941)
FAI CLICKPATTO TRA POTENZE DELL'ASSE PER NON TRATTARE SEPARATAMENTE LA PACE (11 Dicembre 1941)
FAI CLICKDICHIARAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (01 Gennaio 1942)
FAI CLICKACCORDO DI LONDRA (08 Agosto 1945)
FAI CLICKSTATUTO : CARTA ATLANTICA (14 Agosto 1941)
FAI CLICKSTATUTO : STATUTO DELLE NAZIONI UNITE (26 Giugno 1945)
FAI CLICKSTATUTO : STATUTO DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA (24 Ottobre 1945)
FAI CLICKCONFERENZA DI YALTA (11 Febbraio 1945)
FAI CLICKCONFERENZA DI POTSDAM (17 Luglio - 2 Agosto 1945)
FAI CLICKDICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI (10 Dicembre 1948)
FAI CLICKPRINCIPI DI NORIMBERGA
FAI CLICKCRIMINI DI GUERRA - CONTRO LA PACE - CONTRO L'UMANITA' (20 Dicembre 1945)
FAI CLICKCONVENZIONI DI GINEVRA E PROTOCOLLO AGGIUNTIVI



In questa pagina si è voluto introdurre una serie di documenti storici riguardanti il periodo più tragico del conflitto mondiale , tra cui i principali Accordi internazionali , i Patti ed i Trattati e molto altro in materia di costituzione dei Diritti Umani .


ACCORDO TRA LA GERMANIA E LA POLONIA (26 Gennaio 1934)

Il Governo Tedesco e il Governo Polacco considerano giunto il momento di iniziare una nuova fase nell’ambito delle relazioni politiche tra la Germania e la Polonia, al fine di raggiungere un’intesa comune. Hanno pertanto stabilito di illustrare in questa dichiarazione, i principi ai quali si ispirerà in futuro tale intesa.
I due Governi basano questo accordo sulla reciproca convinzione che l’amicizia duratura tra i due Paesi possa rappresentare la condizione essenziale per garantire e mantenere la pace in Europa e hanno conseguentemente deciso di fondare i loro rapporti sui principi contenuti nel Patto di Parigi del 17 Agosto 1928, definendone dettagliatamente la relativa applicazione.
I due Governi si impegnano reciprocamente affinché gli obblighi internazionali assunti da ciascuno di essi nei confronti di un Paese terzo, non ostacolino lo sviluppo pacifico delle loro relazioni, siano compatibili con la presente dichiarazione e non siano influenzati da quanto in essa stabilito. Concordano inoltre che questa dichiarazione non verrà estesa alle situazioni che secondo le leggi internazionale, riguardano esclusivamente questioni interne ai due Stati.
Entrambi i Governi dichiarano la loro intenzione di dirimere direttamente ogni controversia che potrà sorgere tra loro in futuro. Qualora eventuali divergenze tra i due Paesi non dovessero ricomporsi attraverso negoziati diretti, essi tenteranno caso per caso e sulla base di un mutuo accordo, di identificare soluzioni pacifiche alternative senza escludere la possibilità di applicare se necessario, metodi e procedure previsti da altri accordi sottoscritti tra le parti, le cui disposizioni risultino applicabili a tali casi. In nessuna circostanza, i due Paesi ricorreranno alla forza come strumento per risolvere le proprie controversie. La garanzia di pace creata da questi principi faciliterà ad entrambi i Governi il compito di identificare una soluzione ai problemi di natura politica, economica e sociale che potranno eventualmente sorgere, che sia basata sul rispetto degli interessi reciproci. Entrambi i Governi sono convinti che in questo modo i loro futuri rapporti si svilupperanno fruttuosamente e che le relazioni di buon vicinato che si stabiliranno, contribuiranno al benessere non solo dei loro Paesi, ma anche a quello dell’Europa. La presente dichiarazione sarà ratificata ufficialmente a Varsavia al più presto possibile e rimarrà in vigore per un periodo di 10 anni dalla data di ratifica. Se la dichiarazione non sarà denunciata da uno dei due Governi firmatari sei mesi prima della sua scadenza, essa rimarrà in vigore, fatto salvo il diritto unilaterale di recedere successivamente, sempre con un preavviso di sei mesi.
Berlino, 26 Gennaio 1934 firmato da : Per il Governo Tedesco: Konstantin von Neurath , per il Governo Polacco: Josef Lipski



PATTO ANTICOMINTERN TRA GERMANIA E GIAPPONE (Berlino, 25 Novembre 1936 )

Il Governo Imperiale del Giappone e il Governo della Germania,
Consapevoli del fatto che l'obbiettivo del Comunismo Internazionale (il cosiddetto Komintern) è la disintegrazione violenta degli Stati da portare a termine con ogni mezzo disponibile, Considerando che tollerare l'interferenza del Comunismo Internazionale negli affari interni delle Nazioni significherebbe non solo metterebbe in pericolo la pace e il benessere sociale entro i confini di quelle stesse Nazioni, ma minaccerebbe anche la pace mondiale,
Desiderando collaborare insieme per difendersi dalla disintegrazione Comunista, hanno concordato quanto segue:
Articolo I
Gli Stati contraenti si terranno reciprocamente informati sulle attività del Comunismo Internazionale e decideranno di comune accordo le misure di difesa da adottare, collaborando successivamente tra loro per concretizzarne l'applicazione.
Articolo II
Gli Stati contraenti inviteranno altri Stati, i cui equilibri interni siano minacciati dalla disintegrante azione del Comunismo Internazionale, a sottoscrivere il presente Accordo o ad adottare misure difensive conformi agli intendimenti di questo stesso Accordo.
Articolo III
Sono ritenute ufficialmente valide entrambe le versioni del presente Accordo, quella redatta in lingua Giapponese e quella in lingua Tedesca. L'Accordo entrerà in vigore dal giorno in cui sarà sottoscritto e avrà la durata di cinque anni. Gli Stati contraenti, entro un tempo ragionevole prima della scadenza di tale termine, discuteranno e concorderanno altre eventuali forme di reciproca collaborazione.
I sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, appongono qui il loro sigillo e la loro firma.
Firmato a Berlino, in duplice copia, il 25 Novembre 1936 corrispondente al 25 Novembre dell'11° anno della Showa da :
Visconte Kintomo Mushakoji , Ambasciatore Straordinario Imperiale Giapponese e Plenipotenziario - Joachim von Ribbentrop , Ambasciatore Straordinario Tedesco e Plenipotenziario
PATTO ANTICOMINTERN TRA GERMANIA E GIAPPONE
occasione della firma dell'Accordo di difesa contro il Comunismo Internazionale, avvenuta in data odierna, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato q
uanto segue:
-
A. Le competenti Autorità di entrambi gli Stati contraenti collaboreranno strettamente tra loro per controllare le attività del Comunismo Internazionale e per individuare i provvedimenti da adottare contro di esso.
- B. Le competenti Autorità di entrambi gli Stati contraenti, nel quadro delle leggi attualmente vigenti, adotteranno severe misure nei confronti di coloro che sia all'interno del proprio territorio che all'estero, operano direttamente o indirettamente al servizio del Comunismo Internazionale o fiancheggiano le sue disintegranti attività.
- C. Per facilitare la cooperazione tra le competenti Autorità dei due Stati contraenti, secondo quanto descritto al precedente punto A., verrà istituita una Commissione permanente che avrà il compito di definire le misure necessarie per fronteggiare il Comunismo Internazionale.
Firmato a Berlino il 25 Novembre 1936, corrispondente al 25° giorno dell'11° mese dell'11° anno della Showa da : Visconte Kintomo Mushakoji , Ambasciatore Imperiale Giapponese e Plenipotenziario - Joachim von Ribbentrop , Ambasciatore Straordinario Tedesco e Plenipotenziario



PROTOCOLLO ANTICOMINTERN SOTTOSCRITTO DA ITALIA, GERMANIA E GIAPPONE (O6 Novembre 1937 )

Il Governo Italiano, il Governo del Reich Tedesco e il Governo Imperiale del Giappone,
Considerando che il Comunismo Internazionale mette costantemente in pericolo la pace e l'ordine del mondo Occidentale ed Orientale, Considerando che solo una stretta collaborazione che miri al mantenimento della pace e dell'ordine potrà rimuovere tale pericolo,
Considerando che l'Italia - la quale con l'avvento del Regime Fascista ha combattuto con inflessibile determinazione quel pericolo liberando il proprio territorio dal Comunismo Internazionale - ha deciso di allinearsi contro il comune nemico insieme alla Germania ed al Giappone animate anch'esse dalla stessa determinazione nel difendersi dal Comunismo Internazionale,
In conformità a quanto disposto dall'Articolo 2 dell'Accordo contro il Comunismo Internazionale sottoscritto da Germania e Giappone il 25 Novembre 1936 a Berlino, concordano quanto segue:
Articolo I
L'Italia aderisce all'Accordo contro il Comunismo Internazionale e al relativo Protocollo Supplementare, entrambi sottoscritti dal Giappone e dalla Germania il 25 Novembre 1936 e il cui testo viene allegato al presente Protocollo.
Articolo II
Le tre Potenze firmatarie del presente Protocollo concordano sulla decisione di considerare l'Italia quale firmataria dell'Accordo e del relativo Protocollo Supplementare citati nel precedente Articolo I. La firma del presente Accordo ha valore equivalente a quella apposta al testo originale del suddetto Accordo e relativo Protocollo Supplementare.
Articolo III
Il presente Protocollo costituirà parte integrante del sopracitato Accordo e del relativo Protocollo Supplementare.
Articolo IV
Il presente Protocollo viene redatto in Italiano, Giapponese e Tedesco. Le tre versioni hanno eguale carattere di autenticità. Esso entrerà in vigore alla data in cui verrà sottoscritto da : Ciano , von Ribbentrop , Hotta .
PROTOCOLLO SUPPLEMENTARE ALL'ACCORDO DI DIFESA CONTRO IL COMUNISMO INTERNAZIONALE
In occasione della firma dell'Accordo di difesa contro il Comunismo Internazionale, avvenuta in data odierna, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato quanto segue:
- A. Le competenti Autorità di entrambi gli Stati contraenti collaboreranno strettamente tra loro per controllare le attività del Comunismo Internazionale e per individuare i provvedimenti da adottare contro di esso.
- B. Le competenti Autorità di entrambi gli Stati contraenti, nel quadro delle leggi attualmente vigenti, adotteranno severe misure nei confronti di coloro che sia all'interno del proprio territorio che all'estero, operano direttamente o indirettamente al servizio del Comunismo Internazionale o fiancheggiano le sue disintegranti attività.
- C. Per facilitare la cooperazione tra le competenti Autorità dei due Stati contraenti, secondo quanto descritto al precedente punto A., verrà istituita una Commissione permanente che avrà il compito di definire le misure necessarie per fronteggiare il Comunismo Internazionale.
Firmato a Berlino il 25 Novembre 1936, corrispondente al 25° giorno dell'11° mese dell'11° anno della Showa da : Visconte Kintomo Mushakoji , Ambasciatore Imperiale Giapponese e Plenipotenziario - Joachim von Ribbentrop , Ambasciatore Straordinario Tedesco e Plenipotenziario


CONFERENZA DI EVIAN (dal 06 Luglio al 15 Luglio 1938 )

Incontro di Evian (Francia, luglio 1938)
Nel 1938, quando in Germania il nazismo stava appesantendo sempre di più la sua politica di discriminazione razziale e sempre più grande era il numero degli ebrei tedeschi che chiedevano di emigrare verso altri Paesi, sembrò che l’aiuto potesse venire dagli Stati Uniti. Il presidente americano Franklin D.Roosevelt convocò a Evian-Les-Bains, sul Lemanoin Francia, una conferenza che ebbe luogo tra il 6 e il 15 luglio 1938, cui parteciparono 32 nazioni con lo scopo dichiarato di affrontare il problema dell’immigrazione ebraica.Si intendeva gestire il movimento di profughi dalla Germania e dall'Austria , ormai annessa al Reich, attraverso canali di emigrazione organizzati e spingere i governi partecipanti ad accogliere un numero di profughi proporzionato alle proprie dimensioni. La Germania non era stata invitata, l’Italia declinò l’invito, l’URSS e la Cecoslovacchia non erano rappresentate. Le buone intenzioni del presidente americano apparvero subito molto dubbie, perché fi n dall’inizio fece sapere che non erano previsti aumenti delle quote di immigrazione negli Stati Uniti, e che la stessa cosa non si poteva pretendere dagli altri Paesi. La comunità ebraica internazionale, tuttavia, accolse con entusiasmo l’annuncio della conferenza, convinta che fosse un segnale di presa di coscienza del mondo della brutalità delle persecuzioni naziste e che, di conseguenza, si arrivasse a individuare dei luoghi dove gli ebrei avrebbero potuto essere accolti e insediati stabilmente. La conferenza non portò ad alcun risultato concreto, malgrado la creazione del comitato intergovernativo per i rifugiati (Intergovernmental Committee on political refugees, IGC). Quest'ultimo si riunì tre volte prima dello scoppio della seconda guerra mondiale e condusse, senza successo e senza grande impegno, negoziati con potenziali Paesi d'accoglienza e con la Germania.Di fatto, soltanto la Danimarca, la Repubblica Dominicana e l’Olanda acconsentirono ad accogliere qualche migliaio di profughi. I nazisti ebbero così la prova che le nazioni non intendevano schierarsi contro di loro sulla sorte degli ebrei e si sentirono legittimati nella loro politica di oppressione.
Le reazioni scatenanti a seguito della conferenza di Evian creò volontariamente un alibi in primo luogo ai Paesi partecipanti e all'IGC; in secondo luogo permise a molti Paesi di rendersi conto della dimensione dell'esodo di profughi, il che indusse le nazioni a inasprire le loro legislazioni in materia di immigrazione; e in terzo luogo consentì a chi era al potere nella Germania nazionalsocialista di constatare che a livello mondiale mancava la disponibilità a salvare gli ebrei perseguitati in Germania e Austria e più tardi in tutta l'Europa.
La Svizzera si rifiuto di ospitare la conferenza e temeva di dover abbandonare la sua strategia di Paese unicamente di transito per i profughi e di doverne accogliere un determinato contingente. Il suo unico scopo era di chiudere ermeticamente il Paese ai profughi .
Alcune dichiarazioni :
Il rappresentante elvetico, Heinrich Rothmund, spiega che in Svizzera gli stranieri - 355'000 - sono già il 9% della popolazione - e aggiunge che il Paese conta 100'000 disoccupati e ha già accolto parecchie migliaia di ebrei in fuga;Il delegato britannico dice che il Regno Unito è già densamente popolato e che la disoccupazione attuale non permette di accogliere nuovi immigrati;Il governo di Washington deve far fronte alla depressione economica e a un forte antisemitismo, e non è disposto a dare l'esempio: l'unica concessione che fa è la promessa di sfruttare appieno i contingenti previsti dall'Immigration Act, ch
e fissa un numero massimo di immigrati annui per ogni paese.
Il viaggio della "St. Louis"
Il 13 maggio 1939 una nave da crociera con a bordo 937 ebrei , che per la maggior parte aveva pagato sia il biglietto sia i permessi per sbarcare legelmente a Cuba , salpava da Amburgo. Al suo arrivo al porto dell'Avana, la nave non ebbe il permesso di ormeggiare. Allora ripartì alla volta di Miami, ma fu intercettata dalla guardia costiera statunitense e le fu dato l'avvertimento di allontanarsi.
Alla nave toccò far ritorno in Europa. Più della metà dei passeggeri morirà nell'Olocausto .


ACCORDO DI MONACO (29 Settembre 1938)

Accordo concluso a Monaco tra Germania, Gran Bretagna, Francia e Italia.
La Germania, il Regno Unito di Gran Bretagna, la Francia e l'Italia, avendo già raggiunto un'intesa per la cessione alla Germania del territorio dei Sudeti, hanno concordato le seguenti clausole e condizioni per attuare tale cessione e si impegnano vicendevolmente a compiere i passi necessari per consentirne la realizzazione: (1) L'evacuazione inizierà il 1 Ottobre. (2) Il Regno Unito, la Francia e l'Italia concordano che l'evacuazione del territorio sarà completata entro il 10 Ottobre e che il Governo Cecoslovacco sarà ritenuto responsabile di portarla a termine senza arrecare danni ad alcuna installazione militare esistente in quell’area. (3) I termini per eseguire l'evacuazione saranno stabiliti in dettaglio da una Commissione Internazionale composta da rappresentanti di Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Cecoslovacchia. (4) L'occupazione da parte delle truppe tedesche dei territori contrassegnati sulla mappa allegata, sarà graduale e inizierà il 1 Ottobre nel seguente ordine: a) Il territorio contrassegnato dal numero I, il 1° e il 2 Ottobre; b) Il territorio contrassegnato dal numero II, il 2 e 3 Ottobre; c) Il territorio contrassegnato dal numero III, il 3, 4 e 5 Ottobre d) Il territorio contrassegnato dal numero IV, il 6 e 7 Ottobre. e) Il restante territorio abitato da popolazioni di etnia prevalentemente tedesca, la cui estensione sarà accertata immediatamente dalla Commissione Internazionale suddetta, sarà occupato dalle truppe tedesche il 10 Ottobre. (5) La commissione internazionale di cui al paragrafo (3), stabilirà in quali territori si dovrà svolgere il plebiscito. Questi territori saranno occupati da corpi militari internazionali fino a quando il plebiscito non sarà completato. La stessa commissione fisserà le modalità di svolgimento del plebiscito, considerando come riferimento quelle già adottate per la consultazione plebiscitaria svolta nella Saar. La commissione stabilirà anche la data, non più tardi della fine di Novembre, in cui il plebiscito si svolgerà. (6) L'assetto definitivo delle frontiere sarà stabilito dalla Commissione Internazionale. In casi eccezionali e secondo rigorosi vincoli etnici, la Commissione potrà proporre alle quattro Potenze, Germania, Regno Unito, Francia e Italia, eventuali modifiche secondarie relativamente alle zone che dovranno essere cedute senza ricorrere al plebiscito. (7) Sia all'interno che al di fuori dei territori ceduti alla Germania viene riconosciuto il diritto di scelta della cittadinanza a chi ne faccia esplicita richiesta, . Tale diritto potrà essere esercitato entro sei mesi dalla data di questo Accordo. Una commissione Tedesco-Cecoslovacca stabilirà i dettagli che disciplineranno il ricorso a tale diritto e le condizioni necessarie per agevolare il trasferimento delle popolazioni coinvolte. La Commissione avrà inoltre l’autorità di dirimere le controversie che dovessero sorgere per questioni inerenti a detto trasferimento. (8) Il Governo Cecoslovacco, entro un periodo di quattro settimane dalla data di questo Accordo, congederà dalle proprie forze armate e forze di polizia, ogni cittadino dei Sudeti di etnia tedesca che ne farà richiesta e libererà i prigionieri, sempre di etnia tedesca, attualmente detenuti per reati politici.
Monaco, 29 Settembre 1938.
Firmato da : Adolf Hitler , Neville Chamberlan , Edouard Daladier , Benito Mussolini
Allegato all'accordo
Il Governo del Regno Unito e quello francese hanno sottoscritto il sopraccitato accordo sulla base dell’impegno comune di rispettare quanto contenuto nel paragrafo 6 della proposta Anglo-Francese che prevede una garanzia internazionale a protezione dei nuovi confini dello Stato Cecoslovacco da ogni aggressione non provocata. Quando la questione relativa alle minoranze Ungheresi e Polacche sarà stata risolta, la Germania e l'Italia si assumeranno la responsabilità di garantire l'inviolabilità delle frontiere Cecoslovacche.
Monaco, 29 Settembre 1938 .
Firmato da : Adolf Hitler , Neville Chamberlan , Edouard Daladier , Benito Mussolin
Dichiarazione
I Capi di Governo delle quattro Potenze dichiarano che qualora il problema relativo alle minoranze ungheresi e polacche in Cecoslovacchia, non sarà risolto entro tre mesi mediante accordo fra i rispettivi Governi, esso sarà oggetto di un successivo incontro tra gli stessi Capi di Governo qui presenti.
Monaco, 29 Settembre 1938
Firmato da : Adolf Hitler , Neville Chamberlan , Edouard Daladier , Benito Mussolin
Dichiarazione Supplementare
Tutte le questioni che potranno sorgere al di là della cessione del territorio, saranno di competenza della Commissione Internazionale.
Monaco, 29 Settembre 1938
Firmato da : Adolf Hitler , Neville Chamberlan , Edouard Daladier , Benito Mussolin
Composizione della Commissione Internazionale
I quattro Capi di Governo qui presenti concordano che la Commissione Internazionale prevista da questo Accordo oggi sottoscritto, sarà formata dal Segretario di Stato del Ministero degli Esteri Tedesco, dagli Ambasciatori di Gran Bretagna, Francia e Italia accreditati a Berlino e da un rappresentante nominato dal Governo Cecoslovacco.
Monaco 29 Settembre 1938
Firmato da : Adolf Hitler , Neville Chamberlan , Edouard Daladier , Benito Mussolin



TRATTATO DI ALLEANZA ITALO-TEDESCA (22 Maggio 1939)

Il Cancelliere del Reich Tedesco e Sua Maestà il Re d'Italia e d'Albania e Imperatore d'Etiopia, concordano sulla necessità di consolidare attraverso un patto solenne le relazioni di amicizia e le affinità esistenti tra la Germania Nazional Socialista e l'Italia Fascista. Dopo aver gettato un sicuro ponte di mutua assistenza attaverso i comuni confini, i Governi di Germania e Italia ribadiscono la validità dei principi e degli intendimenti precedentemente concordati, i quali si sono rivelati vincenti nel far prosperare gli interessi di entrambi i Paesi e nell'assicurare la pace in Europa. Fermamente legati dall'unità delle proprie ideologie e dall'ampia comunanza dei rispettivi interessi, il popolo Tedesco e il popolo Italiano sono determinati a restare fianco a fianco anche in futuro e a battersi per proteggere il proprio spazio vitale [Lebensraum] mantenendo al tempo stesso la pace. In un mondo inquieto e disgregato, la Germania e l'Italia intendono adempiere al dovere assegnato loro dalla storia; quello di salvaguardare le fondamenta della cultura Europea. Al fine di ufficializzare questi principi attaverso un Trattato, sono stati nominati quali plenipotenziari, il Cancelliere del Reich Tedesco Adolf Hitler, il Ministro degli Esteri del Reich Joachim von Ribbentrop, Sua Maestà il Re d'Italia e d'Albania e Imperatore d'Etiopia Vittorio Emanuele III e il Ministro degli Esteri del Governo Italiano Conte Galeazzo Ciano i quali, dopo aver presentato le proprie credenziali, hanno discusso e concordato quanto segue:
Articolo I.
Le Parti Contraenti saranno costantemente in contatto tra loro per avere una visione comune relativamente ai rispettivi interessi e alla situazione Europea nel suo complesso.
Articolo II.
Qualora i comuni interessi delle Parti Contraenti vengano messi in pericolo da avvenimenti internazionali di qualsivoglia natura, le stesse Parti si consulteranno immediatamente per concordare le necessarie misure atte a salvaguardare tali interessi. Nel caso in cui la sicurezza o altri vitali interessi di una delle Parti Contraenti siano minacciati, l'altra Parte Contraente offrirà alla Parte minacciata il completo appoggio politico e diplomatico per allontanare tale minaccia.
Articolo III.
Qualora accadesse, contro i desideri e le speranze delle Parti Contraenti, che una di esse venga coinvolta in complicazioni di carattere militare con un'altra Potenza o altre Potenze, l'altra Parte Contraente si schiererà al suo fianco fornendo il necessario appoggio militare terrestre, navale ed aereo.
Articolo IV.
Per assicurare un rapido adempimento degli obblighi disposti dall'Articolo III, i Governi di entrambe le Parti Contraenti rafforzeranno la reciproca cooperazione sotto l'aspetto sia militare che economico. I due Governi inoltre, si terranno reciprocamente informati in merito ad altri eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per l'applicazione di questo Patto. Per garantire quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente Articolo, i due Governi istituiranno delle commissioni permanenti che opereranno sotto la direzione dei rispettivi Ministeri degli Esteri.
Articolo V.
Nel caso in cui le Parti Contraenti siano coinvolte insieme in una guerra, entrambe si impegnano a non concludere separatamente alcun armistizio o trattato di pace.
Articolo VI.
Le due Parti Contraenti sono consapevoli dell'importanza delle proprie comuni relazioni con altre Potenze amiche. Entrambe sono determinate a mantenere inalterate nel tempo tali relazioni e a promuovere un adeguato sviluppo dei comuni interessi con queste Potenze.
Articolo VII.
Questo Patto entrerà in vigore immediatamente dopo la sua firma. Le due Parti Contraenti sono d'accordo nel fissare a dieci anni il primo periodo di validità. Prima della naturale scadenza del Patto, le Parti ne concorderanno l'eventuale rinnovo.
PROTOCOLLO SEGRETO SUPPLEMENTARE
Nel sottoscrivere il Patto di Amicizia e di Alleanza, entrambe le parti hanno raggiunto un accordo sui seguenti punti:
- 1. I rispettivi Ministri degli Esteri concorderanno quanto prima l'organizzazione, la sede e il metodo di lavoro della Commissione incaricata di affrontare le questioni militari e quelle legate all'economia di guerra, ai sensi di quanto stabilito dall'Articolo IV del Patto di Alleanza.
- 2. Per la realizzazione di quanto disposto dal secondo comma dell'Articolo IV, conformemente allo spirito e agli scopi del Patto, i due Ministri degli Esteri definiranno in tempi brevi e attraverso una costante cooperazione, i provvedimenti da adottare in materia di stampa, informazione e propaganda. In particolare, i due Ministri degli Esteri assegneranno presso la propria ambasciata nelle rispettive capitali, uno o più specialisti di provata capacità professionale che operino di concerto con i Ministeri degli Affari Esteri per studiare le strategie da perseguire in tema di stampa, informazione e propaganda, sia per promuovere la politica dell'Asse, sia per controbattere la politica che le Potenze nemiche adotteranno.
Berlino, 22 Maggio 1939 - XVII° anno dell'Era Fascista.



PATTO DI NON AGGRESSIONE TRA GERMANIA E URSS (23 Agosto 1939)

Il Governo del Reich Tedesco e il Governo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, desiderosi di rafforzare la pace tra la Germania e l’U.R.S.S. nel rispetto delle norme fondamentali contenute nel Patto di Neutralità sottoscritto tra i due Paesi nell’Aprile del 1926, hanno raggiunto il seguente accordo:
Articolo I .
Entrambe le parti contraenti si impegnano a rinunciare ad ogni atto di violenza o di aggressione reciproca, condotto sia individualmente che in alleanza con altre Potenze.
Articolo II.
Qualora una delle parti contraenti sia oggetto di atti di ostilità da parte di una terza Potenza, l’altra parte contraente non dovrà in alcun modo prestare il proprio appoggio a tale Potenza.
Articolo III.
I Governi delle due parti contraenti manterranno tra loro uno stretto rapporto, consultandosi sulle questioni che potranno incidere in futuro su interessi comuni.
Articolo IV.
Nessuna delle due parti contraenti parteciperà ad alcuna alleanza con qualsivoglia Potenza che miri, direttamente o indirettamente, ad attaccare l’altra parte contraente.
Articolo V.
Qualora tra le parti contraenti sorgano contrasti o divergenze di qualsiasi natura, entrambe risolveranno tali dispute esclusivamente attraverso discussioni amichevoli o, se necessario, ricorrendo a commissioni arbitrali.
Articolo VI.
Il presente Trattato rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni con la clausola che qualora una delle Parti Contraenti non lo denunci un anno prima della scadenza, esso si intenderà automaticamente rinnovato per altri cinque anni.
Articolo VII.
Il presente Trattato verrà ratificato nel più breve tempo possibile. Le rispettive ratifiche verranno presentate a Berlino. L’accordo entrerà in vigore non appena firmato da : Per il Governo del Reich tedesco: von
Ribbentrop , per il Governo dell’URSS: Molotov

ACCORDO SEGRETO TEDESCO-SOVIETICO
In occasione della firma del Patto di non aggressione tra il Reich Tedesco e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, i rappresentanti dei due Governi nel corso di una conversazione assolutamente confidenziale, hanno discusso del problema della delimitazione delle rispettive aree d’influenza nell’Europa orientale.
- 1. In caso di mutamenti politico-territoriali nei territori appartenenti agli Stati del Baltico — Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania — la frontiera settentrionale della Lituania formerà la linea di demarcazione tra le aree d’interesse della Germania e le aree di interesse dell'URSS. Le due parti riconoscono i diritti della Lituania sul territorio di Vilna.
- 2. In caso di mutamenti politico-territoriali nei territori appartenenti allo Stato Polacco, le aree d’interesse della Germania e dell'URSS saranno divise approssimativamente dalla linea che segue i fiumi Narew, Vistola e San. La questione se sia auspicabile, nell’interesse delle due parti, mantenere uno Stato polacco indipendente e come dovranno essere disegnate le frontiere di questo Stato, sarà successivamente affrontata alla luce dei futuri sviluppi politici. In ogni caso, i due governi risolveranno questa questione attraverso un’amichevole intesa.
- 3. Per quanto riguarda l’Europa sud-orientale, l’Unione Sovietica sottolinea il proprio interesse per la Bessarabia. La Germania dichiara di non avere alcun interesse in tale regione.
4. Questo protocollo verrà considerato da entrambe le parti assolutamente segreto.
Russia/ Servizi: non c'era alternativa a patto Molotov-Ribbentrop - Documenti d'intelligence su accordi tra Urss e Germania nazista
L'Ex Unione sovietica non aveva altra scelta, nel 1939, che firmare il patto con la Germania, il cosiddetto patto Molotov-Ribbentrop. A dirlo non è qualche storico troppo nostalgico di Stalin, ma i servizi segreti esterni della Russia di oggi, che hanno stilato un rapporto - "La regione del Baltico e la geopolitica" - utilizzando anche documenti recentemente declassificati. "Firmando l'accordo di Monaco nel 1938, i governi britannico e francese avevano puntato su un accordo con Hitler. Le loro delegazioni mandarono all'aria i negoziati su una coalizione anti-Hitler nell'agosto 1939", recita il rapporto, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Interfax. I materiali d'intelligence presi in considerazione coprono il periodo 1935-1945. Note confidenziali dei ministeri degli Esteri dei principali paesi, avevano dato ai vertici sovietici l'idea che non si poteva non modificare il quadro strategico dell'azione sovietica. "A quel punto - secondo il rapporto - l'unico possibile strumento di autodifesa dell'ex Unione sovietica era quello di firmare il patto di non aggressione con la Germania del 23 agosto 1939. Questo documento avrebbe evitato l'occupazione dell'area del Baltico e la sua trasformazioni in una testa di ponte per l'attacco all'Unione sovietica".
Fonte : Apcom 16/08/2009


ACCORDO DI AIUTO RECIPROCO TRA REGNO UNITO E POLONIA (25 Agosto 1939)

Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Governo della Repubblica Polacca;
Desiderando instaurare una permanente collaborazione tra i loro rispettivi Paesi attraverso la promessa di aiuto reciproco con finalità esclusivamente difensive; hanno deciso di concludere un Accordo in questo senso ed hanno nominato quali loro Plenipotenziari:
Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Il Visconte Halifax, Primo Segretario di Stato agli Affari Esteri; per il Governo Polacco: l Conte Edward Raczynski, Ambasciatore Straordinario della Polonia a Londra; I quali, in virtù dei pieni poteri loro conferiti, hanno concordato e sottoscritto quanto segue:
Articolo I.
Qualora uno dei Paesi Contraenti sia costretto a ricorrere alle armi per reagire ad un atto di aggressione da parte di una Potenza Europea, l’altro Paese Contraente fornirà a quello aggredito tutto l’aiuto necessario, nei limiti delle proprie possibilità.
Articolo II.
- 1. Quanto disposto dal precedente Articolo 1 troverà applicazione anche nel caso in cui gli atti compiuti da una Potenza Europea minaccino, direttamente o indirettamente, l’indipendenza di uno dei due Stati Contraenti, ovvero siano di tale natura da costringere la parte contraente in questione a ritenere vitale il ricorso alle armi.
- 2. Qualora uno degli Stati contraenti sia costretto ad entrare in guerra contro una Potenza Europea in conseguenza di atti di ostilità da parte di quella Potenza nei confronti di un altro Stato Europeo minacciandone l’indipendenza o la neutralità e tali da costituire un serio pericolo per la sicurezza di quello Stato contraente, si applicherà quanto disposto dall’Articolo 1, senza ledere in alcun modo i diritti dello Stato Europeo minacciato.
Articolo III.
Qualora una Potenza Europea tenti di minare l’indipendenza di uno degli Stati contraenti, attraverso metodi di penetrazione economica o con qualunque altro sistema destabilizzante, entrambi gli Stati Contraenti collaboreranno per respingere tali tentativi. Se questa Potenza Europea dovesse aprire le ostilità contro una delle Nazioni contraenti, si applicherà quanto disposto dall’Articolo 1.
Articolo IV.
I dettagli operativi per ottemperare agli impegni previsti dal presente Accordo, verranno stabiliti congiuntamente dalle competenti autorità militari dei Paesi Contraenti.
Articolo V.
Fatti salvi gli impegni assunti dalle Parti Contraenti per assicurare il reciproco aiuto e supporto, immediatamente dopo l’apertura delle ostilità esse si scambieranno complete e rapide informazioni su ogni situazione che possa minacciare la loro indipendenza e, in particolare, sui relativi sviluppi di tale situazione qualora questi richiedessero il pronto adempimento degli impegni assunti.
Articolo VI.
- 1. Le Parti Contraenti si informeranno vicendevolmente sui termini previsti da eventuali altri accordi della stessa natura che hanno sottoscritto o che hanno intenzione di sottoscrivere in futuro con altri Stati.
- 2. Qualora una delle Parti Contraenti intendesse sottoscrivere altre intese dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, l’altra Parte Contraente dovrà esserne immediatamente informata in modo da verificare la compatibilità tra tali altre intese e lo stesso presente Accordo.
- 3. Ogni nuovo Accordo che le Parti Contraenti potranno sottoscrivere in futuro con altri Stati non ridurrà i rispettivi obblighi derivanti dal presente Accordo né creerà indirettamente nuovi obblighi tra la Parte Contraente non partecipante al nuovo Accordo e lo Stato terzo in questione.
Articolo VII.
Qualora le Parti Contraenti fossero coinvolte in un conflitto in conseguenza dell’applicazione del presente Accordo, potranno concludere armistizi o trattati di pace solo congiuntamente.
Articolo VIII.
- 1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni.
- 2. Qualora l’Accordo non venga denunciato sei mesi prima della sua naturale scadenza, esso resterà in vigore; ciascuna Parte Contraente avrà comunque il diritto di denunciarlo in ogni momento con un preavviso di sei mesi.
- 3. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui verrà sottoscritto.
Firmato da : Lord Edward F. Halifax , Conte Edward Raczwiski



PATTO TRA GERMANIA, ITALIA E GIAPPONE (27 Settembre 1940)

I Governi di Germania, Italia e Giappone, convinti che la condizione necessaria per garantire una pace duratura debba essere il riconoscimento del diritto all'esistenza per tutti i popoli del mondo, hanno deciso di unire i loro sforzi in Europa e in Asia Orientale allo scopo primario di costruire e mantenere un Nuovo Ordine che favorisca la prosperità e il benessere di quegli stessi popoli.
E' inoltre desiderio dei tre Governi estendere tale cooperazione a tutti quei Paesi di altre aree geografiche del mondo che siano disposti, secondo una linea comune, a produrre ogni sforzo necessario affinché la grande aspirazione di raggiungere una pace mondiale possa essere realizzata.
Conseguentemente, i governi di Germania, Italia e Giappone hanno concordato quanto segue:
Articolo I.
Il Giappone riconosce e rispetta la leadership di Germania e Italia nello stabilire un nuovo ordine in Europa.
Articolo II.
Germania e Italia riconoscono e rispettano la leadership del Giappone nello stabilire un nuovo ordine nell'Est dell'Asia.
Articolo III.
Germania, Italia e Giappone concordano di collaborare insieme ed unire i loro sforzi secondo le linee suddette. Esse inoltre si impegnano ad aiutarsi vicendevolmente con tutti i mezzi politici, economici e militari di cui dispongono qualora una delle tre Nazioni firmatarie di questo accordo venisse attaccata da una potenza attualmente non coinvolta nella guerra in Europa o nel conflitto Cino-Giapponese.
Articolo IV.
Allo scopo di rendere operativo questo Patto, commissioni tecniche congiunte, i cui membri verranno nominati dai rispettivi Governi di Germania, Italia e Giappone, si riuniranno al più presto.
Articolo V.
Germania, Italia e Giappone congiuntamente dichiarano che i termini del presente accordo non influenzeranno in alcun modo le relazioni politiche attualmente esistenti tra ciascuna delle tre potenze firmatarie e la Russia Sovietica.
Articolo VI.
Il presente Patto, dopo la sua firma, entrerà in vigore con effetto immediato e avrà la durata di 10 anni a partire dalla data in cui verrà sottoscritto. Prima della scadenza di tale termine, le parti contraenti si incontreranno per negoziarne il rinnovo.
In fede, i sottoscritti regolarmente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato questo patto e hanno apposto qui le loro firme.
Fatto in triplice copia a Berlino, il 27° giorno di Settembre 1940, 19° anno dell'era fascista, corrispondente al 27° giorno del 9° mese del 15° anno dello Showa (il regno dell'Imperatore Hirohito).



ACCORDO DI ST. JAMES (12 Giugno 1941)

I Governi di Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, Belgio, il Governo Provvisorio della Cecoslovacchia, i Governi di Grecia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Polonia, Jugoslavia e i Rappresentanti del Generale De Gaulle, leader degli uomini liberi di Francia,
Impegnati insieme nella lotta contro l’aggressione Tedesca, concordano quanto segue:
- 1. Essi continueranno a combattere contro l'oppressione tedesca e italiana fino alla vittoria e si aiuteranno reciprocamente al limite delle proprie possibilità;
- 2. Non ci potrà essere pace e prosperità finché i Popoli liberi saranno costretti con la violenza a sottomettersi alla dominazione della Germania e dei suoi alleati o a vivere sotto la minaccia di tale costrizione;
- 3. L'unico modo per ottenere una pace durevole è la cooperazione fra tutti i Popoli Liberi, in un mondo nel quale, debellata ogni minaccia di aggressione, si possa finalmente godere del benessere sociale ed economico con la ferma volontà di lavorare insieme, sia in guerra che in pace, per raggiungere tale obbiettivo.


P.O TRA LE POTENZE DELL'ASSE AL FINE DI NON TRATTARE SEPARATAMENTE LA PACE CON G.B. E USA /1941)

Articolo I.
L'Italia, il Giappone e la Germania condurranno unite la guerra che è stata loro imposta dagli Stati Uniti d'America e dall'Inghilterrra, con tutti i mezzi di cui dispongono e fino alla cessazione delle ostilità.
Articolo II.
Con questo Patto l'Italia, la Germania e il Giappone si impegnano reciprocamente a non concludere alcun armistizio o trattato di pace sia con gli Stati Uniti che con la Gran Bretagna senza il preventivo e completo accordo dei firmatari del Patto stesso.
Articolo III.
L'Italia, la Germania e il Giappone collaboreranno strettamente tra loro anche dopo la fine vittoriosa di questa guerra, secondo i principi che hanno ispirato il Patto Tripartito concluso il 27 Settembre 1940, al fine di istituire un nuovo ordine mondiale.
Articolo IV.
Il presente Accordo entrerà in vigore immediatamente dopo la sua firma e lo rimarrà per l'intera durata del Patto Tripartito sottoscritto il 27 Settembre 1940. Le Parti Contraenti di questo Patto concorderanno le modalità necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal precedente Articolo III.



DICHIARAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (01 Gennaio 1942)

Dichiarazione congiunta degli STATI UNITI D’AMERICA, del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD, dell’UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE, della CINA, dell’AUSTRALIA, del BELGIO, del CANADA, di COSTARICA, di CUBA, della CECOSLOVACCHIA, della REPUBBLICA DOMINICANA, di SAN SALVADOR, della GRECIA, del GUATEMALA, di HAITI, dell’HONDURAS, dell’INDIA, del LUSSEMBURGO, dei PAESI BASSI, della NUOVA ZELANDA, del NICARAGUA, della NORVEGIA, di PANAMA, della POLONIA, del SUD AFRICA e della JUGOSLAVIA.
I sottoscritti Governi,
Avendo accettato un comune programma di propositi e principi contenuto nella Dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti d’America e del Primo Ministro del Regno di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in data 14 Agosto 1941, nota col nome di Carta Atlantica;
Convinti che sia indispensabile una vittoria completa sui loro nemici per conquistare la libertà e l’indipendenza e per difendere i diritti dell’uomo e la giustizia sia nel proprio territorio che altrove,
Consci di partecipare ad una lotta comune contro forze selvagge e brutali che cercano di soggiogare il mondo,
Dichiarano :
- 1. Ciascun Governo s’impegna ad usare tutte le proprie risorse, militari od economiche, contro i firmatari del Patto Tripartito e loro alleati, con i quali si trova in stato di Guerra.
- 2. Ciascun Governo s’impegna a cooperare con i Governi firmatari della presente dichiarazione e a non concludere separatamente alcun armistizio o trattato di pace con i nemici.
A questa dichiarazione possono aderire tutte le Nazioni che contribuiscono o contribuiranno materialmente alla lotta per il conseguimento della vittoria sul Nazismo.
Paesi aderenti a questa Dichiarazione e rispettive date di adesione :
MESSICO 5 Giugno 1942 - FILIPPINE 10 Giugno 1942 - CILE 12 Febbraio 1945 - ETIOPIA 28 Luglio 1942 - PARAGUAY 12 Febbraio 1945 - PERU 11 Febbraio 1945 - IRAQ 16 Gennaio 1943 - VENEZUELA 16 Febbraio 1945 - BRASILE 8 Febbraio 1943 - URUGUAY 23 Febbraio 1945 - BOLIVIA 27 Aprile 1943 - TURCHIA 24 Febbraio 1945 - IRAN 10 Settembre 1943 - EGITTO 27 Febbraio 1945 - COLOMBIA 22 Dicembre 1943 - ARABIA S. 1 Marzo 1945 - LIBERIA 26 Febbraio 1944 - LIBANO 1 Marzo 1945 - FRANCIA 26 Dicembre 1944 - SIRIA 1 Marzo 1945 - EQUADOR 7 Febbraio 1945 .



ACCORDO DI LONDRA (08 Agosto 1945)

Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America, il Governo provvisorio della Repubblica Francese, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, per perseguire e punire i principali criminali di guerra dell'Asse Europeo.
Premesso che le Nazioni Unite hanno sottoscritto varie dichiarazioni attraverso le quali si ribadisce la volontà di condurre davanti ad una Corte di Giustizia i Criminali di Guerra;
Premesso che in merito alle atrocità commesse nell'Europa Occupata, la Dichiarazione di Mosca del 30 Ottobre 1943 ha riaffermato il principio secondo il quale gli Ufficiali Tedeschi e i membri del Partito Nazista che si siano resi responsabili direttamente o indirettamente di tali crimini, saranno estradati nei Paesi nei quali i loro atti abominevoli sono stati commessi affinché possano essere giudicati e puniti secondo le leggi di quegli stessi Paesi e dei loro liberi Governi;
Premesso che questa dichiarazione riguarda anche criminali le cui violazioni non sono state commesse in una ben definita area geografica ma che saranno comunque perseguiti dai Governi Alleati;
Il Governo degli Stati Uniti d'America, il Governo provvisorio della Repubblica Francese, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, nella persona dei loro rappresentanti regolarmente autorizzati e nell' interesse di tutte le Nazioni Unite, hanno raggiunto il seguente Accordo:
Articolo I.
Sarà istituito, dopo consultazione con il Consiglio di Controllo per la Germania, un Tribunale Militare Internazionale per processare i criminali di guerra le cui violazioni non sono state commesse in una specifica area geografica, e per le quali essi siano accusati individualmente e/o in qualità di membri di organizzazioni o gruppi.
Articolo II.
La composizione, la giurisdizione e le funzioni del Tribunale Militare Internazionale sono stabilite dalla Carta del Tribunale Militare Internazionale (Charter of the International Military Tribunal) allegata, che costituisce parte integrante del presente Accordo.
Articolo III.
Ognuno dei Paesi firmatari di questo Accordo prenderà i necessari provvedimenti per consentire che i criminali di guerra che si trovino in stato di detenzione entro il proprio territorio, possano comparire davanti al Tribunale Militare Internazionale per essere processati. Gli stessi Paesi firmatari compiranno inoltre ogni sforzo necessario sia per far comparire davanti al Tribunale Mlitare Internazionale i criminali di guerra che si trovino fuori dai propri rispettivi territori, sia per indagare sulla fondatezza delle accuse mosse nei loro confronti.
Articolo IV.
Nulla di ciò che stabilisce questo accordo pregiudicherà il trasferimento dei criminali di guerra nei paesi nei quali essi hanno commesso i reati loro ascritti, secondo quanto già stabilito dalla Dichiarazione di Mosca.
Articolo V.
Ogni Paese delle Nazioni Unite potrà aderire a questo Accordo avanzando formale richiesta, attraverso il canale diplomatico, al Governo del Regno Unito di Gran Bretagna che ne informerà sia i Governi degli altri Paesi firmatari, sia quelli dei paesi che aderiranno all'Accordo successivamente.
Articolo VI.
Nulla di quanto prevede questo Accordo limiterà la giurisdizione o i poteri di alcuna Corte di Giustizia Nazionale o di Occupazione che sia già stata istituita o che stia per esserlo, al fine di perseguire i criminali di guerra sia in Germania che nei territori dei Paesi Alleati.
Articolo VII.
Questo Accordo entrerà in vigore il giorno in cui verrà sottoscritto dai Paesi firmatari e lo rimarrà per il periodo di un anno. In seguito potrà rimanere in vigore, ma con il diritto per ogni Firmatario di chiederne la revoca avanzando formale richiesta un mese prima della naturale scadenza attraverso il canale diplomatico. L'Accordo non influenzerà alcun procedimento in corso o alcuna sentenza già emessa nel rispetto dei principi contenuti nell’Accordo stesso.
Londra, 8 Agsto 1945 firmato da : Per il Governo degli Stati Uniti d’America: Robert H. Jackson , per il Governo della Repubblica Francese: Robert Falco , per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: C. Jowitt , per il Governo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche: I. Nikitchenko; A. Trainin


STATUTO : CARTA ATLANTICA (14 Agosto 1941 )

Il Presidente degli Stati Uniti d'America e il Primo Ministro del Governo di Sua Maestà Britannica, Sig. Winston Churchill, in occasione del loro incontro, reputano opportuno far conoscere alcuni principi comuni, ispiratori della politica dei rispettivi paesi, sui quali essi fondano le speranze per un futuro migliore.
I loro Paesi non aspirano ad espansioni territoriali o di altra natura. Essi non desiderano mutamenti territoriali che non siano conformi al desiderio liberamente espresso dai popoli. Essi rispettano il diritto di tutti i popoli di scegliere la forma di governo da cui intendono essere retti e desiderano inoltre vedere restituiti i diritti sovrani e l'autonomia a quei popoli che ne siano stati privati con la forza. Essi, nel rispetto dei loro attuali impegni, cercheranno di assicurare a tutti gli Stati, grandi e piccoli, vincitori e vinti, in condizione di parità, la partecipazione ai commerci e l'accesso alle materie prime mondiali necessarie alla loro prosperità. Essi desiderano promuovere la massima collaborazione fra tutte le nazioni in campo economico, al fine di assicurare a tutti migliori condizioni di lavoro, di sicurezza sociale e di sviluppo.
Dopo aver definitivamente abbattuto la tirannia nazista, essi sperano di veder instaurata una pace che consenta a tutte le nazioni di vivere sicure entro i propri confini e dia la certezza agli uomini di tutti i paesi, di poter vivere liberi dal timore e dal bisogno. Questa pace dovrebbe consentire a tutta l'umanità di attraversare senza ostacoli i mari e gli oceani.
Essi ritengono che per ragioni sia materiali che morali, tutte le nazioni del mondo debbano rinunciare all’uso della forza. Poiché in avvenire non sarà possibile conservare la pace qualora armamenti terrestri, navali ed aerei, continueranno ad essere impiegati dalle Nazioni con l’intento di compiere aggressioni al di là delle proprie frontiere, in attesa della creazione di un più ampio e duraturo sistema di sicurezza generale, si ritiene che il disarmo di tali Nazioni sia indispensabile. Essi inoltre incoraggeranno e appoggeranno i popoli amanti della pace affinchè adottino provvedimenti che riducano lo schiacciante onere economico rappresentato dagli armamenti.
Firmata da : Franklin D. Roosevelt , Winston S. Churchill


STATUTO : STATUTO DELLE NAZIONI UNITE (26 Giugno 1945)

Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a: Preservare le future generazioni dal flagello della guerra che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili sofferenze all’umanità; Riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana e nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole; Creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti; Promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà e a tal fine praticare la tolleranza e vivere in pace; Unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale;Assicurare, mediante l’accettazione di principi e l’istituzione di sistemi, che la forza delle armi non verrà usata salvo che nell’interesse comune; Impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli;
ABBIAMO DECISO DI UNIRE I NOSTRI SFORZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI OBBIETTIVI.
Conseguentemente i nostri rispettivi Governi, attraverso i propri rappresentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di pieni poteri, hanno approvato il presente Statuto ed istituiscono con esso un’organizzazione internazionale che sarà denominata Organizzazione delle Nazioni Unite.
CAPITOLO I : FINI E PRINCIPI
Articolo 1
I fini delle Nazioni Unite sono:
- 1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale ed a tale scopo prendere efficaci misure collettive per prevenire o allontanare ogni minaccia contro la pace; reprimere atti di aggressione o altre violazioni della pace; raggiungere con mezzi pacifici ed in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale, la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero mettere in pericolo la pace.
- 2. Sviluppare tra le Nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto dei principi dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodecisione dei popoli ed adottare ogni altra misura atta a rafforzare la pace universale.
- 3. Ottenere la cooperazione internazionale nella soluzione di problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale o umanitario e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali di tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.
- 4. Costituire un centro per il coordinamento delle attività delle nazioni, tese al conseguimento di questi obbiettivi comuni.
Articolo 2
L’Organizzazione ed i suoi Stati Membri, nel perseguire i fini enunciati nell’Articolo 1, dovranno agire in conformità ai seguenti principi:
- 1. L’Organizzazione è basata sul principio dell’eguale sovranità di tutti gli Stati Membri.
- 2. Tutti gli Stati Membri, al fine di assicurare ad ognuno di essi i diritti e i privilegi derivanti dall’essere tali, adempiranno in buona fede gli obblighi da loro assunti conformemente a quanto contenuto in questa Carta.
- 3. Tutti gli Stati Membri dirimeranno le proprie controversie internazionali con mezzi pacifici in modo che la pace, la sicurezza internazionale e la giustizia non siano messe in pericolo.
- 4. Nelle rispettive relazioni internazionali gli Stati Membri dovranno astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato e dall'adottare qualsiasi altro comportamento che risulti incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.
- 5. Gli Stati Membri dovranno assicurare alle Nazioni Unite il necessario supporto a qualsiasi azione che l'Organizzazione intraprenderà in conformità alle disposizioni del presente Statuto e dovranno astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite compiano azioni preventive o coercitive.
- 6. L'Organizzazione dovrà fare in modo che gli Stati che non siano Membri delle Nazioni Unite agiscano comunque in conformità a questi princìpi per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
- 7. Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni interne di uno Stato, che sono di competenza di quello Stato, né obbliga gli Stati Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamentazione in applicazione del presente Statuto; questo principio non pregiudica però l'applicazione di misure coercitive secondo quanto previsto dal Capitolo VII.
CAPITOLO II : MEMBRI :
Articolo 3
Membri fondatori delle Nazioni Unite sono gli Stati che avendo partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite di San Francisco od avendo precedentemente firmato la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1° gennaio 1942, firmino il presente Statuto e lo ratifichino in conformità all’Articolo 110.
Articolo 4
- 1. Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli Stati amanti della pace che accettino gli obblighi del presente Statuto e che a giudizio dell’Organizzazione, abbiano la capacità e la volontà di adempiere tali obblighi.
- 2. L’ammissione di uno Stato che, accettandone le condizioni, chieda di aderire alle Nazioni Unite in qualità di Membro, è decisa dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.
Articolo 5
Uno Stato Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa da parte del Consiglio di Sicurezza un’azione preventiva o coercitiva, può essere sospeso dall’esercizio dei diritti e dai privilegi di Membro, dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. L’esercizio di questi diritti e il godimento dei privilegi potranno essere ripristinati dal Consiglio di Sicurezza.
Articolo 6
Uno Stato Membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i principi enunciati nel presente Statuto può essere espulso dall’Organizzazione con decisione dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.
CAPITOLO III : ORGANI :
Articolo 7
1. Sono istituiti quali organi principali delle Nazioni Unite, una Assemblea Generale, un Consiglio di Sicurezza, un Consiglio Economico c Sociale, un Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, una Corte Internazionale di Giustizia ed un Segretariato.
2. Potranno essere istituiti, in conformità al presente Statuto, eventuali organi ausiliari che si rivelassero necessari.
Articolo 8
Le Nazioni Unite non porranno alcuna restrizione all’ammissibilità di uomini e donne a far parte dei propri organi principali e ausiliari, in qualsiasi qualità ed in condizioni di parità.
CAPITOLO IV : ASSEMBLEA GENERALE (Composizione) :
Articolo 9
- 1. L’Assemblea Generale si compone di tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite.
- 2. Ogni Stato Membro non può avere più di cinque rappresentanti nell’Assemblea Generale.
FUNZIONI E POTERI :
Articolo 10
L’Assemblea Generale discute qualsiasi questione od argomento che rientri nei fini del presente Statuto, o che riguardi poteri e funzioni degli organi previsti dal presente Statuto e, salvo quanto disposto dall’Articolo 12, può rivolgere raccomandazioni agli Stati Membri delle Nazioni Unite od al Consiglio di Sicurezza, o ad entrambi, relativamente a tali questioni od argomenti.
Articolo 11
- 1. Per tutelare la pace e la sicurezza internazionale, l’Assemblea Generale si riferirà ai principi generali di cooperazione, compresi i principi che regolano il disarmo e le norme sugli armamenti e può, relativamente a tali principi, formulare raccomandazioni ai propri Stati Membri oppure al Consiglio di Sicurezza o ad entrambi.
- 2. L’Assemblea Generale discute di ogni questione relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che sia sottoposta alla sua attenzione da qualsiasi Stato Membro delle Nazioni Unite o dal Consiglio di Sicurezza, o da uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite e in conformità a quanto previsto dall’Articolo 35 Paragrafo 2, ma salvo quanto disposto dall’Articolo 12, può rivolgere raccomandazioni in merito a tali questioni allo Stato o agli Stati interessati, o al Consiglio di Sicurezza, o ad entrambi. Ogni questione per la quale si renda necessario intraprendere un’azione, deve essere sottoposta da parte dell’Assemblea Generale al Consiglio di Sicurezza prima o dopo che sia stata discussa dall’Assemblea stessa.
- 3. L’Assemblea Generale può richiamare l’attenzione del Consiglio di Sicurezza su situazioni che possono mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionali.
- 4. I poteri dell’Assemblea Generale stabiliti in questo articolo non limitano l’ambito generale descritto nell’Articolo 10.
Articolo 12
- 1. Durante l’esercizio da parte del Consiglio di Sicurezza delle funzioni assegnategli dal presente Statuto nei riguardi di una controversia o di una qualsiasi altra situazione, l’Assemblea Generale non dovrà esprimere alcuna raccomandazione relativamente a tale controversia o situazione, a meno che non sia espressamente richiesta a farlo dal Consiglio di Sicurezza.
- 2. Ad ogni seduta il Segretario Generale, con il consenso del Consiglio di Sicurezza, informerà l’Assemblea Generale di tutte le questioni relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale di cui si stia occupando il Consiglio di Sicurezza stesso. Il Segretario Generale, qualora l'Assemblea non sia riunita, informerà comunque gli Stati Membri non appena il Consiglio di Sicurezza abbia risolto tali questioni.
Articolo 13
- 1. L’Assemblea Generale intraprende studi ed esprime raccomandazioni allo scopo di:
a. promuovere la cooperazione internazionale in campo politico ed incoraggiare il costante sviluppo del diritto internazionale e la sua codificazione;
b. sviluppare la cooperazione internazionale nei campi economico sociale, culturale, culturale e della sanità pubblica e promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà che sono fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione.
- 2. Gli ulteriori compiti, funzioni e poteri dell’Assemblea Generale relativamente alle materie indicate nel precedente Paragrafo 1.b sono stabiliti nei Capitoli IX e X.
Articolo 14
Subordinatamente alle disposizioni dell’Articolo 12, l’Assemblea Generale può raccomandare misure per risolvere pacificamente qualsiasi situazione che indipendentemente dalle cause che l'hanno determinata, possa pregiudicare il benessere generale o le relazioni amichevoli tra le nazioni, ivi comprese le situazioni create da violazioni delle disposizioni del presente Statuto che enunciano fini e principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
- 1. L’Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni annuali o straordinarie del Consiglio di Sicurezza. Tali relazioni comprendono un resoconto dei provvedimenti decisi dal Consiglio di Sicurezza per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.
- 2. L’Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni degli altri organi delle Nazioni Unite.
Articolo 16
L’Assemblea Generale adempie quelle funzioni, concernenti il regime internazionale di amministrazione fiduciaria, che ad essa sono attribuite dai Capitoli XII e XIII, compresa l’approvazione delle convenzioni di amministrazione fiduciaria per le zone non definite strategiche.
Articolo 17
- 1. L’Assemblea Generale esamina ed approva il bilancio dell’Organizzazione.
- 2. Le spese dell’Organizzazione sono sostenute dai Membri secondo la ripartizione fissata dall’Assemblea Generale.
- 3. L’Assemblea Generale esamina ed approva tutti gli accordi finanziari e di bilancio con gli istituti specializzati previsti all’Articolo 57 ed esamina i bilanci amministrativi di tali istituti al fine di rivolgere loro delle raccomandazioni.
VOTAZIONE :
Articolo 18
- 1. Ogni Stato Membro dell‘Assemblea Generale ha diritto a un voto.
- 2. Le decisioni dell’Assemblea Generale su questioni importanti sono prese con la maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti. Tali questioni comprendono le raccomandazioni riguardo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l’elezione dei membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, l’elezione dei membri del Consiglio Economico e Sociale, l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria a norma del Paragrafo 1c dell’Articolo 86, l’ammissione di nuovi Stati Membri, la sospensione dei diritti e dei privilegi di Membro, l’espulsione di Stati Membri, le questioni relative al funzionamento del regime di amministrazione fiduciaria e le questioni di bilancio.
- 3. Le decisioni su altre questioni, compresa la determinazione di categorie supplementari di questioni che devono essere decise con la maggioranza dei due terzi, sono prese a maggioranza dagli Stati Membri presenti e votanti.
Articolo 19
Uno Stato Membro delle Nazioni Unite che sia in arretrato con il pagamento dei contributi finanziari dovuti all’Organizzazione, non ha diritto di voto all’Assemblea Generale se l’ammontare dei suoi arretrati eguagli o superi l’ammontare dei contributi da esso dovuti per i due anni precedenti. L’Assemblea Generale può però consentire a tale Stato Membro di votare qualora egli dimostri che il mancato pagamento è dovuto a circostanze indipendenti dalla propria volontà.
PROCEDURA
Articolo 20
L’Assemblea Generale si riunisce annualmente in seduta ordinaria e in sedute straordinarie qualora particolari circostanze lo richiedano. Le sedute straordinarie sono convocate dal Segretario Generale su richiesta del Consiglio di Sicurezza o della maggioranza degli Stati Membri delle Nazioni Unite.
Articolo 21
L’Assemblea Generale adotterà le proprie norme procedurali. Essa eleggerà il Presidente di ogni seduta.
Articolo 22
L’Assemblea Generale potrà istituire gli organi ausiliari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.
CAPITOLO V : CONSIGLIO DI SICUREZZA (Composizione)
Articolo 23
- 1. Il Consiglio di Sicurezza si compone di quindici Stati Membri delle Nazioni Unite. La Repubblica di Cina, la Francia, l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d’America sono membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. L’Assemblea Generale eleggerà altri dieci Stati Membri non permanenti scegliendoli pricipalmente tra Paesi che hanno maggiormente contribuito al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e agli altri fini dell’Organizzazione e che siano inoltre espressione di una equa rappresentazione geografica.
- 2. Gli Stati Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza rimangono in carica per un periodo di due anni. Tuttavia alla prima elezione tre di essi rimarranno in carica per un solo anno. Gli Stati Membri uscenti non sono immediatamente rieleggibili.
- 3. Ogni Stato Membro del Consiglio di Sicurezza ha un proprio rappresentante nel Consiglio stesso.
FUNZIONI E POTERI
Articolo 24
- 1. Al fine di assicurare un’azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, gli Stati Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale di mantenere la pace e la sicurezza internazionale e l'autorità ad agire in loro nome nell’adempiere i doveri che tale responsabilità comporta.
- 2. Nell’adempimento di questi doveri il Consiglio di Sicurezza agisce in conformità ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. I poteri specifici attribuiti al Consiglio di Sicurezza per l’adempimento di tali doveri sono indicati nei Capitoli VI, VII VIII e XII.
- 3. Il Consiglio di Sicurezza sottopone all’esame dell’Assemblea Generale le relazioni annuali e quando necessario le relazioni straordinarie.
Articolo 25
Gli Stati Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di dare esecuzione alle decisioni del Consiglio di Sicurezza secondo le disposizioni del presente Statuto.
Articolo 26
Al fine di instaurare e mantenere la pace attraverso la drastica riduzione delle risorse umane ed economiche mondiali da destinare agli armamenti, il Consiglio di Sicurezza, con l’ausilio del Consiglio di Stato Maggiore previsto dall’Articolo 47, avrà il compito di formulare e sottoporre all'attenzione degli Stati Membri delle Nazioni Unite, i piani necessari alla realizzazione di un sistema per il controllo degli armamenti.
VOTAZIONE
Articolo 27
- 1. Ogni Stato Membro del Consiglio di Sicurezza ha diritto a un voto.
- 2. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni di procedura, sono prese con il voto favorevole di nove Stati Membri.
- 3. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su ogni altra questione vengono prese con il voto favorevole di nove Stati Membri, compresi i voti dei Membri permanenti. Tuttavia, nelle decisioni previste dal Capitolo VI e dal Paragrafo 3 dell’Articolo 52, uno Stato Membro che sia coinvolto in una controversia internazionale dovrà astenersi dal voto.
PROCEDURA
Articolo 28
- 1. Il Consiglio di Sicurezza è organizzato per funzionare permanentemente. A tal fine, ogni Stato Membro del Consiglio di Sicurezza dovrà rendere disponibile un proprio rappresentante nella sede dell’Organizzazione.
- 2. Il Consiglio di Sicurezza terrà riunioni periodiche alle quali ogni Stato Membro potrà essere rappresentato da un componente del proprio Governo o da altro rappresentante appositamente nominato.
- 3. Il Consiglio di Sicurezza può tenere riunioni in località diverse dalla sede dell’Organizzazione quando suo giudizio ciò può facilitare i lavori.
Articolo 29
Il Consiglio di Sicurezza potrà istituire gli organi ausiliari che ritiene necessari per l’adempimento delle proprie funzioni.
Articolo 30
Il Consiglio di Sicurezza adotterà proprie norme procedurali compreso il metodo per la nomina del proprio Presidente.
Articolo 31
Ogni Stato Membro delle Nazioni Unite che non sia membro del Consiglio di Sicurezza può partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di qualsiasi questione sottoposta al Consiglio di Sicurezza, qualora quest’ultimo ritenga che siano coinvolti in modo specifico gli interessi di tale Stato Membro.
Articolo 32
Ogni Stato Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di Sicurezza, o ogni Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite, qualora sia parte in causa in una controversia all’esame del Consiglio di Sicurezza, sarà invitato a partecipare alla discussione relativa senza diritto di voto. Il Consiglio di Sicurezza stabilisce le condizioni che ritiene più opportune per consentire la partecipazione di uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite.
CAPITOLO VI : SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE
Articolo 33
- 1. Le parti coinvolte in una controversia che possa mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, dovranno tentare di dirimerla attraverso negoziati, mediazioni, conciliazione, arbitrato, provvedimento giudiziale, oppure ricorrendo ad organizzazioni territoriali, ad accordi, o ad altri mezzi pacifici di loro libera scelta.
- 2. Il Consiglio di Sicurezza, ove lo ritenga necessario, inviterà le parti a dirimere regolare la loro controversia mediante tali mezzi.
Articolo 34
Il Consiglio di Sicurezza potrà effettuare indagini su qualunque situazione che possa creare attriti internazionali o generare controversie allo scopo di determinare se la continuazione della controversia o della situazione conflittuale possa mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 35
- 1. Ogni Stato Membro delle Nazioni Unite può sottoporre all’attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell’Assemblea Generale qualsiasi controversia o situazione tra quelle indicate nell’Articolo 34.
- 2. Uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite può sottoporre all’attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell’Assemblea Generale qualsiasi controversia in cui esso sia coinvolto se accetta in via preventiva l'obbligo della soluzione pacifica previsto dal presente Statuto.
- 3. Gli atti dell’Assemblea Generale relativi alle questioni sottoposte alla sua attenzione in virtù di questo articolo, sono soggetti alle disposizioni degli Articoli 11 e 12.
Articolo 36
- 1. Il Consiglio di Sicurezza in qualsiasi fase di una controversia della natura indicata nell’Articolo 33, o di una situazione conflittuale tra Stati ha il potere di raccomandare procedure e metodi di soluzione appropriati.
- 2. Il Consiglio di Sicurezza ha il dovere di prendere in considerazione i provvedimenti che siano già stati adottati dalle parti per risolvere la controversia.
- 3. Nel fare raccomandazioni a norma di questo articolo, il Consiglio di Sicurezza dovrà inoltre tener presente che come regola generalele le controversie giuridiche dovrebbero essere riferite, a cura delle parti in causa, alla Corte Internazionale di Giustizia secondo le disposizioni previste dallo Statuto della Corte stessa.
Articolo 37
- 1. Se le parti coinvolte in una controversia della natura indicata nell’Articolo 33, non riescono a dirimerla con i mezzi indicati nello stesso Articolo 33, esse dovranno ricorrere al Consiglio di Sicurezza.
- 2. Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che la continuazione della controversia possa mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, esso deciderà se agire a norma dell’Articolo 36 o raccomandare l'adozione della soluzione ritenuta più appropriata.
Articolo 38
Senza pregiudicare quanto previsto dalle disposizioni degli Articoli 33 e 37, il Consiglio di Sicurezza, se le parti coinvolte in una controversia lo richiedono, potrà rivolgere ad esse raccomandazioni per una soluzione pacifica di tale controversia.
CAPITOLO VII : AZIONI CONTRO MINACCE ALLA PACE, VIOLAZIONI DELLA PACE E ATTI DI AGGRESSIONE
Articolo 39
Il Consiglio di Sicurezza qualora accerti l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, deciderà quali misure debbano essere adottate per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale conformemente a quanto stabilito dagli Articoli 4 e 42.
Articolo 40
Al fine di prevenire l'aggravarsi della situazione, il Consiglio di Sicurezza, prima di fare raccomandazioni o di decidere le misure di cui all’Articolo 39, potrà invitare le parti interessate ad adottare provvedimenti provvisori da esso considerati auspicabili o necessari. Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i diritti, le aspirazioni o la posizione delle parti interessate. Il Consiglio di Sicurezza terrà in debito conto la mancata attuazione di tali misure provvisorie.
Articolo 41
Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, tra quelle che non prevedono il ricorso alle forze armate, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare gli Stati Membri ad applicare tali misure. Queste possono comprendere la totale o parziale interruzione delle relazioni economiche e delle vie di comunicazione ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radiofoniche ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.
Articolo 42
Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste dall’Articolo 41 siano inadeguate o si dimostrino inadeguate, esso potrà intraprendere con forze aeree, navali e terrestri, ogni azione ritenuta necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tali azioni potranno comprendere blocchi ed altre operazioni da condurre con forze armate appartenenti agli Stati Membri delle Nazioni Unite.
Articolo 43
- 1. Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite s’impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, dietro sua richiesta ed in conformità ad accordi preventivi, le forze armate, l’assistenza e le attrezzature, compreso il diritto di passaggio sul proprio territorio, necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
- 2. L’accordo o gli accordi sopracitati indicheranno il numero, la tipologia, il grado di disponibilità e la dislocazione delle forze armate richieste nonchè la natura delle attrezzature e dell’assistenza da fornire.
- 3. L’accordo o gli accordi saranno negoziati il più presto possibile su iniziativa del Consiglio di Sicurezza. Essi saranno conclusi tra il Consiglio di Sicurezza ed i singoli Stati Membri, oppure tra il Consiglio di Sicurezza e gruppi di Stati Membri, e saranno soggetti a ratifica da parte degli Stati firmatari conformemente alle rispettive norme costituzionali.
Articolo 44
Qualora il Consiglio di Sicurezza decida di impiegare la forza, prima di richiedere ad uno Stato Membro non rappresentato nel Consiglio stesso di rendere disponibili proprie forze armate in esecuzione degli obblighi assunti a norma dell’Articolo 43, inviterà tale Stato Membro, se lo desidera, a partecipare alle decisioni del Consiglio di Sicurezza concernenti l’impiego di tali contingenti militari.
Articolo 45
Al fine di dare alle Nazioni Unite la possibilità di prendere misure militari urgenti, gli Stati Membri metteranno immediatamente a disposizione contingenti di proprie forze aeree per una azione internazionale combinata di coercizione. L’entità e il grado di disponibilità di tali contingenti ed i piani per la loro azione combinata, saranno definiti, entro i limiti stabiliti dall’accordo o dagli accordi previsti dall’Articolo 43, dal Consiglio di Sicurezza con la collaborazione della Commissione di Stato Maggiore Militare.
Articolo 46
I piani per l’impiego delle forze armate sono stabiliti dal Consiglio di Sicurezza con la collaborazione della Commissione di Stato Maggiore Militare.
Articolo 47
- 1. Sarà istituita una Commissione di Stato Maggiore Militare per consigliare ed assistere il Consiglio di Sicurezza in tutte le questioni riguardanti le esigenze militari del Consiglio stesso per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, per il comando delle forze poste a sua disposizione, per la definizione delle norme sugli armamenti e per la realizzazione di un eventuale disarmo.
- 2. La Commissione di Stato Maggiore Militare sarà composta dai Capi di Stato Maggiore degli Stati Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, o da loro rappresentanti. Ogni Stato Membro delle Nazioni Unite non rappresentato in modo permanente nella Commissione sarà invitato dalla Commissione stessa ad associarsi ad essa nel caso in cui l’adempimento dei doveri della Commissione richieda la partecipazione di tale Stato Membro.
- 3. La Commissione di Stato Maggiore è responsabile, sotto l’autorità del Consiglio di Sicurezza, della direzione strategica di tutte le forze armate messe a disposizione del Consiglio di Sicurezza stesso. Le questioni concernenti il comando di tali forze saranno affrontate successivamente.
- 4. La Commissione di Stato Maggiore, con l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e dopo consultazione con le organizzazioni regionali competenti, potrà istituire delle sub-Commissioni.
Articolo 48
- 1. L’azione necessaria per rendere esecutive le decisioni del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale sarà intrapresa da tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite o da alcuni di essi secondo quanto stabilito dal Consiglio di Sicurezza.
- 2. Tali decisioni saranno rese esecutive dagli Stati Membri delle Nazioni Unite direttamente o mediante la loro azione nelle organizzazioni internazionali competenti di cui essi siano membri.
Articolo 49
Gli Stati Membri delle Nazioni Unite si presteranno reciproca assistenza nell’eseguire i provvedimenti decisi dal Consiglio di Sicurezza.
Articolo 50
Qualora il Consiglio di Sicurezza adotti misure preventive contro uno Stato, ogni altro Stato, indipendentemente dal fatto che sia o meno Membro delle Nazioni Unite, che si trovi ad affrontare particolari difficoltà economiche derivanti dall’esecuzione di tali misure, ha il diritto di coinvolgere il Consiglio di Sicurezza per superare tali difficoltà.
Articolo 51
Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale all'autodifesa individuale o collettiva nel caso in cui abbia luogo un attacco armato contro uno Stato Membro delle Nazioni Unite, fino a quando il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese dagli Stati Membri nell’esercizio di questo diritto all'autodifesa saranno immediatamente portate all’attenzione del Consiglio di Sicurezza e non influenzeranno in alcun modo l’autorità e le responsabilità del Consiglio stesso nell’intraprendere in qualsiasi momento ogni azione ritenuta necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.
CAPITOLO VIII : ACCORDI REGIONALI
Articolo 52
- 1. Nessuna disposizione del presente Statuto preclude il raggiungimento di intese o la costituzione di organizzazioni regionali per trattare le questioni relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, purché tali intese e le attività di tali organizzazioni siano conformi ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
- 2. Gli Stati Membri delle Nazioni Unite che partecipano a tali intese o costituiscono tali organizzazioni devono fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione pacifica delle controversie di carattere locale attraverso le intese o le organizzazioni regionali a cui hanno aderito, prima di ricorrere al Consiglio di Sicurezza.
- 3. Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo della soluzione pacifica delle controversie di carattere locale mediante gli accordi o le organizzazioni regionali su iniziativa sia degli Stati interessati che del Consiglio stesso.
- 4. Questo articolo non pregiudica in alcun modo l’applicazione degli Articoli 34 e 35.
Articolo 53
- 1. Il Consiglio di Sicurezza ricorre, dove necessario, agli accordi o alle organizzazioni regionali per intraprendere azioni coercitive sotto la sua egida. Tuttavia, nessuna azione coercitiva potrà venire intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali, senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, fatta eccezione per le misure da adottare nei confronti di uno Stato nemico la cui definizione è data dal Paragrafo 2 di questo articolo ai sensi dell’Articolo 107, o da intese regionali dirette contro la politica aggressiva di tale Stato fino al momento in cui l’Organizzazione potrà, su richiesta del Governo interessato, essere investita del compito di prevenire ulteriori aggressioni da parte di detto Stato.
- 2. La qualifica di “Stato nemico” secondo l'espressione usata nel Paragrafo 1 di questo articolo, viene attribuita ad ogni Stato che durante la seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari del presente Statuto.
Articolo 54
Il Consiglio di Sicurezza dovrà essere tenuto costantemente informato delle azioni intraprese o progettate, in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali, per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
CAPITOLO IX : COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, ECONOMICA E SOCIALE
Articolo 55
Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni che siano fondati sul rispetto del principio dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno:
a) un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d’opera e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale;
b) la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili, e la collaborazione internazionale culturale ed educativa;
c) il rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.
Articolo 56
Gli Stati Membri si impegnano ad agire, collettivamente o singolarmente e in cooperazione con l’Organizzazione, per raggiungere i fini indicati all’Articolo 55.
Articolo 57
- 1. I vari istituti specializzati costituiti con accordi intergovernativi ed aventi in conformità ai loro statuti, vasti compiti internazionali nei campi economico, sociale, culturale, culturale, sanitario e simili sono collegati con le Nazioni Unite in conformità alle disposizioni dell’Articolo 63.
- 2. Gli istituti collegati con le Nazioni Unite sono qui di seguito indicati con l’espressione “istituti specializzati”.
Articolo 58
L’Organizzazione fa raccomandazioni per il coordinamento dei programmi e delle attività degli istituti specializzati.
Articolo 59
Qualora fosse utile l’Organizzazione promuoverà negoziati tra gli Stati interessati per la creazione di nuovi istituti specializzati necessari per il raggiungimento delle finalità indicate nell’Articolo 55.
Articolo 60
La responsabilità di adempiere le funzioni dell’Organizzazione indicate in questo capitolo spetta all’Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, al Consiglio Economico e Sociale che a tale scopo dispone dei poteri ad esso attribuiti dal Capitolo X.
CAPITOLO X : CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE (Composizione)
Articolo 61
- 1. Il Consiglio Economico e Sociale si compone di 54 Stati Membri delle Nazioni Unite, eletti dall’Assemblea Generale.
- 2. Fatte salve le disposizioni del Paragrafo 3, 18 Stati Membri del Consiglio Economico e Sociale sono eletti ogni anno e rimangono in carica per un periodo di tre anni. Gli Stati Membri uscenti sono immediatamente rieleggibili.
- 3. Alla prima elezione dopo l’aumento dei componenti del Consiglio Economico e Sociale da 27 a 54 membri, oltre agli Stati Membri eletti al posto dei 9 il cui mandato scade al termine di quell’anno, saranno eletti 27 ulteriori membri. Di questi 27 membri addizionali il periodo in cui restano in carica i 9 membri così eletti, scadrà dopo un anno e 9 degli altri membri dopo due anni secondo quanto disposto dall’Assemblea Generale.
- 4. Ogni Stato Membro del Consiglio Economico e Sociale avrà un rappresentante nel Consiglio.
FUNZIONI E POTERI
Articolo 62
- 1. Il Consiglio Economico e Sociale potrà compiere o promuovere studi o relazioni su questioni internazionali economiche, sociali, culturali, educative, sanitarie e simili, e potrà fare raccomandazioni riguardo a tali questioni all’Assemblea Generale, agli Stati Membri delle Nazioni Unite e agli istituti specializzati interessati.
- 2. Esso potrà fare raccomandazioni al fine di promuovere il rispetto e l’osservanza dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
- 3. Esso potrà elaborare progetti di convenzione da sottoporre all’Assemblea Generale riguardo a questioni di propria competenza.
- 4. Esso potrà convocare, in conformità alle norme stabilite dalle Nazioni Unite, Conferenze Internazionali su questioni di propria competenza.
Articolo 63
- 1. Il Consiglio Economico e Sociale potrà concludere accordi con qualsiasi istituto tra quelli indicati nell’Articolo 57 definendo le condizioni in base alle quali l’istituto considerato sarà collegato con le Nazioni Unite. Tali accordi saranno soggetti all’approvazione dell’Assemblea Generale.
- 2. Esso potrà coordinare le attività degli istituti specializzati, consultarsi con essi e formulare raccomandazioni agli istituti stessi, all’Assemblea Generale e agli Stati Membri delle Nazioni Unite.
Articolo 64
- 1. Il Consiglio Economico e Sociale potrà adottare opportuni provvedimenti per ricevere rapporti regolari dagli istituti specializzati. Esso potrà concludere accordi con gli Stati Membri delle Nazioni Unite e con gli istituti specializzati al fine di ottenere rapporti sulle misure prese per attuare le sue raccomandazioni su questioni che rientrino nelle proprie competenze e le raccomandazioni fatte dall’Assemblea Generale
- 2. Esso potrà comunicare all’Assemblea Generale le sue osservazioni su tali relazioni.
Articolo 65
Il Consiglio Economico e Sociale potrà fornire informazioni al Consiglio di Sicurezza ed assisterlo qualora esso lo richieda.
Articolo 66
- 1. Il Consiglio Economico e Sociale assolverà tali funzioni se rientrano nella sua competenza relativamente all’esecuzione delle raccomandazioni formulate dall’Assemblea Generale.
- 2. Esso potrà, con l’approvazione dell’Assemblea Generale, assolvere compiti che siano richiesti dagli Stati Membri delle Nazioni Unite o da istituti specializzati.
- 3. Esso assolve ulteriori funzioni che siano indicate in altre parti del presente Statuto e che possano essere ad esso attribuite dall’Assemblea Generale.
VOTAZIONE
Articolo 67
- 1.Ogni Stato Membro del Consiglio Economico e Sociale dispone di un voto.
- 2.Le decisioni del Consiglio Economico e Sociale sono prese dalla maggioranza degli Stati Membri presenti e votanti.
PROCEDURA
Articolo 68
Il Consiglio Economico e Sociale istituisce commissioni per le questioni economiche e sociali e per promuovere i diritti dell’uomo, nonché altre commissioni necessarie per l’assolvimento delle proprie funzioni.
Articolo 69
Il Consiglio Economico e Sociale inviterà ogni Stato Membro delle Nazioni Unite a partecipare senza diritto di voto, alle deliberazioni relative a qualsiasi questione di particolare interesse per lo stesso Stato Membro.
Articolo 70
Il Consiglio Economico e Sociale potrà stabilire che rappresentanti di istituti specializzati partecipino, senza diritto di voto, alle sue deliberazioni ed a quelle delle commissioni da esso istituite, e che propri rappresentanti partecipino alle deliberazioni degli istituti specializzati.
Articolo 71
Il Consiglio Economico e Sociale potrà prendere opportuni accordi per consultare le organizzazioni non governative interessate alle questioni di propria competenza. Tali accordi potranno essere presi con organizzazioni internazionali o nazionali.
Articolo 72
- 1. Il Consiglio Economico e Sociale stabilisce le proprie regole di procedura incluso il criterio di nomina del proprio Presidente.
- 2. Il Consiglio Economico e Sociale si riunirà quando necessario, secondo le proprie regole che comprenderanno anche le disposizioni per la convocazione di riunioni richieste dalla maggioranza dei suoi Membri.
CAPITOLO XI : DICHIARAZIONE CONCERNENTE I TERRITORI NON AUTONOMI
Articolo 73
Gli Stati Membri delle Nazioni Unite che abbiano od assumano la responsabilità dell’amministrazione di territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia, riconoscono il principio secondo il quale gli interessi degli abitanti di tali territori sono preminenti ed accettano la missione di ottemperare all’obbligo di promuovere, nell’ambito del sistema di pace e di sicurezza internazionale istituito dal presente Statuto, il benessere degli abitanti di tali territori al fine di:
a) assicurare ad essi, nel rispetto per la cultura delle popolazioni interessate, il progresso politico, economico, sociale ed culturale, il giusto trattamento e la protezione dagli abusi;
b) sviluppare l’autogoverno delle popolazioni, di prenderne in debita considerazione le aspirazioni politiche e di assisterle nel progressivo sviluppo delle loro libere istituzioni politiche, in armonia con le circostanze particolari di ogni territorio e del diverso grado di sviluppo delle popolazioni stesse;
c) rafforzare la pace e la sicurezza internazionale;
d) promuovere l'adozione di misure di sviluppo, incoraggiare la ricerca, e collaborare, quando necessario, con gli istituti internazionali specializzati, per l’effettivo raggiungimento degli scopi sociali, economici e scientifici enunciati in questo articolo;
e) trasmettere regolarmente al Segretario Generale, a titolo d’informazione e con le limitazioni che possono essere richieste dalla sicurezza e da vincoli costituzionali, dati statistici ed altre notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni economiche, sociali ed educative dei territori di cui sono rispettivamente responsabili, fatta eccezione per quei territori ai quali si applicano le disposizioni contenute nei Capitoli XII a XIII.
Articolo 74
Gli Stati Membri delle Nazioni Unite riconoscono inoltre che la propria politica nei riguardi dei territori a cui si riferisce questo Capitolo e nei riguardi delle loro aree metropolitane, deve basarsi sul principio generale del buon vicinato, tenendo in debita considerazione gli interessi e il benessere in campo sociale, economico e commerciale del resto del mondo.
CAPITOLO XII : REGIME INTERNAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA
Articolo 75
Le Nazioni Unite istituiranno sotto la propria autorità un regime internazionale di amministrazione fiduciaria di controllo in quei territori che potranno essere sottoposti a tale regime con successive convenzioni specifiche. Questi territori sono qui di seguito indicati con l’espressione “territori in amministrazione fiduciaria”
Articolo 76
Gli obbiettivi fondamentali del regime di amministrazione fiduciaria, in conformità ai fini delle Nazioni Unite enunciati nell’Articolo 1 del presente Statuto, sono i seguenti:
a) rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;
b) promuovere il progresso politico, economico, sociale e culturale degli abitanti dei territori in amministrazione fiduciaria, ed il loro progressivo sviluppo verso l’autonomia e indipendenza, nel rispetto dei desideri liberamente espressi dalle popolazioni interessate e delle disposizioni eventualmente previste da ciascuna convenzione di amministrazione fiduciaria;
c) incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, e incoraggiare il riconoscimento dell’ interdipendenza tra i popoli del mondo.
d) assicurare parità di trattamento in campo sociale, economico e commerciale a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite e ai loro cittadini garantendo a questi ultimi parità di trattamento nell’amministrazione della giustizia, senza pregiudicare il conseguimento dei sopraindicati obbiettivi e rispettando le disposizioni previste dall’Articolo 80.
Articolo 77
- 1. Il regime di amministrazione fiduciaria sarà applicato ai territori delle seguenti categorie qualora essi siano stati compresi in tale regime attraverso accordi di amministrazione fiduciaria:
a) territori attualmente sottoposti a mandato;
b) territori che vengono sottratti a Stati nemici come conseguenza della seconda guerra mondiale;
c) territori sottoposti volontariamente a tale regime dagli Stati responsabili della loro amministrazione.
- 2. La definizione dei territori delle sopracitate categorie che saranno sottoposti al regime di amministrazione fiduciaria e delle relative condizioni, sarà oggetto di successivi accordi.
Articolo 78
Il regime di amministrazione fiduciaria non si applicherà ai territori diventati Membri delle Nazioni Unite, dovendo le relazioni fra questi essere fondate sul rispetto del principio della sovrana parità.
Articolo 79
Le condizioni dell’amministrazione fiduciaria per ogni territorio da sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria, compresi i relativi mutamenti od emendamenti, saranno concordate tra gli Stati direttamente interessati, compreso il potere vincolante nel caso di territori sotto mandato di uno Stato Membro delle Nazioni Unite, e saranno approvati secondo le disposizioni degli Articoli 83 e 85.
Articolo 80
- 1. Salvo quanto convenuto in singole convenzioni di amministrazione fiduciaria, stipulate a norma degli Articoli 77, 79 e 81 per sottoporre ciascun territorio al regime di amministrazione fiduciaria e fino a quando tali convenzioni non siano state concluse, nessuna disposizione di questo capitolo dovrà in alcun modo essere interpretata come alterazione dei diritti di uno Stato o di una popolazione o di atti internazionali vigenti sottoscritti dai rispettivi Stati Membri delle Nazioni Unite.
- 2. Il Paragrafo 1 di questo articolo non deve essere interpretato come causa di ritardo o di rinvio dei negoziati per la stipulazione di convenzioni per sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria i territori sotto mandato od altri, secondo quanto previsto dall’Articolo 77.
Articolo 81
La convenzione di amministrazione fiduciaria dovrà in ogni caso comprendere i termini in base ai quali il territorio in questione sarà amministrato e nominare l’autorità che ne eserciterà l’amministrazione. Tale autorità, definita autorità amministrante, potrà essere rappresentata da uno o più Stati Membri o dall’Organizzazione stessa.
Articolo 82
In ogni convenzione di amministrazione fiduciaria potranno essere definite una o più aree strategiche che potranno comprendere tutto o parte del territorio a cui il regime si applica senza pregiudicare l’accordo o gli accordi stipulati ai sensi dell’Articolo 43.
Articolo 83
- 1. Tutte le funzioni delle Nazioni Unite relative alle zone strategiche, compresa l’approvazione delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti, sono assolte dal Consiglio di Sicurezza
- 2. Gli obbiettivi fondamentali indicati nell’Articolo 76 riguarderanno la popolazione di ogni area strategica.
- 3. Il Consiglio di Sicurezza si avvarrà, nel rispetto delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e senza pregiudicare le esigenze di icurezza, dell’ausilio del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria per assolvere nelle zone strategiche quelle funzioni di carattere politico, economico e sociale che in base al regime di amministrazione fiduciaria sono di competenza delle Nazioni Unite
Articolo 84
Sarà dovere dell’autorità amministratrice assicurare che il territorio amministrato contribuisca al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. A questo scopo l’autorità amministratrice può servirsi di forze armate composte da volontari, di attrezzature e di assistenza da parte del territorio in amministrazione fiduciaria per l’adempimento degli obblighi da essa assunti a tale riguardo verso il Consiglio di Sicurezza, come pure per la difesa locale e per il mantenimento dell’ordine nel territorio amministrato.
Articolo 85
- 1. Le funzioni delle Nazioni Unite in relazione alle convenzioni di amministrazione fiduciaria per tutte le aree non definite strategiche, compresa l’approvazione delle disposizioni degli accordi di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti, sono esercitate dall’Assemblea Generale.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria operante sotto la direzione dell’Assemblea Generale assisterà l’Assemblea stessa nell’assolvere tali funzioni.
CAPITOLO XIII : CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA (Composizione)
Articolo 86
- 1. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si compone dei seguenti Stati Membri delle Nazioni Unite:
a) Gli Stati Membri che amministrano territori in amministrazione fiduciaria;
b) Gli Stati Membri menzionati nell’Articolo 23, che non amministrano territori in amministrazione fiduciaria;
c) Tutti gli altri Stati Membri eletti per il triennio dall’Assemblea Generale per poter assicurare che il numero totale dei membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria sia diviso in parti uguali tra gli Stati Membri delle Nazioni Unite che amministrano territori in regime fiduciario e quelli che non ne amministrano.
- 2. Ogni Stato Membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria nominerà una persona particolarmente qualificata a rappresentarlo.
FUNZIONI E POTERI
Articolo 87
L’Assemblea Generale e sotto la propria direzione il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, possono, nell’esercizio delle loro funzioni:
a) esaminare le relazioni sottoposte dall’autorità amministratrice;
b) accettare petizioni ed esaminarle di concerto con l’autorità amministratrice;
c) stabilire visite periodiche nei rispettivi territori in amministrazione fiduciaria secondo modalità concordate con l’autorità amministratrice;
d) svolgere altre attività in conformità a quanto previsto dai termini degli accordi relativi alla amministrazione fiduciaria.
Articolo 88
Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria definirà un questionario sul progresso politico, economico, sociale e culturale degli abitanti di ogni territorio in amministrazione fiduciaria, e l’autorità amministratrice di ogni territorio di competenza dell’Assemblea Generale consegnerà all’Assemblea stessa un rapporto annuale compilato in base a tale questionario
VOTAZIONE
Articolo 89
- 1. Ogni Stato Membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria avrà diritto ad un voto.
- 2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria saranno prese dalla maggioranza dei membri presenti e votanti.
PROCEDURA
Articolo 90
- 1. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria adotterà le proprie regole di procedura compresa quella della nomina del proprio Presidente.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si riunirà quando necessario, in conformità al proprio regolamento che comprenderà disposizioni per la convocazione di riunioni su richiesta della maggioranza dei suoi membri.
Articolo 91
Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, quando necessario, si avvarrà dell’assistenza del Consiglio Economico e Sociale e degli istituti specializzati per le questioni di propria competenza.
CAPITOLO XIV : CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA
Articolo 92
La Corte Internazionale di Giustizia rappresenterà il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite. Essa opererà in conformità allo Statuto allegato basato sullo Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale e che costituisce parte integrante di questa Carta.
Articolo 93
- 1. Tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite riconoscono lo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia.
- 2. Uno Stato non Membro delle Nazioni Unite può aderire allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia alle condizioni che saranno determinate, caso per caso, dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.
Articolo 94
- 1. Ciascuno Stato Membro delle Nazioni Unite si impegna a rispettare le decisioni della Corte Internazionale di Giustizia in ogni controversia in cui esso sia coinvolto.
- 2. Se una delle parti coinvolte in una controversia non adempie gli obblighi previsti da una sentenza emessa dalla Corte, l’altra parte può ricorrere al Consiglio di Sicurezza il quale avrà la facoltà, ove lo ritenga necessario, di fare raccomandazioni o decidere di assumere provvedimenti affinché la sentenza abbia esecuzione.
Articolo 95
Nessuna disposizione del presente Statuto impedisce agli Stati Membri delle Nazioni Unite di affidare la soluzione delle loro controversie ad altri tribunali in virtù di accordi già esistenti o che potranno essere conclusi successivamente.
Articolo 96
- 1. L’Assemblea Generale od il Consiglio di Sicurezza potranno chiedere alla Corte Internazionale di Giustizia un parere consultivo su qualunque questione giuridica.
- 2. Gli altri organi delle Nazioni Unite e gli istituti specializzati, che siano autorizzati dall’Assemblea Generale, avranno anch’essi la facoltà di chiedere alla Corte pareri consultivi su questioni giuridiche che possano sorgere nell’ambito delle loro attività.
CAPITOLO XV : SEGRETARIATO
Articolo 97
Il Segretariato comprenderà un Segretario Generale ed il personale che l’Organizzazione riterrà necessario. Il Segretario Generale è nominato dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. Egli sarà il più alto funzionario amministrativo dell’Organizzazione.
Articolo 98
Il Segretario Generale agirà in tale funzione in tutte le riunioni dell’Assemblea Generale, del Consiglio di Sicurezza, del Consiglio Economico e Sociale, del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria ed esplica altresì quelle altre funzioni che gli saranno demandate da tali organi. Il Segretario Generale presenterà all’Assemblea Generale una relazione annuale sulle attività svolte dall’Organizzazione
Articolo 99
Il Segretario Generale potrà sottomettere all’attenzione del Consiglio di Sicurezza qualunque questione che a suo giudizio possa minacciare la pace e la sicurezza internazionale.
Articolo 100
- 1. Nell’adempimento dei propri doveri, il Segretario Generale e il suo personale non solleciteranno né riceveranno istruzioni da alcun governo o da alcuna altra autorità estranea all’Organizzazione. Essi dovranno astenersi da qualunque azione che possa compromettere la loro posizione di funzionari internazionali che rispondono solo all’Organizzazione.
- 2. Ciascuno Stato Membro delle Nazioni Unite s’impegna a rispettate il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario Generale e del personale e a non tentare di influenzarli nell’adempimento dei loro doveri.
Articolo 101
- 1. Il personale sarà nominato dal Segretario Generale secondo le norme stabilite dall’Assemblea Generale.
- 2. Appositi funzionari saranno assegnati in via permanente al Consiglio Economico e Sociale, al Consiglio di Amministrazione Fiduciaria e secondo le necessità, ad altri organi delle Nazioni Unire. Questi funzionari faranno parte del Segretariato.
- 3. La condizione preminente nel reclutamento del personale e nella determinazione delle condizioni di servizio dovrà essere quella di assicurare il massimo grado di efficienza, competenza,professionalità e integrità. Sarà data la necessaria importanza al reclutamento di personale in base alla più ampia rappresentazione geografica.
CAPITOLO XVI : DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 102
- 1. Ogni trattato ed ogni accordo internazionale stipulato da ogni Stato Membro delle Nazioni Unite dopo l’entrata in vigore del presente Statuto, dovrà essere registrato al più presto possibile presso il Segretariato che provvederà alla sua pubblicazione.
- 2. Nessuna delle parti contraenti un trattato o un accordo internazionale che non sia stato registrato in conformità alle disposizioni del Paragrafo 1 di questo Articolo, potrà appellarsi a tale trattato o accordo davanti ad un organo delle Nazioni Unite.
Articolo 103
In caso di contrasto tra gli obblighi dei Membri delle Nazioni Unite stabiliti dal presente Statuto e gli obblighi derivanti da ogni altro accordo internazionale, prevarranno quelli derivanti dal presente Statuto.
Articolo 104
L’Organizzazione godrà, nel territorio di ciascuno dei suoi Stati Membri, della capacità giuridica necessaria per l’esercizio delle proprie funzioni e per il conseguimento dei suoi scopi.
Articolo 105
- 1. L’Organizzazione godrà, nel territorio di ciascuno dei suoi Stati Membri, dei privilegi e delle immunità necessarie al conseguimento dei propri fini.
- 2. I rappresentanti degli Stati Membri delle Nazioni Unite ed i funzionari dell’Organizzazione godranno parimenti dei privilegi e delle immunità necessarie per il libero esercizio delle proprie funzioni in seno all’Organizzazione.
- 3. L’Assemblea Generale potrà dare suggerimenti per stabilire le condizioni relative all’applicazione dei Paragrafi 1 e 2 di questo articolo, o proporre agli Stati Membri delle Nazioni Unite di organizzare delle convenzioni a tale scopo.
CAPITOLO XVII : DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI SICUREZZA
Articolo 106
In attesa che entrino in vigore gli accordi speciali previsti all’Articolo 43 che, secondo il parere del Consiglio di Sicurezza, consentano ad esso di iniziare l’esercizio delle proprie funzioni a norma dell’Articolo 42, gli Stati firmatari della Dichiarazione delle Quattro Potenze e della Francia, firmata a Mosca il 30 ottobre 1943, secondo le disposizioni del Paragrafo 5 di quella Dichiarazione, si consulteranno tra loro e quando le circostanze lo richiederanno, con altri Membri delle Nazioni Unite, per intraprendere quella azione comune in nome dell’Organizzazione necessaria per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.
Articolo 107
Nessuna disposizione del presente Statuto può invalidare o precludere nei confronti di uno Stato che nella seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari del presente Statuto, azioni intraprese o autorizzate in conseguenza di quella guerra da parte di Governi che hanno la responsabilità di condurre tale azioni.
CAPITOLO XVIII : EMENDAMENTI
Articolo 108
Gli emendamenti al presente Statuto entreranno in vigore quando saranno stati approvati dal voto dei due terzi dell’Assemblea Generale e ratificati, in conformità alle rispettive norme costituzionali, dai due terzi degli Stati Membri delle Nazioni Unite, compresi i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.
Articolo 109
- 1. Una Conferenza Generale dei Membri delle Nazioni Unite per la revisione del presente Statuto potrà essere tenuta in data e luogo da stabilirsi con il voto favorevole dei due terzi degli Stati Membri dell’Assemblea Generale e con il voto di tutti i nove Stati Membri Membri del Consiglio di Sicurezza. A tale Conferenza ogni Membro delle Nazioni Unite disporrà di un voto.
- 2. Ogni modifica al presente Statuto approvata con il voto dei due terzi dei partecipanti alla Conferenza, entrerà in vigore quando sarà stata ratificata, in conformità alle rispettive norme costituzionali, dai due terzi degli Stati Membri delle Nazioni Unite, compresi gli Stati Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.
- 3. Qualora tale Conferenza non sarà stata tenuta prima della decima sessione annuale dell’Assemblea Generale successiva all’entrata in vigore del presente Statuto, la proposta di convocare tale Conferenza dovrà essere iscritta all’ordine del giorno di quella Sessione dell’Assemblea Generale, e la Conferenza verrà considerata approvata con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei Membri dell’Assemblea Generale e dai nove Membri del Consiglio di Sicurezza.
CAPITOLO XIX : RATIFICA E FIRMA
Articolo 110
- 1. Il presente Statuto sarà ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.
- 2. Le ratifiche saranno depositate presso il Governo degli Stati Uniti d’America che notificherà l'avvenuta consegna a tutti gli Stati firmatari ed al Segretario Generale dell’Organizzazione non appena verrà nominato.
- 3. Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la presentazione delle ratifiche della Repubblica della Cina, della Francia, dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d’America e della maggioranza degli altri Stati firmatari. Un protocollo relativo all'elenco delle ratifiche depositate sarà redatto dal Governo degli Stati Uniti d’America che ne invierà copia a tutti gli Stati firmatari.
- 4. Gli Stati firmatari del presente Statuto che lo ratificheranno dopo la sua entrata in vigore, diventeranno Membri delle Nazioni Unite a partire dalla data in cui avranno depositato le rispettive ratifiche.
Articolo 111
Il presente Statuto, le cui versioni redatte in Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo sono considerate autentiche, sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d’America. Copie autenticate saranno trasmesse ai Governi degli altri Stati firmatari.
San Francisco, 26 Giugno 1945



STATUTO : STATUTO DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA (24 Ottobre 1945)

Depositario: Governo degli Stati Uniti d'America. Entrata in vigore: 24 ottobre 1945. Convenzioni abrogate (per le Alte Parti Contraenti di questa Convenzione): Convenzioni integrate (per le Alte Parti Contraenti di questa Convenzione):
Statuto della Corte Internazionale di Giustizia
La Corte Internazionale di Giustizia.
Articolo 1
La Corte Internazionale di Giustizia istituita dallo Statuto delle Nazioni Unite, come principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite, è costituita e funziona in conformità alle disposizioni del presente Statuto.
Capitolo I : ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE
Articolo 2
La Corte è un corpo di giudici indipendenti, eletti senza riguardo alla loro nazionalità, trapersone di alta levatura morale, che posseggano i requisiti richiesti nei loro rispettivi paesiper la nomina alle più alte cariche giudiziarie, o siano giureconsulti di riconosciuta competenza nel campo del diritto internazionale.
Articolo 3
- 1. La Corte si compone di 15 membri, tra i quali non può essere compreso più di un cittadino di uno stesso Stato.
- 2. A tale effetto, colui che possa essere considerato come cittadino di più di uno Stato, sarà considerato cittadino di quello Stato in cui ordinariamente eserciti i diritti civili e politici.
Articolo 4
I membri della Corte sono eletti dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza su una lista di persone designate dai gruppi nazionali della Corte Permanente di Arbitrato, in conformità alle disposizioni che seguono. 2. Qualora si tratti di Membri delle Nazioni Unite non rappresentati nella Corte Permanente di Arbitrato, i candidati sono designati da gruppi nazionali, nominati a tale effetto dai loro Governi secondo le stesse modalità prescritte per i Membri della Corte Permanente di Arbitrato nell'articolo 34 della Convenzione dell'Aja 1907 per il regolamento pacifico delle controversie internazionali. 3. Le condizioni alle quali uno Stato, che abbia aderito al presente Statuto ma non sia Membro delle Nazioni Unite, può partecipare all'elezione dei membri della Corte, sono stabilite, in mancanza di un accordo speciale, dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.
Articolo 5
- 1. Almeno tre mesi prima della data dell'elezione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite invita per iscritto i membri della Corte Permanente di Arbitrato appartenenti a Stati che abbiano aderito al presente Statuto ed i membri di gruppi nazionali designati in base all'articolo 4, paragrafo 2, a provvedere, entro un termine determinato, alla designazione di persone che siano in condizioni di assumere le funzioni di membro della Corte. 2. Nessun gruppo può designare più di quattro persone, di cui non più di due possono essere della sua nazionalità. In nessun caso il numero dei candidati designati da un gruppo può superare il doppio del numero dei posti da coprire.
Articolo 6
Prima di procedere a tali designazioni, si raccomanda ad ogni gruppo nazionale di consultare la propria Corte suprema di giustizia, le facoltà e scuole giuridiche, le accademie nazionali e le sezioni nazionali di accademie internazionali dedicate agli studi giuridici.
Articolo 7
- 1. Il Segretario Generale compila una lista in ordine alfabetico di tutte le persone così designate. Solo queste persone sono eleggibili, salvo il caso previsto dall'articolo 12 paragrafo 2. 2. Il Segretario Generale comunica tale lista all'Assemblea Generale ed al Consiglio di Sicurezza.
Articolo 8
L'Assemblea Generale ed il Consiglio di Sicurezza procedono, l'una indipendentemente dall'altro, all'elezione dei membri della Corte.
Articolo 9
In ogni elezione, gli elettori devono curare non solo che le persone da eleggere posseggano individualmente i requisiti richiesti, ma anche che nel collegio nel suo complesso sia assicurata la rappresentanza delle principali forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici del mondo.
Articolo 10
- 1. Sono da considerarsi eletti quei candidati che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti nell'Assemblea Generale e nel Consiglio di Sicurezza. 2. Il voto nel Consiglio di Sicurezza, sia per la elezione di giudici che per la nomina di membri della commissione prevista dall'articolo 12, non comporta alcuna distinzione tra membri permanenti e membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza. . Nel caso in cui più cittadini del medesimo Stato ottengano la maggioranza assoluta dei voti tanto nell'Assemblea Generale quanto nel Consiglio di Sicurezza, si considera eletto soltanto il più anziano.
Articolo 11
Se, dopo la prima seduta tenuta per la elezione, rimangono ancora da coprire uno o piùseggi, si procede ad una seconda e, se necessario, ad una terza seduta.
Articolo 12
- 1. Se, dopo la terza seduta, rimangono ancora scoperti uno o più seggi, può essere costituita in qualsiasi momento, su richiesta dell'Assemblea Generale o del Consiglio di Sicurezza, una commissione mista di sei membri, nominati tre dall'Assemblea Generale e tre dal Consiglio di Sicurezza, con il compito di scegliere a maggioranza assoluta di voti, un nome per ogni seggio ancora vacante, da presentare all'adozione separata dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza. 2. Se la commissione mista si accorda all'unanimità su una persona che possegga le qualità richieste, essa può includere nella propria lista tale persona, anche se questa non fosse stata inclusa nella lista di cui all'articolo 7. 3. Se la commissione mista constata di non poter riuscire ad assicurare l'elezione, i membri della Corte già eletti procedono, entro un termine fissato dal Consiglio di Sicurezza, a coprire i seggi vacanti mediante scelta tra quei candidati che abbiano ottenuto voti o nell'Assemblea Generale o nel Consiglio di Sicurezza. 4. In caso di parità di voti tra i giudici, decide il voto del più anziano.
Articolo 13
- 1. I membri della Corte sono eletti per nove anni e sono rieleggibili; tuttavia, perquanto riguarda i giudici eletti alla prima elezione, le funzioni di cinque giudici scadranno al termine di tre anni e quelle di altri cinque giudici al termine di sei anni.
- 2. I giudici, le cui funzioni devono scadere al termine dei periodi iniziali summenzionati di tre e di sei anni, sono estratti a sorte dal Segretario Generale immediatamente dopo l'espletamento della prima elezione. 3. I membri della Corte restano in funzione fino a che i loro posti non siano stati ricoperti. Anche dopo la loro sostituzione, essi prendono parte alla trattazione dei processi che abbiano iniziato, fino alla loro conclusione. 4. In caso di dimissioni di un membro della Corte, le dimissioni stesse devono essere indirizzate al Presidente della Corte che le trasmette al Segretario Generale. Quest'ultima notifica produce la vacanza del seggio.
Articolo 14
lla copertura dei posti vacanti si provvede con lo stesso sistema stabilito per la prima elezione, con riserva della disposizione seguente: entro un mese dal verificarsi della vacanza, il Segretario Generale provvede a diramare gli inviti previsti dall'articolo 5 e la data dell'elezione è fissata dal Consiglio di Sicurezza.
Articolo 15
- 1. Un membro della Corte, eletto in sostituzione di un membro che non abbia compiuto il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del periodo del suo predecessore. Articolo 161. I membri della Corte non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa, né dedicarsi ad alcun'altra occupazione di natura professionale. 2. In caso di dubbio a questo riguardo, la Corte decide.
Articolo 17
- 1. I membri della Corte non possono esercitare le funzioni di agente, consulente od avvocato in alcuna controversia. 2. Essi non possono partecipare alla decisione di alcuna controversia alla quale abbiano precedentemente preso parte in qualità di agenti, consulenti od avvocati di una delle parti, oppure di membri di una corte nazionale od internazionale, o di una commissione d'inchiesta, o in qualsiasi altra veste. 3. In caso di dubbio a questo riguardo, la Corte decide.
Articolo 18
I membri della Corte non possono esser rimossi dalle loro funzioni a meno che, a giudizio unanime dei membri essi abbiano cessato di adempiere alle condizioni richieste. In tal caso, il Cancelliere ne dà comunicazione al Segretario Generale. Tale comunicazione produce la vacanza del seggio.
Articolo 19
- 1. I membri della Corte godono, nell'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità diplomatiche. Articolo 2.0. Ogni membro della Corte, prima di entrare in funzione, deve fare in udienza pubblica una dichiarazione solenne di esercitare le sue attribuzioni in modo imparziale e coscienzioso.
Articolo 21
- 1. La Corte elegge il suo Presidente e il suo Vice Presidente per un periodo di tre anni; essi sono rieleggibili. 2. La Corte nomina il proprio Cancelliere e può procedere alla nomina degli altri funzionari che siano necessari.
Articolo 22
- 1. La sede della Corte è stabilita all'Aja. La Corte può tuttavia sedere ed esercitare le sue funzioni altrove, qualora lo ritenga opportuno. 2. Il Presidente ed il Cancelliere risiedono nella sede della Corte.
Articolo 23
- 1. La Corte resta in sessione in permanenza, salvo che nel periodo delle ferie giudiziarie, le cui date e la cui durata sono fissate dalla Corte. 2. I membri della Corte hanno diritto a congedi periodici, le cui date e la cui durata sono fissate dalla Corte, tenuto conto della distanza fra l'Aja e la dimora personale di ciascun giudice. 3. I membri della Corte hanno l'obbligo di tenersi permanentemente a disposizione della Corte, a meno che non si trovino in congedo o non siano impediti da malattia od altre ragioni gravi debitamente giustificate al Presidente.
Articolo 24
- 1. Se, per una ragione speciale, un membro della Corte ritiene di non dover partecipare alla decisione di una determinata controversia, egli ne deve informare il Presidente.2. Se il Presidente ritiene che, per una ragione speciale, uno dei membri della Corte non debba partecipare alla decisione di una determinata controversia, deve dargliene notizia. 3. Se, in simili casi, il Presidente ed il membro della Corte sono in disaccordo, la questione è decisa dalla Corte.
Articolo 25
- 1. La Corte esercita le sue funzioni in adunanza plenaria, tranne che nei casi in cui il presente Statuto disponga altrimenti. 2. Il Regolamento della Corte può disporre che sia concesso ad uno o più giudici, a seconda delle circostanze ed a rotazione, di essere dispensati dal partecipare alle sedute, a condizione che il numero dei giudici disponibili per costituire la Corte non risulti ridotto a meno di undici. 3. Un quorum di nove giudici è sufficiente per costituire la Corte.
Articolo 26
- 1. La Corte può costituire in qualsiasi momento una o più sezioni composte di almeno tre giudici secondo quanto essa decida, per trattare particolari categorie di controversie: per esempio, controversie in materia di lavoro e controversie concernenti il transito e le comunicazioni. 2. La Corte può in qualsiasi momento costituire una sezione per trattare una determinata controversia. Il numero dei giudici di tale sezione è deciso dalla Corte con l'assenso delle parti. 3. Le controversie sono esaminate e decise dalle sezioni previste dal presente articolo, qualora le parti ne facciano richiesta.
Articolo 27
Una decisione emessa da una delle sezioni previste dagli articoli 26 e 29 è considerata come resa dalla Corte.
Articolo 28
Le sezioni previste dagli articoli 26 e 29 possono, con il consenso delle parti, sedere ed esercitare le loro funzioni in località diversa dall'Aja.
Articolo 29
Al fine di un rapido espletamento dei processi, la Corte costituisce ogni anno una sezione composta di cinque giudici, per decidere con procedimento sommario, quando le parti lo domandino. Inoltre, due giudici saranno designati per sostituire i giudici che si trovino nell'impossibilità di partecipare alle sedute. Articolo 3. 1. La Corte stabilisce il Regolamento per l'esercizio delle sue funzioni. In particolare stabilisce le proprie norme di procedura. 2. Il Regolamento della Corte può prevedere che degli assessori risiedano nella Corte o in una delle sue sezioni, senza diritto di voto.
Articolo 31
- 1. I giudici della nazionalità di ciascuna delle parti conservano il diritto di partecipare alla trattazione del processo di cui la Corte è investita. 2. Se il Collegio giudicante comprende un giudice della nazionalità di una delle parti, ogni altra parte ha facoltà di scegliere una persona che vi partecipi come giudice. Tale persona sarà scelta di preferenza tra le persone che siano state designate quali candidati a norma degli articoli 4 e 5. 3. Se il Collegio giudicante non comprende alcun giudice della nazionalità delle parti, ognuna di queste può procedere alla scelta di un giudice a norma del paragrafo 2 del presente articolo. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano al caso previsto dagli articoli 26 e 29. In simili casi il Presidente richiede ad uno, o, se necessario, a due dei membri della Corte che compongono la sezione, di cedere il posto ai membri della Corte della nazionalità delle parti interessate e, se questi manchino o non possano essere presenti, ai giudici appositamente scelti dalle parti. 5. Qualora più parti facciano causa comune, esse devono considerarsi, ai fini delle precedenti disposizioni, come costituenti una sola parte. In caso di dubbio riguardo a questo punto, la Corte decide. 6. I giudici scelti a termini dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo devono adempiere alle condizioni richieste dagli articoli 2, 17 (paragrafo 2), 20 e 24 del presente Statuto. Essi prendono parte alla decisione in condizioni di parità con i loro colleghi.
Articolo 32
- 1. Ogni membro della Corte percepisce uno stipendio annuale. 2. Il Presidente riceve un assegno annuo speciale. 3. Il Vice Presidente riceve un assegno annuo speciale per ogni giorno in cui eserciti le funzioni di Presidente. 4. I giudici non membri della Corte, scelti a norma dell'articolo 31, ricevono un'indennità per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni. 5. Tali stipendi, assegni ed indennità sono stabiliti dall'Assemblea Generale. Essi non possono subire diminuzioni nel periodo di durata delle funzioni. 6. Lo stipendio del Cancelliere è fissato dall'Assemblea Generale su proposta della Corte. 7. Un regolamento adottato dall'Assemblea Generale stabilisce le condizioni alle quali sono concesse pensioni di riposo ai membri della Corte e al Cancelliere, e le condizioni in base alle quali i membri della Corte ed il Cancelliere ottengono il rimborso delle loro spese di viaggio. 8. Gli stipendi, gli assegni e le indennità sopraindicati saranno esenti da ogni imposta.
Articolo 33
Le spese della Corte sono sostenute dalle Nazioni Unite nel modo stabilito dall'Assemblea Generale.
CAPITOLO II : COMPETENZA DELLA CORTE
Articolo 34
- 1. Solo gli Stati possono essere parti nei processi davanti alla Corte. 2. La Corte, nei limiti del suo Regolamento ed alle condizioni da esso stabilite, puòrichiedere ad organizzazioni pubbliche internazionali informazioni concernenti le controversie di cui essa sia investita, e può ricevere altresì simili informazioni presentate dalle dette organizzazioni di loro iniziativa. 3. Quando sia in discussione, in una controversia davanti alla Corte, l'interpretazione dell'atto costitutivo di una organizzazione internazionale pubblica o di una convenzione internazionale stipulata in base ad esso, il Cancelliere dà notizia all'organizzazione internazionale pubblica interessata e comunica ad essa copia di tutti gli atti del procedimento scritto.
Articolo 35
- 1. La Corte è aperta agli Stati aderenti al presente Statuto. 2. Le condizioni alle quali la Corte è aperta agli altri Stati sono determinate, con riserva delle speciali disposizioni contenute nei trattati in vigore, dal Consiglio di Sicurezza, ma in nessun caso tali condizioni possono porre le parti in posizione di ineguaglianza davanti alla Corte.
Articolo 36
- 1. La competenza della Corte si estende a tutte le controversie che le parti sottopongano ad essa ed a tutti i casi espressamente previsti dallo Statuto delle Nazioni Unite o dai trattati e dalle convenzioni in vigore. 2. Gli Stati aderenti al presente Statuto possono in ogni momento dichiarare di riconoscere come obbligatoria ipso facto e senza speciale convenzione, nei rapporti con qualsiasi altro Stato che accetti il medesimo obbligo, la giurisdizione della Corte su tutte le controversie giuridiche concernenti: a. l'interpretazione di un trattato; b. qualsiasi questione di diritto internazionale; c. l'esistenza di qualsiasi fatto che, se accertato, costituirebbe la violazione di un obbligo internazionale; d. la natura o la misura della riparazione dovuta per la violazione di un obbligo internazionale. 3. Le dichiarazioni di cui sopra possono essere fatte incondizionatamente o sotto condizione di reciprocità da parte di più Stati o di determinati Stati o per un periodo determinato. 4. Tali dichiarazioni sono depositate presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli Stati aderenti al presente Statuto ed al Cancelliere della Corte. 5. Le dichiarazioni fatte in applicazione dello articolo 36 dello Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, e che siano tuttora in vigore, sono considerate, nei rapporti tra Stati aderenti al presente Statuto, come accettazioni della giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia per il periodo per il quale debbano ancora aver vigore, e in conformità alle loro clausole. 6. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, la Corte decide.
Articolo 37
Quando un trattato o una convenzione vigente prevede il deferimento di una questione ad un tribunale da istituirsi dalla Società delle Nazioni, o alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale, la questione, se riguarda Stati aderenti al presente Statuto, è deferita alla Corte Internazionale di Giustizia.
Articolo 38
- 1. La Corte, la cui funzione è di decidere in base al diritto internazionale le controversie che le sono sottoposte, applica: a. Le convenzioni internazionali sia generali che particolari, che stabiliscono norme espressamente riconosciute dagli Stati in lite: b. La consuetudine internazionale, come prova di una pratica generale accettata come diritto; c. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; d. con riserva delle disposizioni dell'articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più qualificati delle varie nazioni come mezzi sussidiari per la determinazione delle norme giuridiche. 2. Questa disposizione non pregiudica il potere della Corte di decidere una controversia ex aequo et bono qualora le parti siano d'accordo
CAPITOLO III : PROCEDURA
Articolo 39
- 1. Le lingue ufficiali della Corte sono il francese e l'inglese. Se le parti convengono che il processo si svolga in francese, la sentenza è emessa in francese. Se le parti convengono che il processo si svolga in inglese, la sentenza è emessa in inglese. 2. In mancanza di un accordo circa la lingua da impiegare, ogni parte può, nella sua difesa orale, usare quella delle due lingue che preferisca: la sentenza della Corte è emessa in francese ed in inglese. In questo caso la Corte decide al tempo stesso quale dei due testi faccia fede. 3. La Corte, a richiesta di una parte, autorizza detta parte a servirsi di una lingua diversa dal francese e dall'inglese.
Articolo 40
- 1. Le controversie sono portate davanti alla Corte, a seconda dei casi o mediante notifica del compromesso o mediante istanza scritta, indirizzata al Cancelliere. Inentrambi i casi devono essere indicati l'oggetto della controversia e le parti. 2. Il Cancelliere dà immediatamente comunicazione dell'istanza a tutti gli interessati. 3. Egli ne informa anche i Membri delle Nazioni Unite per il tramite del Segretario Generale, e così pure gli altri Stati che abbiano diritto di comparire davanti alla Corte.
Articolo 41
- 1. La Corte ha potere di indicare, ove ritenga che le circostanze lo richiedano, le misure cautelari che debbono essere prese a salvaguardia dei diritti rispettivi di ciascuna parte. 2. In attesa della decisione definitiva, notizia immediata delle misure così proposte deve essere data alle parti ed al Consiglio di Sicurezza.
Articolo 42
- 1. Le parti sono rappresentate da agenti. 2. Esse possono farsi assistere davanti alla Corte da consulenti e da avvocati. 3. Gli agenti, i consulenti e gli avvocati delle parti davanti alla Corte godono dei privilegi e delle immunità necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni.
Articolo 43
- 1. Il procedimento comprende due fasi: scritta ed orale. 2. Il procedimento scritto consiste nella comunicazione alla Corte ed alle parti di memorie, contro-memorie e, se necessario, di repliche, come pure di tutte le carte e di tutti i documenti probatori. 3. La comunicazione è fatta per il tramite del Cancelliere, nell'ordine e nei termini fissati dalla Corte. 4. Copia autenticata di ogni documento prodotto da una parte deve essere comunicata all'altra parte. 5. Il procedimento orale consiste nella audizione da parte della Corte di testimoni, esperti, agenti, consulenti ed avvocati.
Articolo 44
- 1. Per l'esecuzione di qualunque notifica a persone che non siano gli agenti, i consulenti e gli avvocati, la Corte si rivolge direttamente al Governo dello Stato nel cui territorio la notifica debba essere eseguita. 2. La stessa disposizione si applica quando si debba provvedere a raccogliere prove sul luogo.
Articolo 45
Le udienze sono dirette dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; qualora entrambi siano impediti, presiede il più anziano dei giudici presenti.
Articolo 46
Le udienze della Corte sono pubbliche, a meno che la Corte non decida altrimenti o che le parti non richiedano che il pubblico non sia ammesso.
Articolo 47
- 1. Di ogni udienza è redatto un verbale, firmato dal Cancelliere e dal Presidente. 2. Solo questo verbale fa fede.
Articolo 48
La Corte emette ordinanze per lo svolgimento del processo, decide la forma ed i termini in cui ognuna delle parti deve presentare le sue conclusioni finali, e prende tutte le disposizioni riguardanti l'espletamento delle prove.
Articolo 49
La Corte anche prima dell'inizio della discussione, può richiedere agli agenti di produrre qualsiasi documento o di fornire qualsiasi spiegazione. Di ogni rifiuto è preso formalmente atto.
Articolo 50
La Corte, in qualunque momento, può affidare ad un individuo, corpo, ufficio, commissione od organo di sua scelta, il compito di eseguire un'inchiesta o di fare una perizia. Articolo 51Durante le udienze, le domande sono rivolte ai testimoni ed agli esperti nelle condizioni stabilite dalla Corte nelle norme di procedura di cui all'articolo 3.
Articolo 52
Dopo aver assunto le prove e le testimonianze entro i termini stabiliti, la Corte può rifiutare di accettare qualsiasi altra prova orale o scritta che una delle parti voglia presentare, a meno che non vi sia il consenso dell'altra parte.
Articolo 53
- 1. Se una delle parti non compare davanti alla Corte, o non provvede a difendere la sua causa, l'altra parte può chiedere alla Corte di decidere in favore delle sue domande. 2. Prima di far ciò, la Corte deve accettare non solo che essa sia competente a norma degli articoli 36 e 37, ma anche che le domande siano fondate in fatto ed in diritto.
Articolo 54
- 1. Quando gli agenti, i consulenti e gli avvocati abbiano completato, sotto il controllo della Corte, l'esposizione delle loro tesi, il Presidente dichiara chiusa la discussione. 2. La Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare. 3. Le deliberazioni della Corte sono e rimangono segrete.
Articolo 55
- 1. Le decisioni della Corte sono prese a maggioranza dei giudici presenti. 2. In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente o del giudice che lo sostituisce.
Articolo 56
- 1. La sentenza espone i motivi sui quali è fondata. 2. Essa menziona i nomi dei giudici che hanno preso parte alla decisione.
Articolo 57
Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha diritto di unirvi la sua opinione individuale.
Articolo 58
La sentenza è firmata dal Presidente e dal Cancelliere. Essa è letta in udienza pubblica di cui siano stati debitamente avvertiti gli agenti.
Articolo 59
La decisione della Corte non ha valore obbligatorio che fra le parti in lite e riguardo alla controversia decisa.
Articolo 60
La sentenza è definitiva e senza appello. In caso di contestazione sul significato e la portata della sentenza, spetta alla Corte di interpretarla a richiesta di una delle parti. Articolo 6 - 1. Un'istanza di revisione di una sentenza può essere presentata alla Corte solo quando sia fondata sulla scoperta di un fatto di natura tale da costituire un elemento decisivo e che, al momento dell'emanazione della sentenza, fosse ignorato dalla Corte come pure dalla parte che chiede la revisione, sempreché l'ignoranza da parte di quest'ultima non fosse da attribuire a negligenza. 2. Il procedimento di revisione è aperto da una sentenza della Corte che constati espressamente l’esistenza del fatto nuovo, riconosca che esso ha i caratteri per dar luogo alla revisione, e dichiari perciò ricevibile la domanda. 3. La Corte può chiedere che si ottemperi preventivamente alle disposizioni della sentenza, prima di dar inizio al procedimento di revisione. 4. La domanda di revisione deve essere presentata al più tardi entro sei mesi dalla scoperta del fatto nuovo. 5. Nessuna domanda di revisione può essere presentata una volta trascorsi dieci anni dalla data della sentenza.
Articolo 62
- 1. Se uno Stato ritiene di aver un interesse di natura giuridica che possa essere pregiudicato dalla decisione di una controversia, esso può presentare alla Corte un’ istanza per poter intervenire. 2. Spetta alla Corte decidere su tale istanza.
Articolo 63
- 1. Quando sia in discussione l'interpretazione di una convenzione di cui siano parte altri Stati oltre a quelli in causa, il Cancelliere ne dà immediata notizia ad essi. 2. Ciascuno degli Stati ai quali sia stata fatta tale notifica ha il diritto di intervenire nel processo, e, se fa uso di tale diritto, l'interpretazione data dalla sentenza è del pari obbligatoria anche per esso.
Articolo 64
Salvo diversa disposizione della Corte, ogni parte sostiene le proprie spese.
CAPITOLO IV : PARERI CONSULTIVI
Articolo 65
- 1. La Corte può dare un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica a richiesta di qualsiasi organo od ente a ciò autorizzato a norma dello Statuto delle Nazioni Unite. 2. Le questioni sulle quali si richiede il parere consultivo della Corte devono essere presentate alla Corte a mezzo di istanza scritta contenente una formulazione precisa della questione sulla quale è richiesto il parere, ed accompagnata da tutti i documenti utili per illustrare la questione.
Articolo 66
- 1. Il Cancelliere dà immediata comunicazione della richiesta di un parere consultivo a tutti gli Stati che abbiano il diritto di comparire davanti alla Corte. 2. Il Cancelliere informa inoltre, per mezzo di una speciale e diretta comunicazione, ogni Stato avente diritto di comparire davanti alla Corte ed ogni organizzazione internazionale che la Corte (o, se questa non fosse riunita, il Presidente) consideri in condizione di fornire informazioni sulla questione, che la Corte è disposta a ricevere, entro un termine da stabilirsi dal Presidente, dichiarazioni scritte, o ad udire, in una pubblica udienza da tenersi all'uopo, dichiarazioni orali sulla questione. 3. Se uno di tali Stati, che non avesse ricevuto la speciale comunicazione prevista al paragrafo 2 di questo articolo, esprime il desiderio di sottoporre una dichiarazione scritta o di essere udito, la Corte decide. 4. Gli Stati e le organizzazioni che abbiano presentato dichiarazioni scritte o orali, o entrambe, hanno facoltà di discutere le dichiarazioni fatte da altri Stati o organizzazioni nella forma, nella misura ed entro i termini che la Corte o, se essa non fosse riunita, il Presidente, stabiliscano per ogni caso particolare. A tal fine, il Cancelliere comunica tempestivamente tali dichiarazioni scritte agli Stati ed alle organizzazioni che ne abbiano parimenti presentate.
Articolo 67
La Corte emette i suoi pareri consultivi in pubblica udienza, dopo che ne sia stata data notizia al Segretario Generale ed ai rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite, degli altri Stati e delle organizzazioni internazionali direttamente interessate.
Articolo 68
Nell'esercizio delle sue funzioni consultive la Corte si ispira alle disposizioni del presente Statuto che si applicano in materia contenziosa nella misura in cui essa le ritenga applicabili.
CAPITOLO V : EMENDAMENTI
Articolo 69
Gli emendamenti al presente Statuto saranno effettuati secondo la stessa procedura prevista dallo Statuto delle Nazioni Unite per i relativi emendamenti, salve tuttavia quelle disposizioni che l'Assemblea Generale stabilisce, su proposta del Consiglio di Sicurezza, circa la partecipazione di quegli Stati che siano aderenti al presente Statuto ma non siano Membri delle Nazioni Unite.
Articolo 70
La Corte ha la facoltà di proporre gli emendamenti al presente Statuto che essa ritenga necessari, mediante comunicazione scritta al Segretario Generale, perché siano presi in considerazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 69.
Pubblicato dal Dipartimento per la Pubblica Informazione delle Nazioni UniteDPI/511
versione italiana a cura del Centro d’Informazione delle Nazioni Unite – Italia



CONFERENZA DI YALTA (11 Febbraio 1945)

PROTOCOLLO DEGLI ATTI DELLA CONFERENZA DI YALTA
Nel corso della Conferenza di Yalta, che si è svolta dal 4 all’11 Febbraio tra i Capi di Governo degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito e dell’URSS, sono state raggiunte le seguenti conclusioni:
I. ORGANIZZAZIONE DEL MONDO
É stato deciso che:
- 1. Il 25 Aprile 1945 verrà convocata una Conferenza delle Nazioni Unite che si svolgerà negli Stati Uniti d’America, nel corso della quale verrà discussa la proposta di un nuovo assetto mondiale.
- 2. Le Nazioni invitate a questa conferenza sono:
(a) Quelle che hanno aderito alle Nazioni Unite entro l’8 Febbraio 1945;
(b) Le Nazioni Associate che hanno dichiarato guerra al nemico comune entro il 1° Marzo 1945. (Con il termine Nazioni Associate si intendono le otto Nazioni Associate più la Turchia). Durante la Conferenza i delegati del Regno Unito e degli Stati Uniti d’America sosterranno la proposta di ammettere nell’Organizzazione delle Nazioni Unite due Repubbliche Socialiste Sovietiche e cioè l’Ucraina e la Russia Bianca.
- 3. Il Governo degli Stati Uniti, a nome e per conto delle tre Potenze, consulterà il Governo della Cina e il Governo Provvisorio Francese in merito alle decisioni prese sul nuovo assetto mondiale.
- 4. Il testo della convocazione da inviare a tutte le Nazioni che prenderanno parte alla Conferenza delle Nazioni Unite sarà il seguente:
Il Governo degli Stati Uniti d’America, anche a nome dei Governi di Regno Unito, URSS, Cina e del Governo Provvisorio della Repubblica Francese, invita il Governo di ________ ad inviare suoi rappresentanti alla Conferenza che si terrà il 25 Aprile 1945 a San Francisco (USA), per preparare lo Statuto di una Organizzazione Internazionale Generale che avrà il compito di mantenere la pace e la sicurezza internazionale.
I sopra nominati Governi suggeriscono di considerare quale base fondamentale di questo Statuto le proposte relative alll’istituzione di una Organizzazione Internazionale che sono state rese pubbliche lo scorso Ottobre alla Conferenza di Dumbarton Oaks e ora integrate dalle disposizioni riportate alla Sezione C del Capitolo VI.
VOTAZIONE
- 1. Ciascun membro del Consiglio di Sicurezza avrà diritto di voto.
- 2. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni di carattere procedurale dovranno essere prese con il voto favorevole di sette membri.
- 3. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza relativamente a tutte le altre questioni, saranno prese con il voto favorevole di sette membri compreso quello dei sei Membri permanenti, tenendo comunque presente che per le decisioni contemplate dal Capitolo VIII, Sezione A e dalla seconda frase del Paragrafo 1 del Capitolo VIII, Sezione C, il Membro rappresentante della Nazione coinvolta in una controversia si asterrà dal voto.
Ulteriori informazioni in merito saranno rese note successivamente.
Nel caso in cui il Governo di ________ desiderasse presentare prima dell’inizio della Conferenza osservazioni o commenti in merito alle proposte in discussione, il Governo degli Stati Uniti d’America sarà lieto di trasmettere tali commenti o osservazioni agli altri Governi partecipanti.
AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA TERRITORIALE
É stato concordato che le cinque Nazioni che saranno Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dovranno consultarsi prima della prevista Conferenza delle Nazioni Unite, per discutere la questione dei territori soggetti ad Amministrazione Fiduciaria.
L’Amministrazione Fiduciaria Territoriale riguarderà solo:
(a) Gli esistenti territori sotto l'amministrazione della Lega delle Nazioni;
(b) I territori presi al nemico in conseguenza di questa guerra;
(c) Ogni altro territorio che volontariamente chiederà di essere sottoposto ad Amministrazione Fiduciaria;
(d) Alla Conferenza delle Nazioni Unite e alle consultazioni preliminari non è prevista alcuna discussione in merito ai territori. La definizione di quelli che verranno posti sotto amministrazione fiduciaria e la relativa categoria di appartenenza tra quelle sopra elencate, sarà oggetto di accordi successivi.
II. DICHIARAZIONE SULL’EUROPA LIBERATA
É stata approvata la seguente dichiarazione:
Il Premier dell’URSS, il Primo Ministro del Regno Unito e il Presidente degli Stati Uniti d’America si sono tra loro consultati nel comune interesse dei popoli dei propri rispettivi Paesi e di quelli delle Nazioni dell’Europa liberata. Durante il temporaneo periodo di instabilità che attraverserà l’Europa liberata essi dichiarano di aver congiuntamente deciso di uniformare le politiche dei loro tre Governi al fine di dare assistenza ai popoli liberati dalla dominazione della Germania Nazista e ai popoli degli stati satellite dell'Asse Europeo al fine di risolvere con strumenti democratici i loro pressanti problemi politici ed economici. Il ristabilimento dell’ordine in Europa e la ricostruzione della vita economica nazionale dovranno essere raggiunti attraverso processi che permettano ai popoli liberati di distruggere ogni traccia di Nazismo e Fascismo e di creare proprie istituzioni democratiche. Questo principio contenuto nella Carta Atlantica, sancisce il diritto di tutti i popoli di scegliere liberamente la forma di governo che desiderano e riafferma la necessità di ripristinare il diritto alla sovranità per quelli che ne sono stati privati con la forza.
Per creare le condizioni nelle quali i popoli liberati possano esercitare questi diritti, i tre Governi, qualora fosse necessario, offriranno assistenza per:
(a) Ristabilire la pace entro i propri rispettivi confini;
(b) Adottare misure di emergenza per sostenere le popolazioni bisognose;
(c) Istituire delle autorità di governo provvisorie largamente rappresentative di tutti i settori democratici della società civile che si impegnino nel più breve tempo possibile e attraverso libere elezioni, a costituire dei Governi che siano espressione della volontà popolare;
(d) Agevolare lo svolgimento di libere elezioni.
I tre Governi consulteranno le altre Nazioni Unite e le autorità provvisorie o permanenti di altri Governi in Europa qualora siano in discussione problemi in cui esse siano direttamente coinvolte. Nel momento in cui, secondo l'opinione congiunta dei tre Governi, le condizioni di uno degli Stati Europei liberati o di quelli satelliti dell'Asse Europeo imponessero di intervenire, i suddetti tre Governi si consulteranno immediatamente tra loro per stabilire le misure necessarie da adottare e adempiere così agli obblighi previsti da questa dichiarazione.
Con tale dichiarazione intendiamo riaffermare la nostra fiducia nei principi contenuti nella Carta Atlantica, il nostro impegno a rispettare quanto stabilito nella Dichiarazione delle Nazioni Unite e la nostra determinazione a costruire in collaborazione con le Nazioni amanti della pace, un mondo in cui siano garantite legalità, sicurezza, libertà e benessere.
Nell’ufficializzare questa dichiarazione, le tre potenze si augurano che il Governo Provvisorio della Repubblica Francese ne condivida il contenuto.
III. SMEMBRAMENTO DELLA GERMANIA
E' stato concordato che l'Articolo 12(a) contenuto nei termini di resa da imporre alla Germania, sia modificato come segue: N"Il Regno Unito, gli Stati Uniti d'America e l'U.R.S.S. rappresenteranno la suprema autorità in tutta la Germania. Nell'esercitare tale Autorità essi adotteranno tutti i provvedimenti che riterranno opportuni e necessari a garantire la pace e la sicurezza, ivi compreso lo smembramento della Germania. Lo studio per lo smembramento della Germania è stato affidato ad una Commissione composta da Mr. Anthony Eden, Mr. John Winant, e Mr. Fedor T. Gusev i quali desidererebbero che un rappresentante Francese entrasse a far parte di detta Commissione.
IV. ZONA DI OCCUPAZIONE FRANCESE E CONSIGLIO DI CONTROLLO DELLA GERMANIA
E' stato concordato che la Zona della Germania che sarà occupata dall'Esercito Francese, venga assegnata alla Francia. Tale Zona sarà al di fuori delle Zone occupate dagli Inglesi e dagli Americani e la sua estensione sarà definita dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna dopo consultazioni con il Governo Provvisorio Francese. E' stato altresì deciso che il Governo Provvisorio Francese sia invitato a diventare membro del Consiglio Alleato di Controllo della Germania.
V. RISARCIMENTO
É stato approvato il seguente protocollo:
PROTOCOLLO
Nel colloqui intercorsi tra i Capi dei tre Governi durante la Conferenza di Crimea, è emersa la questione dei risarcimenti in natura dovuti dai Tedeschi:
- 1. La Germania dovrà risarcire le Nazioni Alleate per i danni ad esse arrecati nel corso della guerra. I Paesi che in prima istanza riceveranno i risarcimenti saranno quelli che maggiormente hanno subìto gli effetti della guerra, che hanno sofferto le più gravi perdite e che hanno contribuito alla vittoria sul nemico.
- 2. Il risarcimento in natura dovuto dalla Germania si potrà esigere nelle seguenti forme:
(a) Trasferimento, entro due anni dalla resa della Germania o dalla cessazione di ogni forma di resistenza organizzata, del patrimonio nazionale Tedesco dislocato sia in Germania che all'estero (impianti, macchine utensili, materiale rotabile, investimenti all'estero, quote di imprese industriali o di altra natura etc.). Questo trasferimento di proprietà Tedesche sarà portato a termine allo scopo primario di distruggere il potenziale bellico della Germania.
(b) Spedizioni con cadenza annuale di merci provenienti dalla normale produzione Tedesca per un periodo di tempo da stabilire.
(c) Utilizzo di manodopera Tedesca.
- 3. Al fine di elaborare un piano dettagliato, basato sui principi sopra elencati, per definire i risarcimenti dovuti dalla Germania, sarà istituita una Commissione Alleata con sede a Mosca. Tale Commissione sarà composta da tre membri in rappresentanza rispettivamente dell'URSS, degli Stati Uniti e del Regno Unito.
- 4. In relazione alla definizione dell'ammontare totale dei risarcimenti dovuti e alla loro distribuzione tra i Paesi che hanno subìto l'aggressione Tedesca, la delegazione Sovietica e quella Americana hanno concordato quanto segue:
"La Commissione Alleata, come base iniziale per i propri lavori, dovrà prendere in considerazione la proposta avanzata dal Governo Sovietico secondo cui l'ammontare totale dei risarcimenti dovuti relativamente ai punti (a) e (b) del precedente paragrafo 2, dovrebbe essere di 22 Miliardi di dollari, la metà dei quali da destinare all'Unione Sovietica."
La Delegazione Britannica ritiene invece che non dovrebbe essere quantificato alcun ammontare finchè la Commissione Alleata non abbia completato le proprie valutazioni sulla questione dei risarcimenti dovuti.
La proposta Sovietico-Americana viene comunque inoltrata alla Commissione come una delle proposte da prendere in esame.
VI. PRINCIPALI CRIMINALI DI GUERRA
E' stato concordato che la questione relativa ai principali criminali di guerra sia oggetto di un'indagine da parte dei Ministri degli Esteri da condurre a tempo debito al termine della Conferenza.
VII. POLONIA
Nel corso della Conferenza è stata concordata la seguente dichiarazione riguardante la Polonia:
In Polonia, dopo la liberazione da parte dell'Armata Rossa, si è venuta a creare una nuova situazione che richiede l'insediamento di un Governo Provvisorio Polacco più largamente rappresentativo di quello istituito prima della liberazione dei territori orientali del Paese. L'attuale Governo Provvisorio dovrebbe quindi essere ricostituito con una più ampia rappresentanza democratica includendovi oltre ai leader politici democratici residenti nel Paese, anche quelli che sono all'estero. Il nuovo Governo sarà chiamato Governo Provvisorio di Unità Nazionale.
M. Molotov, Mr. Harriman e Sir A. Clark Kerr formeranno una Commissione che incontrerà a Mosca i membri dell'attuale Governo Provvisorio e gli altri leader politici democratici, compresi quelli residenti all'estero, per riorganizzare l'attuale Governo secondo i criteri sopra descritti. Il Governo Provvisorio di Unità Nazionale dovrà impegnarsi ad indire al più presto libere elezioni a suffragio universale e a scrutinio segreto. Per tali elezioni tutti i Partiti democratici e anti-Nazisti avranno diritto a presentare liste di propri candidati.
Quando il Governo Provvisorio di Unità Nazionale sarà stato formato secondo i principi sopra citati, il Governo dell'URSS, che già ora mantiene relazioni diplomatiche con l'attuale Governo Polacco, il Governo del Regno Unito e il Governo degli Stati Uniti allacceranno relazioni diplomatiche con il nuovo Governo Provvisorio di Unità Nazionale, inviando propri Ambasciatori che terranno informati i rispettivi Governi sull'evoluzione della situazione politica in Polonia.
I tre Capi di Governo ritengono che la frontiera orientale della Polonia debba correre lungo la Curzon line con digressioni in alcune regioni da 5 a 8 Kilometri in favore dello Stato Polacco. Ritengono inoltre che alla Polonia sia riconosciuta la proprietà a titolo originario di parti di territorio situate a Nord e a Ovest e che il nuovo Governo Provvisorio di Unità Nazionale dovrebbe indicare a tempo debito l'estensione di dette parti di territorio. Per la delimitazione finale della frontiera occidentale si dovrà attendere la conferenza di pace.
VIII. JUGOSLAVIA
Si è deciso di raccomandare al Maresciallo Tito e al Dr. Ivan Subasitch quanto segue:
(a) Rendere immediatamente operativo l'Accordo Tito-Subasitch e formare un nuovo Governo sulla base di quello stesso Accordo.
(b) il nuovo Governo, non appena formato, dovrebbe dichiarare:
(I) Che la partecipazione all'Assemblea Anti-Fascista del Fronte di Liberazione Nazionale (AVNOJ) sia estesa anche ai membri dell'ultima Skupstina Jugoslava non compromessi da forme di collaborazionismo con il nemico e formare così una struttura parlamentare ad interim.
(II) Che gli Atti Legislativi approvati dall'AVNOJ siano successivamente ratificati da una Assemblea Costituente.
IX. FRONTIERA ITALO-JUOGOSLAVA E ITALO-AUSTRIACA
Queste due questioni sono state sollevate dalla delegazione Britannica, ma le delegazioni Americana e Sovietica ritengono che debbano essere esaminate e discusse successivamente.
X. RELAZIONI TRA JUGOSLAVIA E BULGARIA
I Ministri degli Esteri hanno affrontato la questione del Patto di Alleanza Bulgaro-Jugoslavo. L'interrogativo che si pone è se a uno Stato ancora in regime di Armistizio, possa essere consentito di sottoscrivere un Trattato con un altro Stato. Il Sig. Eden ha proposto che il Governo della Jugoslavia e quello della Bulgaria vengano informati del fatto che tale Trattato non può essere riconosciuto. Il Sig. Stettinius ha proposto invece di invitare gli ambasciatori degli Stati Uniti e della Gran Bretagna a discutere l'argomento a Mosca con il Sig. Molotov il quale si è dichiarato d'accordo sulla proposta del Sig. Stettinius.
XI. EUROPA SUD - ORIENTALE
La delegazione Britannica chiede alla altre Delegazioni di esaminare le seguenti questioni:
(a) Commissione di Controllo in Bulgaria.
(b) Rivendicazioni Greche nei confronti della Bulgaria con particolare riferimento al risarcimento per i danni subiti.
(c) Impianti petroliferi in Romania.
XII. IRAN
I Sigg. Eden, Stettinius e Molotov hanno discusso della situazione in Iran e hanno deciso di risolvere la questione attraverso il canale diplomatico.
XIII. RIUNIONI DEI TRE MINISTRI DEGLI ESTERI
Nel corso della Conferenza si è deciso di organizzare su base permanente e con frequenza trimestrale o quadrimestrale, riunioni consultive tra i tre Ministri degli Esteri .
Tali riunioni si terranno a rotazione nelle tre Capitali. La prima si svolgerà a Londra.
XIV. CONVENZIONE DI MONTREAUX
E' stato deciso che alla prossima riunione dei Ministri degli Esteri che si terrà a Londra, verranno prese in esame le proposte che il Governo Sovietico intende presentare relativamente alla Convenzione di Montreaux. Il Governo Turco ne sarà informato al momento opportuno.
Questo protocollo è stato approvato e firmato dai tre Ministri degli Esteri l'11 Febbraio 1945 da E. R. Stettinius Jr. , M. Molotov , Anthony Eden
ACCORDO RIGUARDANTE IL GIAPPONE
I Capi delle tre grandi Potenze - Unione Sovietica, Stati Uniti e Gran Bretagna - hanno raggiunto un accordo in base al quale entro due o tre mesi dalla resa della Germania e dalla conseguente fine della guerra in Europa, l'Unione Sovietica entrerà in guerra contro il Giappone a fianco degli Alleati alle seguenti condizioni:
- 1. Mantenimento dello "status quo" nella Repubblica della Mongolia.
- 2. Riconoscimento dei diritti della Russia violati dal proditorio attacco Giapponese del 1904, e cioè:
(a) La parte meridionale dell'isola di Sakhalin e le isole ad essa adiacenti saranno restituite all'Unione Sovietica.
(b) Il porto commerciale di Dairen sarà internazionalizzato e i preminenti interessi dell'Unione Sovietica in questo porto saranno salvaguardati. Sarà inoltre ripristinata la concessione all'URSS di utilizzare Port Arthur come base navale.
(c) La Ferrovia Orientale Cinese e la Ferrovia della Manciuria Meridionale che garantiscono il collegamento con il porto di Dairen saranno gestiti da una Compagnia Sovietico-Cinese che sarà appositamente creata. Resta comunque inteso che gli interessi dell'Unione Sovietica saranno salvaguardati e che la Cina manterrà la propria sovranità sulla Manciuria.
- 3. Le Isole Kurile verranno assegnate all'Unione Sovietica. L'accordo sui punti 1. e 2. richiederanno il concorso del Generalissimo Chang Kai-Shek. Il Presidente degli Stati Uniti, su consiglio del Maresciallo Stalin, adotterà i provvedimenti necessari per favorire tale coinvolgimento.
I Capi delle tre Grandi Potenze sono d'accordo nel dichiarare che le sopra elencate richieste presentate dall'Unione Sovietica saranno soddisfatte, ma solo dopo la sconfitta del Giappone.
Da parte sua l'Unione Sovietica si dichiara pronta a concludere un Patto di Alleanza con il Governo Cinese al fine di assicurare alla Cina il proprio appoggio militare affinchè sia liberata dalla dominazione Giapponese. Joseph Stalin , Franklin D. Roosevelt , Winston S. Churchill



CONFERENZA DI POTSDAM (17 Luglio - 2 Agosto 1945)

Nel corso della Conferenza svoltasi a Berlino dal 17 Luglio al 2 Agosto 1945 tra i Capi di Governo dell'URSS, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito di Gran Bretagna, sono state raggiunte le seguenti conclusioni:
I. ISTITUZIONE DI UN CONSIGLIO DEI MINISTRI DEGLI ESTERI
A. Allo scopo di svolgere i lavori preliminari per la definizione delle condizioni di pace, è stato raggiunto il seguente accordo:
(1) Sarà istituito un Consiglio dei Ministri degli Esteri del Regno Unito, dell'Unione Sovietica, della Cina, della Francia e degli Stati Uniti.
(2)
(a) Il Consiglio si riunirà di norma a Londra dove avrà sede permanente il Segretariato Generale che il Consiglio stesso costituirà. Ogni Ministro degli Esteri sarà accompagnato da un sostituto di alto livello debitamente autorizzato a partecipare in sua vece ai lavori del Consiglio, e da alcuni consiglieri.
(b) La prima riunione del Consiglio si terrà a Londra entro e non oltre il 1° Settembre 1945. Le successive riunioni potranno essere tenute di volta in volta in altre Capitali.
(3)
(a) Al Consiglio sarà assegnato il compito prioritario di redigere i Trattati di pace con Italia, Bulgaria, Romania, Ungheria e Finlandia e di proporre soluzioni relativamente alle questioni territoriali emerse dopo la fine della guerra in Europa, tenendo presente che i documenti che lo stesso Consiglio produrrà verranno successivamente sottoposti all'esame delle Nazioni Unite. Il Consiglio sarà anche incaricato di redigere le condizioni di pace che saranno imposte al Governo Tedesco quando questo sarà costituito.
(b) Il Consiglio sara composto da Membri rappresentanti gli Stati firmatari dei termini di resa imposti agli Stati nemici. Per quanto riguarda il Trattato di pace con l'Italia, la Francia sarà considerata firmataria. Alle riunioni del Consiglio potranno essere invitati Membri di altri Stati qualora siano in discussione argomenti che riguardino specificamente tali Stati.
(c) Di volta in volta e previa accordo tra i Governi Membri, potranno essere assegnati al Consiglio anche altri incarichi.
(4)
(a) Qualora il Consiglio si trovi ad affrontare problemi riguardanti direttamente uno Stato non rappresentato nel Consiglio stesso, tale Stato verrà invitato ad inviare propri rappresentanti per partecipare allo studio e alla soluzione di quegli specifici problemi.
(b) Il Consiglio sarà libero di modificare le proprie procedure in funzione dello specifico problema in discussione. In alcuni casi potrà tenere delle riunioni preliminari prima di invitare a partecipare altri Stati coinvolti nella questione in esame, mentre in altre occasioni potrà convocare soltanto i rappresentanti dello Stato maggiormente interessato allo specifico problema.
B. É stato concordato che i Tre Governi, ciascuno per proprio conto, inviino un identico invito alla Cina e alla Francia affinché approvino questo accordo e partecipino alla costituzione del Consiglio. Il testo proposto ed approvato dell'invito è il seguente:
Consiglio dei Ministri degli Esteri;
Bozza dell'invito formale da inviare separatamente da ciascuno dei Tre Governi alla Cina e alla Francia:
"I Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica considerano necessario iniziare al più presto i lavori per la definizione delle condizioni di pace in Europa. A tal fine essi hanno concordato che dovrebbe essere costituito un Consiglio dei Ministri degli Esteri delle Cinque Grandi Potenze con il compito di redigere i Trattati di Pace con gli Stati nemici Europei da presentare successivamente alle Nazioni Unite. Il Consiglio avrà l'autorità di proporre soluzioni relative alle questioni territoriali ancora aperte in Europa e assolverà ogni altro incarico che i Governi Membri intenderanno conferirgli".
Il testo definitivo sarà il seguente:
(Inserire qui il testo concordato sopra evidenziato e a seguire, quanto segue)
In seguito all'accordo raggiunto con i Governi degli Stati Uniti e dell'URSS (con i Governi del Regno Unito e dell'URSS) (con i Governi del Regno Unito e degli Stati Uniti), il Governo di Sua Maestà (il Governo degli Stati Uniti) (il Governo dell'URSS) invita cordialmente il Governo della Cina (il Governo della Francia) ad approvare il testo sopra riportato e a partecipare alla costituzione del Consiglio. Il Governo di Sua Maestà, il Governo degli Stati Uniti e il Governo dell'URSS annettono particolare importanza alla partecipazione del Governo Cinese (del Governo Francese) all'iniziativa proposta e sperano di ricevere quanto prima una risposta favorevole".
C. L'istituzione del Consiglio dei Ministri degli Esteri, creato per gli specifici obbiettivi sopra citati, non pregiudicherà l'accordo raggiunto durante la Conferenza di Yalta in base al quale i Segretari di Stato agli Esteri degli Stati Uniti, dell'URSS e del Regno Unito dovranno periodicamente riunirsi.
D. Alla luce dell'Accordo sulla istituzione del Consiglio dei Ministri degli Esteri è stata riconsiderata la posizione della Commissione Consultiva Europea. È stato sottolineato con soddisfazione che la Commissione ha completato con successo i suoi lavori fornendo i suggerimenti richiesti in relazione ai termini di resa da imporre alla Germania, alla definizione delle Zone di occupazione in Germania e Austria e alla creazione di un sistema di Controllo Interalleato in questi due Paesi. Ulteriori e più dettagliati particolari relativi al coordinamento della politica Alleata per il controllo del territorio Tedesco e Austriaco saranno ora di competenza del Consiglio di Controllo a Berlino e della Commissione Alleata a Vienna. Conseguentemente a ciò si è deciso di sciogliere l'attuale Commissione Consultiva Europea.
II. PRINCIPI CHE VERRANNO ADOTTATI PER GOVERNARE LA GERMANIA DURANTE IL PERIODO DI CONTROLLO
A. PRINCIPI POLITICI
- 1. In conseguenza dell'Accordo sul Consiglio di Controllo, la suprema autorità verrà esercitata dalle Potenze Alleate, ciascuna nella propria Zona di Occupazione, secondo le direttive inviate dai Tre Governi ai rispettivi Comandanti in Capo delle Forze Armate degli Stati Uniti, del Regno Unito, dell'URSS e della Francia. In qualità di Membri del Consiglio, essi eserciteranno congiuntamente tale suprema autorità su tutta la Germania.
- 2. Vi sarà uniformità di trattamento nei confronti dell'intera popolazione Tedesca.
- 3. Il Consiglio di Controllo dovrà perseguire i seguenti scopi:
(3.1) Disarmare e smilitarizzare la Germania e controllare le industrie Tedesche potenzialmente in grado di produrre armamenti. A tal fine:
(a) Tutte le forze armate Tedesche di ogni genere e natura, le SS, le SA, le SD, la Gestapo e tutte le relative organizzazioni e istituzioni ivi compresi lo Stato Maggiore, il Corpo Ufficiali, i Corpi di Riservisti, le scuole militari, le associazioni dei veterani di guerra e ogni altra organizzazione militare, paramilitare o civile che contribuisca a tenere viva la tradizione militare della Germania, saranno completamente e definitivamente sciolte per prevenire il risorgere del militarismo Tedesco e del Nazismo.
(b) Tutte le armi, le munizioni, le attrezzature belliche e tutte le strutture industriali specializzate per la produzione di armamenti dovranno essere messe a disposizione degli Alleati o distrutte e dovrà inoltre essere impedita la costruzione di aerei e altri mezzi da guerra.
(3.2) Convincere il popolo Tedesco che la Germania ha subìto una completa e definitiva sconfitta militare e che esso non può eludere le proprie responsabilità per le inevitabili sofferenze che ora è costretto a sopportare in seguito alla guerra spietata scatenata dai Nazisti e alla fanatica resistenza finale da essi opposta che hanno entrambe distrutto l'economia Tedesca.
(3.3) Sciogliere e cancellare il Partito Nazional Socialista, le organizzazioni ad esso collegate ed ogni altra istituzione Nazista e impedire che possano rivivere sotto altre forme. Proibire inoltre qualsiasi tipo di propaganda Nazista e ogni manifestazione a carattere militarista.
(3.4) Gettare le basi per lo sviluppo della politica Tedesca ispirata a principi democratici e per la pacifica cooperazione della Germania in campo internazionale.
- 4. Tutte le leggi Naziste che hanno rappresentato le fondamenta del regime di Hitler, comprese quelle riguardanti le discriminazioni razziali, politiche e religiose, saranno abrogate. Non sarà più tollerata alcuna forma di discriminazione.
- 5. I criminali di guerra e coloro che hanno partecipato alla pianificazione o alla esecuzione di atrocità e crimini di guerra saranno arrestati e condotti davanti ad una Corte di Giustizia per essere processati. I Capi, i sostenitori influenti, gli alti gerarchi delle istituzioni e delle organizzazioni Naziste e tutti coloro che costituiscano un pericolo per le forze di occupazione o che possano impedire il raggiungimento degli obbiettivi prefissati, saranno arrestati e internati.
- 6. Tutti i membri del Partito Nazista che hanno partecipato alle attività del Partito e tutti coloro che osteggeranno il raggiungimento degli obbiettivi Alleati, saranno rimossi da ogni incarico pubblico e da ogni funzione di responsabilità nelle imprese private. Essi saranno sostituiti da persone che per le loro qualità morali e politiche siano ritenute in grado di offrire un concreto contributo allo sviluppo di istituzioni democratiche in Germania.
- 7. L'istruzione Tedesca sarà attentamente controllata al fine di eliminare la presenza di ogni dottrina Nazista e militarista e rendere così possibile la nascita e lo sviluppo di ideali democratici.
- 8. Il sistema giudiziario sarà riorganizzato secondo principi di democrazia, di giustizia e di uguaglianza dei diritti per tutti i cittadini, senza distinzione di razza, nazionalità o religione.
- 9. L'amministrazione della Germania sarà indirizzata verso la decentralizzazione delle strutture politiche e verso lo sviluppo di responsabilità locali:
(9.1) In tutta la Germania saranno ripristinati i Governi locali attraverso consigli elettivi e principi democratici. Ciò verrà fatto più o meno celermente compatibilmente con le prevalenti esigenze di sicurezza militare e conformemente agli scopi dell'occupazione militare.
(9.2) Tutti i Partiti politici Democratici che godono del diritto di assemblea, saranno incoraggiati a svolgere la loro attività pubblica in tutta la Germania.
(9.3) Sarà introdotto il principio della rappresentanza elettiva per l'amministrazione regionale, provinciale e dei Länder.
(9.4) Per il momento non sarà costituito alcun Governo Centrale Tedesco. Tuttavia, saranno comunque istituiti alcuni essenziali ministeri amministrativi come le finanze, i trasporti, le comunicazioni il commercio estero e l'industria che saranno diretti dai Segretari di Stato delle Potenze vincitrici. Questi ministeri agiranno sotto la supervisione del Consiglio di Controllo della Germania.
- 10. Saranno ripristinate le libertà di parola, di stampa e di religione e sarà consentita la formazione di libere organizzazioni sindacali compatibilmente con le prevalenti esigenze di sicurezza militare.
B. PRINCIPI ECONOMICI
- 11. Per azzerare definitivamente il potenziale bellico della Germania sarà proibita la produzione di armi, munizioni, mezzi da guerra, aerei e navi di ogni tipo. La produzione metallurgica, chimica e impiantistica legata all'economia di guerra sarà drasticamente ridotta e rigidamente controllata per favorire il raggiungimento degli obbiettivi elencati al Paragrafo 15. La produzione eccedente le quantità massime consentite verrà distrutta o trasferita in altri Paesi a titolo di risarcimento, come previsto dal piano elaborato dalla Commissione Alleata per i Risarcimenti appositamente istituita.
- 12. L'economia Tedesca sarà al più presto decentralizzata per eliminare l'eccessiva concentrazione di potere economico attualmente rappresentato da cartelli, gruppi finanziari, consorzi ed altre strutture monopolistiche.
- 13. Nel riorganizzare l'economia Tedesca, sarà attribuita primaria importanza allo sviluppo dell'agricoltura e dell'industria nazionale.
- 14. Durante il periodo di occupazione militare, la Germania sarà considerata come un unico soggetto economico e saranno conseguentemente definite politiche comuni riguardo a:
(a) produzione mineraria ed industriale e relativa sua allocazione
(b) agricoltura, silvicoltura e pesca
(c) salari, prezzi e razionamenti
(d) importazione ed esportazione
(e) valuta e attività bancarie, fisco e dazi
(f) rimozione del potenziale industriale bellico
(g) trasporti e comunicazioni
Nell'applicazione di queste politiche verranno naturalmente prese in considerazione le varie realtà locali.
- 15. All'Economia Tedesca, ove si ritenga necessario, saranno imposti controlli da parte degli Alleati per:
(a) completare i programmi di disarmo industriale, di smilitarizzazione, di risarcimento, di importazione e esportazione. (b) assicurare la fornitura di beni e servizi necessari alle forze di occupazione e ai profughi di guerra e mantenere in Germania uno standard medio di vit
a simile a quello degli altri Paesi Europei. (Per Paesi Europei si intendono tutte le Nazioni Europee ad eccezione del Regno Unito e dell'URSS)
(c) assicurare una equa distribuzione dei beni essenziali tra le varie Zone della Germania per garantire una economia bilanciata e ridurre conseguentemente le importazioni.
(d) controllare l'industria Tedesca ed ogni transazione internazionale economica o finanziaria, comprese le importazioni e le esportazioni, per impedire alla Germania di sviluppare il proprio potenziale bellico.
(e) controllare tutti i centri pubblici e privati di ricerca scientifica, i laboratori, le stazioni sperimentali etc., che abbiano collegamenti con le attività economiche.
- 16. Per imporre i controlli economici stabiliti dal Consiglio di Controllo, sarà creata una struttura amministrativa Tedesca le cui Autorità assumeranno la piena responsabilità di tali controlli e delle eventuali relative inefficienze operative. Qualsiasi controllo effettuato dall'Amministrazione Tedesca che risulti in contrasto con gli obbiettivi dell'occupazione militare, sarà proibito.
- 17. Saranno prontamente adottate misure atte a:
(a) ripristinare i trasporti essenziali
(b) aumentare la produzione di carbone
(c) incrementare al massimo la produzione agroalimentare
(d) eseguire lavori emergenziali di riparazione delle unità abitative e dei relativi servizi essenziali.
- 18. Il Consiglio di Controllo adotterà adeguati provvedimenti per disporre liberamente di tutti i beni e proprietà Tedesche all'estero non ancora sotto il controllo di quei Paesi appartenenti alle Nazioni Unite che hanno partecipato alla guerra contro la Germania.
- 19. Anche dopo la corresponsione dei risarcimenti per i danni prodotti durante la guerra, il popolo Tedesco potrà comunque disporre di sufficenti risorse per potersi sostenere senza aiuti esterni. Nell'elaborare il bilancio economico della Germania dovranno essere assicurati ai Tedeschi i mezzi necessari per pagare le importazioni autorizzate dal Consiglio di Controllo. In prima istanza il pagamento di tali importazioni verrà effettuato utilizzando i proventi ricavati dall'esportazione di prodotti Tedeschi.
In tale clausola non sono compresi i prodotti e gli impianti industriali elencati nei Paragrafi 4(a) e 4(b) della sottostante Parte III relativa all'Accordo sui Risarcimenti.
III. RISARCIMENTI DOVUTI DALLA GERMANIA
- 1. Le richieste di risarcimento avanzate dall'URSS saranno evase cedendo ad essa il patrimonio Tedesco che si trova attualmente all'interno della Zona occupata dall'Unione Sovietica e una quota-parte degli investimenti Tedeschi all'estero.
- 2. L'URSS assume l'impegno di risarcire la Polonia con parte della quota a cui ha diritto.
- 3. Le richieste di risarcimento avanzate dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e da altri Paesi che ne hanno diritto, saranno evase con il trasferimento a tali Paesi del patrimonio Tedesco che si trova attualmente nelle Zone Occidentali occupate e con parte degli investimenti Tedeschi all'estero.
- 4. Oltre al risarcimento stabilito al paragrafo 2., l'URSS riceverà dalle Zone Occidentali occupate della Germania quanto segue:
(a) il 15% del capitale industriale Tedesco investito in macchinari ed impianti dell'industria metallurgica e chimica che non essendo necessario all'economia di pace della Germania, sarà trasferito in Unione Sovietica. In cambio l'URSS fornirà alla Germania, per un valore equivalente, prodotti alimentari, carbone, potassa caustica, zinco, legname, prodotti argillosi, prodotti petroliferi ed altri prodotti essenziali da concordare.
(b) il 10% del capitale industriale Tedesco investito in macchinari ed impianti sarà trasferito in Unione Sovietica senza comportare alcun tipo di pagamento in solido o in natura.
Il trasferimento degli impianti elencati ai punti (a) e (b) dovrà essere effettuato simultaneamente.
- 5. La quantità di impianti e macchinari industriali che dovranno essere trasferiti dalle Zone Occidentali a titolo di acconto sui risarcimenti dovuti dovrà essere stabilito entro e non oltre i prossimi sei mesi.
- 6. I trasferimenti di impianti e macchinari industriali inizierà al più presto e sarà completato entro due anni dalla quantificazione prevista al paragrafo 5. Le spedizioni dei prodotti elencati al paragrafo 4(a) inizieranno anch'esse al più presto e verranno effettuate dall'URSS in lotti concordati, entro cinque anni dalla data del presente atto. La quantità e la tipologia del capitale industriale in impianti e macchinari non necessario all'economia di pace della Germania e pertanto disponibile a titolo di risarcimento, saranno determinate dal Consiglio di Controllo alle condizioni stabilite dalla Commissione Alleata sui Risarcimenti con la partecipazione della Francia, e saranno soggette all'approvazione del Comando della Zona da cui gli impianti e i macchinari provengono.
- 7. Prima di definire il totale ammontare di capitale industriale da trasferire dovranno essere organizzate delle spedizioni preliminari in modo da determinare se gli impianti e le macchine da spedire dispongono dei requisiti richiesti dall'ultimo comma del precedente paragrafo 6.
- 8. Il Governo Sovietico rinuncia ad ogni diritto su quote-parte delle imprese Tedesche che si trovano nelle Zone Occidentali della Germania e sugli investimenti esteri Tedeschi che si trovano in tutti i Paesi ad eccezione degli Stati specificati nel successivo paragrafo 9.
- 9. Il Governo del Regno Unito e il Governo degli Stati Uniti rinunciano ad ogni diritto su quote-parte delle imprese Tedesche che si trovano nella Zona Orientale della Germania e sugli investimenti esteri Tedeschi che si trovano in Bulgaria, Finlandia, Ungheria, Romania e Austria Orientale.
- 10. Il Governo Sovietico rinuncia ad ogni diritto sull'oro catturato in Germania dalle truppe Alleate.
IV. RIPARTIZIONE DELLA MARINA MILITARE E DELLA MARINA MERCANTILE DELLA GERMANIA
A. Per la ripartizione delle navi appartenenti alla Marina Militare Tedesca è stato concordato quanto segue:
(1) L'intera flotta navale di superficie, escluse le navi affondate e quelle catturate dalle Nazioni Alleate, ma comprese quelle in costruzione o in riparazione, sarà equamente ripartita tra URSS, Regno Unito e Stati Uniti.
(2) Per navi in costruzione o in riparazione si intendono quelle navi la cui costruzione o riparazione potrà essere completata entro un tempo compreso tra i tre e i sei mesi, a seconda del tipo di scafo. Una Commissione Tecnica nominata dalle Tre Potenze stabilirà quali navi siano da considerare in costruzione o in riparazione applicando la regola sopracitata ma a condizione che la costruzione o la riparazione sia completata entro il tempo stabilito senza aumentare il personale specializzato addetto e senza permettere la riapertura di altri cantieri navali tedeschi o di imprese ad essi collegate. Per data di completamento si intende la data in cui la nave prende il varo, ovvero la data di consegna comunicata dal cantiere navale al Governo secondo le procedure vigenti in tempo di pace.
(3) La gran parte della flotta sottomarina Tedesca sarà affondata. Non più di trenta dei restanti sommergibili saranno equamente divisi tra URSS, Regno Unito e Stati Uniti e verranno utilizzati per studi tecnici e sperimentali.
(4) Gli armamenti, le munizioni e i rifornimenti della Marina Tedesca che appartengono alle navi assegnate secondo i paragrafi (1) e (3), saranno consegnati insieme alle navi stesse, alle rispettive Potenze destinatarie.
(5) I tre Governi hanno deciso di istituire una Commissione Navale Tripartito, formata da due rappresentanti per ciascuna Potenza, con il compito di elaborare e concordare proposte relative alla destinazione di determinate navi da guerra Tedesche e di gestire i problemi che potrebbero sorgere tra i Tre Governi in merito all'applicazione dell'accordo riguardante la ripartizione della flotta Tedesca. La Commissione terrà la sua prima riunione non oltre il 15 Agosto 1945 a Berlino dove avrà la propria sede permanente. Fatto salvo il principio di reciprocità, ogni Delegazione facente parte della Commissione avrà diritto ad ispezionare navi da guerra Tedesche ovunque si trovino.
(6) I Tre Governi concordano sul fatto che il trasferimento delle navi Tedesche rispettivamente loro assegnate, comprese quelle in costruzione o in riparazione, venga completato al più presto e comunque non oltre il 15 Febbraio 1946. La Commissione presenterà rapporti bi-settimanali sul progressivo andamento delle consegne.
B. Per la ripartizione delle navi appartenenti alla Marina Mercantile Tedesca è stato concordato quanto segue:
(1) La Marina Mercantile Tedesca, ovunque le sue navi si trovino, sarà equamente divisa tra URSS, Regno Unito e Stati Uniti. La consegna delle navi ai rispettivi Paesi di destinazione inizierà subito dopo la fine della guerra contro il Giappone. La Gran Bretagna e gli Stati Uniti, fuori dalla rispettiva quota-parte di navi loro assegnate, provvederanno a rifornire di navi quegli Stati Alleati la cui Marina Mercantile ha subìto gravi perdite nel corso della guerra ad eccezione della Polonia alla quale provvederà similmente l'URSS.
(2) La responsabilità della gestione della manutenzione di queste navi durante la guerra contro il Giappone, sarà affidata al "Combined Shipping Adjustment Board" e alla "United Maritime Authority".
(3) Fino alla data di consegna delle navi prevista dopo la fine della guerra contro il Giappone, una Commissione Tripartita di esperti inventarierà tutte le navi disponibili assegnando a ciascuna un valore commerciale e ne proporrà, in base ai dati raccolti, l'equa ripartizione tra le Tre Potenze secondo quanto stabilito al paragrafo (1).
(4) Le navi costiere e quelle per la navigazione interna, essendo necessarie all'economia di pace della Germania, non faranno parte della flotta mercantile da ripartire tra le Tre Potenze.
(5) I Tre Governi hanno deciso di istituire una Commissione Navale Tripartito formata da due rappresentanti per ciascuna Potenza, con il compito di elaborare e concordare proposte relative alla destinazione di determinate navi mercantili e di gestire i problemi che potrebbero sorgere tra i Tre Governi in merito all'applicazione dell'accordo riguardante la ripartizione della flotta Tedesca. La Commissione terrà la sua prima riunione non oltre il 1° Settembre 1945 a Berlino dove avrà la propria sede permanente. Fatto salvo il principio di reciprocità, ogni Delegazione facente parte della Commissione avrà diritto ad ispezionare navi mercantili Tedesche ovunque si trovino.
V. CITTA' DI KOENIGSBERG E ZONE ADIACENTI
E' stata esaminata la proposta avanzata dal Governo Sovietico secondo cui, in attesa che il Trattato di Pace risolva definitivamente le questioni territoriali, la parte di frontiera occidentale dell'URSS che è adiacente al Mar Baltico dovrebbe svilupparsi verso Est lungo la linea che va dalla costa orientale della Baia di Danzica, a nord di Braunsberg-Goldap, fino al punto d'incontro tra le frontiere della Lituania, della Polonia e della Prussia Orientale. I partecipanti alla Conferenza, in linea di principio, non sono contrari a tale proposta che implica la cessione all'URSS della città di Koenisberg e dell'area ad essa adiacente. Il Presidente degli Stati Uniti e il Primo Ministro Britannico hanno entrambi dichiarato che appoggeranno la proposta Sovietica alla prossima conferenza di pace.
VI. CRIMINALI DI GUERRA
I Tre Governi hanno preso nota dell'andamento degli incontri che nelle ultime settimane si sono svolti a Londra tra i rappresentanti del Governo Britannico, Americano, Sovietico e Francese, per raggiungere un accordo sulle procedure e il metodo da adottare per processare i maggiori criminali di guerra i cui atti delittuosi non siano stati commessi in una specifica area geografica (Dichiarazione di Mosca dell'Ottobre 1943). I Tre Governi riaffermano la propria intenzione di condurre questi criminali sul banco degli imputati per essere processati da una Corte di Giustizia. Essi sperano che i negoziati di Londra si concludano rapidamente con un accordo in questo senso e ritengono estremamente importante che il processo inizi il più presto possibile. La lista preliminare degli imputati sarà resa pubblica prima del 1° Settembre 1945.
VII. AUSTRIA
I partecipanti alla Conferenza hanno esaminato la proposta del Governo Sovietico concernente l'estensione dell'autorità del Governo Provvisorio Austriaco su tutta l'Austria. I tre Governi si dichiarano pronti ad esaminare questa questione dopo che le forze armate Statunitensi e Britanniche saranno entrate a Vienna. E' stato inoltre concordato che all'Austria non sarà imposto alcun obbligo di risarcimento per danni di guerra.
VIII. POLONIA
A. DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEI TRE GRANDI RIGUARDANTE LA POLONIA
Abbiamo accolto con grande piacere la notizia dell'Accordo raggiunto tra i leader politici Polacchi residenti in Polonia e quelli espatriati all'estero. Questo Accordo, nel rispetto delle decisioni prese alla Conferenza di Crimea, ha reso possibile la formazione di un Governo Provvisorio di Unità Nazionale riconosciuto dalle Tre Potenze. L'apertura di relazioni diplomatiche tra i Governi Britannico e Statunitense e il Governo Provvisorio di Unità Nazionale rende di fatto nullo il riconoscimento del precedente Governo Polacco in esilio a Londra.
Il Governo Britannico e quello Americano hanno adottato i provvedimenti necessari per proteggere gli interessi di ogni tipo e natura del Governo Provvisorio di Unità Nazionale presenti all'interno dei territori che sono sotto la sua sovranità e per prevenire ogni alienazione di beni e proprietà appartenenti allo Stato Polacco. Al Governo Provvisorio di Unità Nazionale sarà concessa la facoltà di ricorrere ad ogni mezzo legale per tornare in possesso di beni e proprietà indebitamente alienate.
Le Tre Potenze sono ansiose di aiutare il Governo Provvisorio di Unità Nazionale per facilitare il ritorno in Polonia di tutti i cittadini Polacchi all'estero che desiderino tornare in patria, compresi coloro che fanno parte delle Forze Armate Polacche e della Marina Mercantile Polacca. Le Tre Potenze si aspettano altresì che ai Polacchi che torneranno in patria siano concessi gli stessi diritti di cui godono gli altri cittadini.
Le Tre Potenze prendono atto che il Governo Provvisorio di Unità Nazionale, rispettando le decisioni prese alla Conferenza di Crimea, è pronto ad indire al più presto libere elezioni a suffragio universale e a scrutinio segreto alle quali tutti i Partiti democratici e antinazisti avranno il diritto di presentare propri candidati ed è altrettanto pronto a consentire ai rappresentanti della stampa Alleata di riferire al mondo gli sviluppi della situazione politica Polacca prima e durante le elezioni.
B. FRONTIERA OCCIDENTALE DELLA POLONIA
In conformità agli accordi raggiunti alla Conferenza di Crimea riguardanti la Polonia, i Tre Capi di Governo hanno chiesto l'opinione del Governo Provvisorio di Unità Nazionale in merito all'accesso al proprio territorio che la Polonia dovrebbe avere sia da Nord che da Ovest. Il Presidente del Consiglio Nazionale Polacco e i membri del Governo Provvisorio di Unità Nazionale sono stati ricevuti alla Conferenza per esporre il proprio punto di vista in merito. I Tre Capi di Governo hanno riaffermato che per stabilire definitivamente la frontiera occidentale della Polonia si dovrà attendere il Trattato di Pace.
I Tre Capi di Governo concordano sul fatto che in attesa della decisione finale riguardante la frontiera Occidentale della Polonia, gli ex territori Tedeschi che si trovano lungo la linea che parte dal Mar Baltico, immediatamente ad Ovest di Swinamunde, e si sviluppa lungo il fiume Oder fino alla confluenza con il fiume Neisse e da qui lungo la riva occidentale dello stesso fiume Neisse fino alla frontiera Cecoslovacca, comprendendo sia la parte della Prussia Orientale che non è sotto l'amministrazione Sovietica, sia il territorio di Danzica, siano posti sotto l'amministrazione del Governo Polacco. Tali territori, di conseguenza, non faranno parte della Zona di Occupazione Sovietica.
IX. TRATTATI DI PACE E AMMISSIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE
I Tre Governi desiderano che l'attuale anomalia che riguarda l'Italia, la Bulgaria, la Finlandia, l'Ungheria e la Romania venga definitivamente corretta dai Trattati di Pace. Essi si auspicano che anche gli altri Governi Alleati interessati condividano questa posizione.
I Tre Governi considerano quale compito prioritario del nuovo Consiglio dei Ministri degli Esteri, l'elaborazione del Trattato di Pace con l'Italia. L'Italia è stata la prima tra le Potenze dell'Asse, a rompere l'alleanza con la Germania e a dare un concreto contributo alla sconfitta Tedesca, unendosi ora agli Alleati nella guerra contro il Giappone.
L'Italia si è liberata dal regime Fascista e sta soddisfacentemente progredendo verso la democratizzazione delle proprie istituzioni. La conclusione di un Trattato di Pace con un governo democratico riconosciuto renderà possibile ai Tre Governi appoggiare e sostenere la candidatura dell'Italia quale nuovo membro delle Nazioni Unite.
I Tre Governi hanno incaricato il Consiglio dei Ministri degli Esteri di preparare anche i Trattati di Pace con la Bulgaria, la Finlandia, l'Ungheria e la Romania. Anche in questo caso la conclusione di un Trattato di Pace con Governi democratici e riconosciuti permetterà ai Tre Governi di sostenere la richiesta avanzata da questi Paesi per entrare a far parte dell'ONU.
Nell'immediato futuro i Tre Governi, ciascuno per proprio conto, esamineranno la possibilità di allacciare relazioni diplomatiche con Finlandia, Romania, Bulgaria e Ungheria auspicabilmente prima di concludere i Trattati di Pace con questi Paesi.
I Tre Governi non nutrono alcun dubbio sul fatto che ai rappresentanti della stampa Alleata venga concessa piena libertà di informare il mondo sugli sviluppi politici in Romania, Bulgaria, Ungheria e Finlandia.
Per quanto riguarda l'ammissione di altri Stati nell'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'Articolo 4 dello Statuto dell'ONU stabilisce che:
- 1. Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli Stati amanti della pace che accettino gli obblighi del presente Statuto e che a giudizio dell’Organizzazione, abbiano la capacità e la volontà di adempiere tali obblighi.
- 2. L’ammissione di uno Stato nell'Organizzazione delle Nazioni Unite viene decisa dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.
I Tre Governi appoggeranno e sosterranno la candidatura di tutti quegli Stati che abbiano dichiarato la propria neutralità in questa guerra e che rispondano ai requisiti richiesti.
I Tre Governi ritengono doveroso sottolineare che non vedrebbero con favore una eventuale candidatura della Spagna in quanto l'attuale Governo Spagnolo, salito al potere con il sostegno delle Potenze dell'Asse, per le sue origini, la sua natura e gli stretti rapporti avuti con gli Stati aggressori, non possiede qui requisiti tali da consentire a questo Paese di entrare a far parte dell'ONU.
X. AMMINISTRAZIONE TERRITORIALE FIDUCIARIA
I partecipanti alla Conferenza hanno esaminato la proposta presentata dall'Unione Sovietica relativa a quei territori che la Conferenza di Crimea e lo Statuto dell'ONU hanno definito "Territori ad Amministrazione Fiduciaria".
Dopo aver confrontato le varie opinioni su questa questione, si è deciso di dare priorità agli ex territori coloniali Italiani la cui situazione verrà esaminata al prossimo Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo Settembre, nel corso del quale è prevista la preparazione del Trattato di Pace con l'Italia.
XI. REVISIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI DI CONTROLLO ALLEATE IN ROMANIA, BULGARIA, UNGHERIA
I Tre Governi hanno constatato che i Rappresentanti Sovietici in seno alle Commissioni di Controllo Alleate in Romania, Bulgaria e Ungheria hanno comunicato ai loro colleghi Britannici ed Americani, alcune proposte tese a migliorare il lavoro delle Commissioni stesse in considerazione del fatto che le ostilità in Europa sono definitivamente cessate.
I Tre Governi concordano sul fatto che la revisione delle procedure delle Commissioni di Controllo Alleate in oggetto debba essere affrontata tenendo però in debita considerazione gli interessi dei Tre Governi, le responsabilità che essi hanno assunto presentando congiuntamente a quei Paesi i termini di armistizio, e le proposte del Governo Sovietico sull'Ungheria riportate nell'Allegato I.
XII. TRASFERIMENTO DELLE POPOLAZIONI TEDESCHE
I Tre Governi, avendo esaminato la questione in tutti i suoi aspetti, concordano sul fatto che l'evacuazione verso la Germania delle popolazioni Tedesche attualmente residenti in Polonia, Cecoslovacchia e Ungheria dovrà essere condotta ordinatamente e in modo umano.
Poichè l'afflusso in Germania di un così rilevante numero di Tedeschi incrementerà notevolmente il già pesante carico di lavoro delle Autorità di Occupazione, si è deciso di affidare la questione al Consiglio di Controllo della Germania che esaminerà il problema soprattutto dal punto di vista della equa distribuzione di queste popolazioni tra le varie Zone di Occupazione. I Tre Governi hanno conseguentemente concordato di inviare precise istruzioni in merito, ai propri rappresentanti nel Consiglio di Controllo i quali informeranno al più presto i rispettivi Governi sul numero di persone già entrate in Germania ed elaboreranno un programma di regolamentazione dei flussi di immigrazione insieme ad una stima del tempo necessario al completamento del trasferimento, tenendo naturalmente in debito conto la situazione attualmente esistente in Germania.
Il Governo cecoslovacco, il Governo provvisorio Polacco e il Consiglio di Controllo in Ungheria sono già stati informati dell'evacuazione ed hanno nel frattempo avanzato la richiesta di sospendere ulteriori espulsioni fino a quando i Tre Governi non avranno ricevuto i rapporti dai propri rappresentanti nel Consiglio di Controllo.
XIII. IMPIANTI PETROLIFERI IN ROMANIA
Nel corso della Conferenza è stato deciso di istituire due Commissioni bilaterali di esperti di cui la prima sarà composta dai delegati della Gran Bretagna e dell'Unione Sovietica e l'altra da quelli degli Stati Uniti e della stessa Unione Sovietica, allo scopo di analizzare la situazione ed esaminare i documenti. Le conclusioni raggiunte dalle due commissioni costituirà la base per la soluzione della questione emersa in seguito alla decisione di rimuovere gli impianti petroliferi in Romania. Gli esperti inizieranno il loro lavoro, direttamente sul posto, entro dieci giorni.
XIV. IRAN
E' stato concordato che le truppe Alleate debbono immediatamente ritirarsi da Teheran e che le fasi attraverso le quali sarà completato il ritiro dal territorio dell'Iran saranno discusse alla prossima riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri prevista per il prossimo mese di Settembre.
XV. ZONA INTERNAZIONALE DI TANGERI
E' stata esaminata la proposta del Governo Sovietico in base alla quale sono state prese le seguenti decisioni.
I Tre Governi hanno concordato che la Zona di Tangeri, comprendente la città e il territorio limitrofo, data la sua importanza particolarmente strategica, rimarrà per il momento Zona Internazionale.
La questione di Tangeri sarà discussa nei dettagli alla riunione dei delegati del Governo Sovietico, del Governo Britannico, del Governo Americano e del Governo Francese che si terrà prossimamente a Parigi.
XVI. STRETTI DEL MAR NERO
I Tre Governi riconoscono che le conclusioni raggiunte alla Convenzione di Montreaux sono da riesaminare alla luce dell'attuale situazione. Si è pertanto concordato che la questione sarà oggetto di discussione separata tra ciascuno dei Tre Governi e il Governo Turco.
XVII. VIE DI NAVIGAZIONE INTERNE INTERNAZIONALI
Durante la Conferenza è stata presa in considerazione la proposta della Delegazione USA su questo argomento ed è stato deciso di ridiscuterla nel corso del prossimo Consiglio dei Ministri degli Esteri che si riunirà a Londra.
XVIII. CONFERENZA SUI TRASPORTI INTERNI IN EUROPA
Le Delegazioni Britannica ed Americana hanno comunicato alla Delegazione Sovietica il desiderio espresso dal Governo Britannico e dal Governo Americano di riconvenire la Conferenza sui Trasporti Interni in Europa ed hanno rivolto al Governo Sovietico l'invito a partecipare ai lavori. Il Governo Sovietico ha accettato l'invito e parteciperà alla Conferenza.
XIX. DIRETTIVE AI COMANDI MILITARI SUL CONSIGLIO DI CONTROLLO ALLEATO IN GERMANIA
I Tre Governi sono d'accordo nell'inviare una direttiva a ciascuno dei rispettivi rappresentanti presso il Consiglio di Controllo della Germania per informarli delle decisioni prese alla Conferenza poichè queste potrebbero avere ripercussioni su questioni di loro competenza.
XX. USO DELLE PROPRIETA' ALLEATE COME "TROFEI DI GUERRA" O COME RISARCIMENTO DOVUTO DAI PAESI SATELLITE
La proposta contenuta nell'Allegato II presentata dalla Delegazione Americana è stata in linea di principio accettata, ma si è deciso che l'accordo definitivo sarà elaborato attraverso il canale diplomatico.
XXI. RIUNIONI MILITARI
Durante la Conferenza si sono svolti colloqui tra i Capi di Stato Maggiore delle Tre Potenze su questioni militari di comune interesse.
ALLEGATO I
Testo della lettera datata 12 Luglio 1945 e inviata dal Governo Sovietico al Governo Americano e al Governo Britannico in merito alla Commissione di Controllo Alleata (ACC) in Ungheria.
In conseguenza della modificata situazione venutasi a creare con la fine della guerra contro la Germania, il Governo Sovietico ritiene necessario che alla Commissione di Controllo Alleata (ACC) in Ungheria vengano date nuove istruzioni.
- 1. Fino alla conclusione del Trattato di Pace con l'Ungheria, il Presidente (o il Vice Presidente) della ACC si riunirà periodicamente con i Rappresentanti Britannici e Americani per discutere le questioni più importanti riguardanti l'attività della stessa ACC. Tali colloqui si svolgeranno ogni 10 giorni o in caso di necessità, anche più frequentemente. Le Direttive dell'ACC relative a tali importanti questioni, preventivamente approvate dai Rappresentanti Britannici e Americani, verranno trasmesse alle Autorità Ungheresi direttamente dal Presidente della stessa ACC.
- 2. I Rappresentanti Britannici e Americani parteciperanno alle riunioni ordinarie dei Capi Divisione della ACC convocate dal Presidente. Gli stessi Rappresentanti faranno anche parte, personalmente o attraverso propri delegati, delle commissioni miste istituite dal Presidente per affrontare questioni connesse allo svolgimento delle funzioni dell'ACC.
- 3. Ai Rappresentanti Americani e Britannici sarà garantita piena libertà di movimento in tutto il paese a condizione che l'ACC sia informata preventivamente sulla data e sull'itinerario del viaggio.
- 4. Ogni questione relativa ai permessi di entrata e di uscita da rilasciare ai membri dello staff dei Rappresentanti Americani e Britannici sarà risolta sul posto dal Presidente dell'ACC entro una settimana.
- 5. Il trasporto della posta in uscita e in entrata da effettuarsi per via aerea o attraverso carghi e corrieri diplomatici, sarà gestito dai rappresentanti Americani e Britannici dell'ACC secondo tempi e modalità stabiliti dall'ACC o, in casi particolari, coordinandosi con il Presidente dell'ACC.
Desideriamo inoltre aggiungere che rimarranno in vigore tutte le altre clausole dell'esistente Statuto dell'ACC in Ungheria approvato il 20 Gennaio 1945.
ALLEGATO II : USO DELLE PROPRIETA' ALLEATE COME "TROFEI DI GUERRA" O COME RISARCIMENTO DOVUTO DAI PAESI SATELLITE
- 1. L'onere rappresentato dai risarcimenti o dai "trofei di guerra" non può gravare sui cittadini Alleati.
- 2. Capitale investito in impianti e macchinari.
Siamo contrari alla cessione a titolo di risarcimento, come "trofeo di guerra" o per qualsivoglia altra ragione, del capitale investito in impianti e macchinari di proprietà dei cittadini dei Paesi Alleati. Ciò accrescerebbe le perdite da essi subìte per la distruzione di fabbriche e per il conseguente danno arrecato alle proprie relazioni commerciali. Impadronirsi delle proprietà Alleate renderebbe impossibile ai Paesi satellite dell'Asse ottemperare ai loro obblighi, previsti dall'armistizio, di ripristinare i diritti dei cittadini appartenenti ai Paesi Alleati sulle loro proprietà. Gli Stati Uniti invitano le altre Potenze occupanti a restituire tutti gli impianti e macchinari già trasferiti e ad interrompere ogni altra rimozione. Qualora tale capitale industriale non venga o non possa essere restituito, gli Stati Uniti chiederanno ai Paesi Satellite in questione, un pronto risarcimento in favore dei cittadini Americani. Tale risarcimento avrà la stessa priorità di quella attribuita al pagamento delle riparazioni di guerra.
Questo principio verrà applicato al capitale industriale appartenente interamente o preminentemente ai cittadini Americani. Nel caso di proprietà trasferite nelle quali gli interessi Americani e quelli dei Paesi Alleati non siano preminenti, gli Stati Uniti si aspettano di ricevere una pronta e adeguata compensazione.
- 3. Produzione Corrente
I Paesi Satellite dell'Asse dovranno immediatamente provvedere a compensare con valuta estera o con loro prodotti, le perdite di capitale subìte dagli investimenti Alleati presenti nei loro territori. Tale compensazione avrà la stessa priorità di quella attribuita al pagamento delle riparazioni di guerra.
Riteniamo essenziale che i Paesi Satellite dell'Asse non concludano trattati, accordi o intese che impediscano ai cittadini Alleati l'accesso al libero mercato delle materie prime e dei prodotti dell'industria e che qualsiasi accordo esistente in questo senso venga opportunamente modificato.
Proclamazione delle Condizioni di Resa per il Giappone
26 Luglio 1945
(1) Noi, il Presidente degli Stati Uniti, il Presidente del Governo Nazionale della Repubblica della Cina e il Primo Ministro di Gran Bretagna, in rappresentanza di centinaia di milioni di nostri concittadini abbiamo deciso di offrire al Giappone l'opportunità di porre fine a questa guerra.
(2) Le valorose Forze Armate degli Stati Uniti, dell'Impero Britannico e della Cina rinforzate dalle truppe provenienti dal teatro di guerra europeo, sono pronte a sferrare l'attacco finale al Giappone. Tale potenza militare sostenuta da tutte le Nazioni Unite, è determinata a continuare la guerra fino a quando il Giappone non cessi di resistere.
(3) Le conseguenze della inutile ed insensata resistenza Tedesca contro la potenza dei popoli liberi del mondo rappresentano un chiaro e terribile monito per il popolo Giapponese. Le forze che ora stanno convergendo sul Giappone sono incommensurabilmente più numerose di quelle impiegate per sconfiggere i Nazisti e per devastare necessariamente il territorio e l'industria della Germania, sconvolgendo così la vita al popolo Tedesco. L'impiego dell'intera forza militare di cui disponiamo porterà inevitabilmente alla distruzione dell'esercito Giapponese e alla devastazione del Paese.
(4) Per il Giappone è giunta l'ora di decidere se vuole continuare a seguire quegli ostinati governanti militaristi la cui poco intelligente strategia ha trascinato il Giappone sulla soglia dell'annientamento o se invece vuole percorrere la via della ragione.
(5) Non ci sono alternative ai termini di resa che seguono, dai quali non è possibile deviare e la cui applicazione non tollererà ritardi di alcun genere.
(6) L'autorità e l'influenza di coloro che con l'inganno hanno spinto il popolo Giapponese verso l'utopia della conquista del mondo, dovranno essere abbattute per sempre. Fino a quando il mondo sarà guidato da un irresponsabile militarismo risulterà impossibile instaurare un nuovo ordine che sia basato sulla pace, la sicurezza e la giustizia.
(7) Fino al momento in cui tale nuovo ordine non sarà stabilito e fino a quando non ci siano convincenti prove che la potenza bellica del Giappone sia stata definitivamente distrutta, alcune aree del territorio Giapponese saranno occupate dalle Forze Alleate che avranno il compito di assicurare il raggiungimento degli obbiettivi prefissati.
(8) Saranno applicati i termini previsti dalla Dichiarazione pronunciata alla Conferenza de Il Cairo in base ai quali la sovranità Giapponese sarà limitata alle isole di Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku e ad altre isole minori che verranno successivamente indicate.
(9) Ai militari appartenenti alle Forze Armate Giapponesi, dopo essere stati disarmati, verrà concesso di tornare alle loro case e condurre una vita pacifica e prospera.
(10) Noi non intendiamo ridurre i Giapponesi in schiavitù o distruggerli come nazione, ma saremo inflessibili con tutti quei criminali di guerra che hanno compiuto atti di crudeltà nei confronti dei nostri prigionieri. Il Governo Giapponese dovrà rimuovere ogni ostacolo alla nascita e allo sviluppo di ideali democratici nella società civile del proprio Paese. Dovranno essere ripristinati i diritti fondamentali dell'uomo come la libertà di pensiero, la libertà di espressione e la libertà religiosa.
(11) Al Giappone sarà consentito mantenere le industrie necessarie a sostenere la propria economia di pace e a pagare il giusto risarcimento in natura, ma non potrà conservare l'industria bellica. Al Giappone sarà inoltre permesso di avere accesso al mercato internazionale mondiale e rifornirsi delle materie prime necessarie.
(12) Le forze Alleate di occupazione saranno ritirate dal suolo Giapponese dopo aver raggiunto questi obbiettivi e dopo che si sarà insediato un Governo che sia espressione della libera volontà del popolo Giapponese.
(13) Noi chiediamo al Governo Giapponese di proclamare la resa incondizionata di tutte le proprie Forze Armate e di fornire appropriate ed adeguate garanzie sulla buona fede con la quale compirà questo atto. L'alternativa alla resa incondizionata sarà l'immediata distruzione del Giappone.



DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI (1O Dicembre 948)

Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne deliberazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell'Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.
PREMESSA : Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'ASSEMBLEA GENERALE : PROCLAMA :
lLa presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
- 1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
- 2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
- 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
- 2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
- 1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
- 2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
- 1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
- 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
- 1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
- 2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
- 3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
- 1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
- 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
- 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
- 2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
- 1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
- 2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
- 3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
- 1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
- 2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
- 3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
- 4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
- 1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
- 2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
- 1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
- 2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
- 3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
- 1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
- 2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
- 1. 1 Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
- 2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
- 3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.



PRINCIPI DI NORIMBERGA

Principi di diritto internazionale riconosciuti nello Statuto e nella sentenza del Carta del Tribunale di Norimberga
Testo adottato dalla Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite e inserito nel Rapporto della Commissione all’Assemblea Generale sui lavori della seconda Sessione (1950) (Yearbook of the International Law Commission, 1950, vol. II).
Principio I
Chiunque commetta un atto che costituisce crimine secondo il diritto internazionale ne è responsabile ed è passibile di condanna.
Principio II
La circostanza che una norma interna non preveda una sanzione penale per un atto che costituisce crime secondo il diritto internazionale non esime la persona che abbia commesso tale atto dalla responsabilità secondo il diritto internazionale.
Principio III
Il fatto che la persona che ha commesso un atto costituente crimine secondo il diritto internazionale abbia agito in qualità di Capo di Stato o di funzionario con responsabilità di governo non la solleva dalla responsabilità secondo il diritto internazionale.
Principio IV
Il fatto che una persona abbia agito obbedendo ad un ordine del suo governo o di un suo superiore non esclude la responsabilità della persona secondo il diritto internazionale, purché la sua scelta morale fosse di fatto possibile.
Principio V
Ciascuna persona accusata di un crimine secondo il diritto internazionale ha il diritto ad un processo equo in fatto e in diritto.
Principio VI
I seguenti crimini sono perseguibili come crimini secondo il diritto internazionale:
a) Crimini contro la pace:
i) Pianificazione, preparazione, scatenamento o conduzione di una guerra di aggressione o di una guerra in violazione di trattati, accordi o garanzie internazionali;
ii) Partecipazione ad un piano concertato o ad un complotto diretto a commettere uno degli atti menzionati al punto precedente.
b) Crimini di guerra:
Violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati; omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari.
c) Crimini contro l’umanità:
L’omicidio volontario, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e altri atti inumani posti in essere contro una popolazione civile, o le persecuzioni per ragioni politiche, razziali o religiose, quando tali atti sono perpetrati o tali persecuzioni sono condotte in esecuzione di o in connessione con un crimine contro la pace o di un crimine di guerra.
Principio VII
La complicità nella commissione di un crimine contro la pace, di un crimine di guerra o di un crimine contro l’umanità come indicati nel Principio VI, costituisce un crimine secondo il diritto internazionale.
Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio
Adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 260 (III) A del 9 dicembre 1948. Entrata in vigore: il 12 gennaio 1951.
Stati Parti al gennaio 2004: 136.
Autorizzazione all’adesione e ordine di esecuzione in Italia dati con legge 11 marzo 1952, n. 153 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 27 marzo 1952).
Traduzione non ufficiale. In questa versione l’espressione “costituzionalmente responsabili” dell’art. IV è ripresa dal testo inglese; essa non è invece contenuta nei testi francese e spagnolo, i quali, ai sensi dell’art. X della Convenzione, fanno egualmente fede insieme con il testo cinese, inglese e russo.
Il 29 dicembre 1989 il governo italiano ha depositato la seguente obiezione:
“Il governo della Repubblica Italiana avanza obiezione alla seconda riserva apposta dagli Stati Uniti d’America. Tale riserva crea incertezza circa l’estensione degli obblighi che il governo degli Stati Uniti d’America è disposto ad assumersi in relazione alla presente Convenzione” (tdc). La riserva in questione, apposta dagli USA in occasione della ratifica (25 novembre 1988), dispone nel modo seguente: “Nulla nella Convenzione richiede o autorizza una legislazione o qualsiasi altra azione da parte degli Stati Uniti d’America che sia proibita dalla Costituzione degli Stati Uniti così come interpretata dagli Stati Uniti stessi”.
Le Alte Parti Contraenti,considerando che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella Risoluzione 96 (1. dell’11 dicembre 1946 ha dichiarato che il genocidio è un crimine di diritto internazionale, contrario allo spirito e ai fini delle Nazioni Unite e condannato dal mondo civile; riconoscendo che il genocidio in tutte le epoche storiche ha inflitto gravi perdite all’umanità; convinte che la cooperazione internazionale è necessaria per liberare l’umanità da un flagello così odioso, convengono quanto segue:
Articolo I
Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire ed a punire.
Articolo II
Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religiose, come tale:
a) uccisione di membri del gruppo;
b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo;
e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.
Articolo III
Saranno puniti i seguenti atti:
a) il genocidio;
b) l’intesa mirante a commettere genocidio;
c) l’incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;
d) il tentativo di genocidio;
e) la complicità nel genocidio.
Articolo IV
Le persone che commettono il genocidio o uno degli atti elencati nell’articolo III saranno punite, sia che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili o che siano funzionari pubblici o individui privati.
Articolo V
Le Parti contraenti si impegnano ad emanare, in conformità alle loro rispettive Costituzioni, le leggi necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare a prevedere sanzioni penali efficaci per le persone colpevoli di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell’articolo III.
Articolo VI
Le persone accusate di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell’articolo III saranno processate dai tribunali competenti dello Stato nel cui territorio l’atto sia stato commesso, o dal tribunale penale internazionale competente rispetto a quelle Parti contraenti che ne abbiano riconosciuto la giurisdizione.
Articolo VII
Il genocidio e gli altri atti elencati nell’articolo III non saranno considerati come reati politici ai fini dell’estradizione.
Le Parti contraenti si impegnano in tali casi ad accordare 1’estradizione in conformità alle loro leggi ed ai trattati in vigore.
Articolo VIII
Ogni Parte contraente può invitare gli organi competenti delle Nazioni Unite a prendere, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite ogni misura che essi giudichino appropriata ai fini della prevenzione e della repressione degli atti di genocidio o di uno qualsiasi degli altri atti elencati all’articolo III.
Articolo IX
Le controversie tra le Parti contraenti, relative all’interpretazione, all’applicazione o all’esecuzione della presente Convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per atti di genocidio o per uno degli altri atti elencati nell’articolo III, saranno sottoposte alla Corte internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti alla controversia.
Articolo X
La presente Convenzione, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, porterà la data del 9 dicembre 1948.
Articolo XI
La presente Convenzione sarà aperta fino al 31 dicembre 1949 alla firma da parte di ogni Membro delle Nazioni Unite e di ogni Stato non membro al quale l’Assemblea Generale abbia rivolto un invito a tal fine.
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Dal l° gennaio 1950, alla presente Convenzione potrà aderire qualsiasi Membro delle Nazioni Unite e qualsiasi Stato non membro che abbia ricevuto l’invito sopra menzionato.
Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Articolo XII
Ogni Parte contraente potrà, in qualsiasi momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite, estendere l’applicazione della presente Convenzione a tutti i territori o ad uno qualsiasi dei territori dei quali diriga i rapporti con l’estero.
Articolo XIII
Nel giorno in cui i primi venti strumenti di ratifica o di adesione saranno stati depositati, il Segretario Generale ne redigerà un processo verbale e trasmetterà una copia di esso a ciascun Membro delle Nazioni Unite ed a ciascuno degli Stati non membri previsti nell’articolo XI.
La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
Qualsiasi ratifica o adesione effettuata posteriormente a quest’ultima data avrà effetto il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione.
Articolo XIV
La presente Convenzione avrà una durata di dieci anni a partire dalla sua entrata in vigore.
In seguito essa rimarrà in vigore per successivi periodi di cinque anni fra quelle Parti contraenti che non l’avranno denunciata almeno sei mesi prima della scadenza del termine.
La denuncia sarà effettuata mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Articolo XV
Se, in conseguenza di denunce, il numero delle Parti alla presente Convenzione diverrà inferiore a sedici, la Convenzione cesserà di essere in vigore dalla data in cui l’ultima di tali denunce avrà efficacia.
Articolo XVI
Una domanda di revisione della presente Convenzione potrà essere formulata in qualsiasi momento da qualsiasi Parte contraente, mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario Generale.
L’Assemblea Generale deciderà le misure da adottare, se del caso, in ordine a tale domanda.
Articolo XVII
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri previsti nell’articolo XI:
a) le firme, ratifiche ed adesioni ricevute in applicazione dell’articolo XI;
b) le notificazioni ricevute in applicazione dell’articolo XII;
c) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell’articolo XIII;
d) le denunce ricevute in applicazione dell’articolo XIV;
e) l’abrogazione della Convenzione, in applicazione dell’articolo XV;
f) le notificazioni ricevute in applicazione dell’articolo XVI.
Articolo XVIII
L’originale della presente Convenzione sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.
Una copia certificata conforme sarà inviata a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed a tutti gli Stati non membri previsti nell’articolo XI.
Articolo XIX
La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.


CRIMINI DI GUERRA - CONTRO LA PACE - CONTRO L'UMANITA' (20 Dicembre 1945 )

Legge n. 10 del Consiglio di Controllo alleato per la Germania: Punizione dei responsabili di crimini di guerra, crimini contro la pace e crimini contro l’umanità, 1945
Berlino, 20 dicembre 1945.
Al fine di dare attuazione alle disposizioni della Dichiarazione di Mosca del 30 ottobre 1943 e al Patto di Londra dell’8 agosto 1945 e allo Statuto annesso a quest’ultimo, nonché allo scopo di costituire una base legale uniforme in Germania per la punizione dei criminali di guerra e degli autori di analoghi delitti, diversi da quelli su cui ha esercitato la propria competenza il tribunale militare internazionale, il Consiglio di controllo emana la seguente normativa.
Articolo I.
La dichiarazione di Mosca del 30 ottobre 1943 “sulla responsabilità degli hitleriani per la commissione di atrocità” e il Patto di Londra dell’8 agosto 1945 “per il giudizio e la punizione dei principali criminali di guerra dell’Asse europeo” sono parte integrante della presente legge. L’adesione alle disposizioni del Patto di Londra da parte degli Stati membri delle Nazioni Unite, come previsto all’art. V di detto Patto, non attribuisce a tali Stati il diritto di partecipare o interferire nell’applicazione delle presente legge nell’area posta sotto l’autorità del Consiglio di controllo in Germania.
Articolo II.
- 1. Ciascuno dei seguenti atti è riconosciuto come crimine:
a) Crimini contro la pace. Iniziare invasioni di altri Stati e guerre di aggressione in violazione di norme e trattati internazionali, compreso, ma senza limitarsi a, progettazione, preparazione, scatenamento o continuazione di una guerra di aggressione o di una guerra in violazione di trattati, accordi o garanzie internazionali, ovvero partecipazione a un piano concertato o ad un complotto per commettere uno qualsiasi di tali atti.
b) Crimini di guerra. Atrocità o reati contro persone o beni che costituiscono violazioni delle leggi e usi di guerra, compreso, ma senza limitarsi a, l’assassinio; il maltrattamento o la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati o che vi si trovano; l’assassinio o il maltrattamento di prigionieri di guerra o di naufraghi; l’esecuzione di ostaggi; il saccheggio di beni pubblici o privati; la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d’ordine militare.
c) Crimini contro l’umanità. Atrocità e reati, compreso, ma senza limitarsi a, l’assassino, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso ai danni di una qualsiasi popolazione civile, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, quando tali atti o persecuzioni - abbiano esse costituito o meno una violazione del diritto interno del Paese dove sono state perpetrate.
d) Appartenenza a un gruppo criminale o ad un’organizzazione dichiarata criminale da parte del Tribunale internazionale militare.
- 2. Qualsiasi persona, senza distinzione quanto alla cittadinanza o alle funzioni da essa esercitate, è considerata aver commesso il crimine definito al paragrafo 1 di questo articolo, nel caso sia (a) l’autore principale o (b) un complice nella perpetrazione di uno di tali reati o ha ordinato o aiutato nell’esecuzione di tali crimini, oppure (c) vi ha volontariamente partecipato, oppure (d) ha preso parte ad un progetto o impresa che comprendeva la commissione di tali crimini, oppure (e) era membro di un’organizzazione o gruppo legato alla commissione dei suddetti crimini, oppure ancora (f), con riferimento al paragrafo 1 (a) di questo articolo, se aveva una posizione politica, civile o militare di rilievo (compreso i membri del comando supremo) in Germania o in uno dei suoi paesi alleati, co-belligeranti o satelliti o deteneva una posizione di vertice nella vita finanziaria, industriale o economica di uno dei suddetti paesi.
- 3. Qualsiasi persona giudicata colpevole di uno dei crimini sopra definiti, se riconosciuto colpevole, potrà essere punito secondo quanto ritenuto giusto dal tribunale. La punizione consiste in una delle seguenti pene:
a) morte;
b) ergastolo o reclusione, con lavori forzati o meno;
c) multa o, in sostituzione, reclusione con lavori forzati o meno;
d) confisca dei beni;
e) privazione di alcuni o di tutti i diritti civili.
Le confische di beni o i risarcimenti disposti dal tribunale saranno disposte a favore del Consiglio di controllo per la Germania, che deciderà sulla loro disposizione.
- 4. a) La posizione ufficiale di qualsiasi persona, sia Capo di Stato o di alto funzionario governativo, non sarà considerata come un’esimente né come circostanza attenuante;
b) Il fatto che una persona abbia agito per eseguire un ordine del proprio governo o di un superiore non lo esonera dalla responsabilità penale, ma può valere come attenuante per giustificare una diminuzione della pena;
- 5. In ogni processo o indagine per un crimine di cui sopra, l’accusato non potrà usufruire di prescrizioni relative a fatti commessi per tutto il periodo compreso tra il 30 gennaio 1933 e il 1 luglio 1945; allo tesso modo nessuna immunità o amnistia disposta dal regime nazista sarà ammessa come ostacolo al processo o all’esecuzione della pena.
Articolo III.
- 1. Ciascuna autorità di occupazione, all’interno della propria Zona di occupazione,
a) ha il diritto, nei confronti di persone che si trovano all’interno della Zona e sospettate di aver commesso un crimine, compreso quando si tratti di accuse provenienti da una delle Nazioni Unite, di provvedere al loro arresto, nonché al sequestro dei beni, sia personali sia immobili, di proprietà o sotto il controllo di tali persone, in attesa di disporre sugli stessi in modo definitivo;
b) riferirà alla Direzione per gli affari giuridici il nome di tutti i presunti criminali, le ragioni dell’arresto e i luoghi di detenzione, nel caso siano detenuti, nonché i nomi e i luoghi in cui si trovano i testimoni;
c) adotterà misure appropriate per garantire che i testimoni e gli elementi di prova siano disponibili all’occorrenza;
d) avrà il diritto di disporre che tutte le persone arrestate e incriminate, quando non debbano essere consegnate ad altre autorità o siano rilasciate, siano portate a giudizio dinnanzi ad un tribunale appropriato. Tale tribunale, in caso di crimini commessi da cittadini di cittadinanza o di nazionalità tedesca contro altre persone di cittadinanza o nazionalità tedesca, oppure contro apolidi, può essere una Corte tedesca, debitamente autorizzata dall’autorità occupante.
- 2. Il tribunale che dovrà giudicare le persone accusate dei crimini di cui sopra e le regole procedurali da applicare al caso saranno determinati o indicate dai Comandanti di Zona per ciascuna rispettiva Zona. Nulla in queste disposizioni è inteso o costituirà motivo di limitare la giurisdizione o i poteri di corti o tribunali attualmente costituiti o che potranno essere istituiti in futuro in una Zona dal suo Comandante, o del Tribunale militare internazionale creato dal Patto di Londra dell’8 agosto 1945.
- 3. Gli individui ricercati per essere sottoposti a giudizio dal Tribunale militare internazionale non saranno processati se non previo consenso della Commissione d’istruzione e di azione penale. Ogni Comandante di Zona consegnerà tali persone che si trovino all’interno della propria Zona di competenza alla Commissione su richiesta di quest’ultimo e provvederà a che siano messi a disposizione della Commissione i testimoni e gli elementi di prova.
- 4. Le persone che si sanno essere ricercate in un’altra Zona o fuori della Germania non saranno processate prima che sia presa una decisione in base all’art. IV, a condizione che la loro cattura sia stata riferita ai sensi del paragrafo 1 (b) di questo articolo e che siano trascorsi tre mesi, purché nessuna richiesta di consegna del tipo indicato dall’art. IV sia stata ricevuta dal Comandante di Zona competente.
- 5. L’esecuzione della pena capitale può essere sospesa per un periodo non superiore a un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, quando il Comandante di Zona ha ragione di credere che la testimonianza del condannato possa essere importate per le indagini e il processo relativi a crimini commessi all’interno della sua Zona o altrove.
- 6. Ogni Comandante di Zona farà in modo che sia data esecuzione ai giudizi delle corti della propria Zona di competenza con riferimento alle proprietà assunte sotto il proprio controllo in ragione della suddetta decisione, secondo quanto egli ritiene opportuno nell’interesse della giustizia.
Articolo IV.
- 1. Quando una persona in una Zona occupata della Germania è ritenuta aver commesso un crimine come previsto nell’art. II in un paese diverso dalla Germania o in una Zona diversa, il governo dello Stato estero in questione o il Comandante della Zona interessata, secondo il caso, può chiedere al Comandante della Zona in cui il sospetto di trova di consegnarlo allo Stato o alla Zona in cui il crimine è stato commesso. Il Comandante della Zona richiesto darà corso alla consegna della persona, a meno che egli non ritenga che tale persona sia ricercata per essere giudicata o a titolo di testimone da un Tribunale militare internazionale, in Germania o in uno Stato diverso da quello da cui proviene la richiesta, oppure a meno che il Comandante non ritenga opportuno provvedere alla consegna; in questi casi il Comandante ha il diritto di trasmettere la richiesta ricevuta alla Direzione per gli affari giuridici dell’Autorità alleata di controllo. Una procedura simile si applicherà anche ai testimoni, alle prove materiali e agli altri tipi di prova.
- 2. La Direzione per gli affari giuridici considererà ogni richiesta del tipo sopra indicato e deciderà nel merito in applicazione dei seguenti principi – le sue decisioni saranno comunicate al Comandante di Zona.
a) L’individuo richiesto per essere sottoposto a giudizio o in qualità di testimone da un Tribunale internazionale militare non sarà consegnato o non gli sarà consentito di testimoniare al di fuori delle Germania, salvo il caso che vi sia l’approvazione della Commissione d’istruzione e di azione penale istituita in base al Patto di Londra dell’8 agosto 1945;
b) l’individuo richiesto per essere sottoposto a giudizio da più di una autorità (diversa dal Tribunale militare internazionale) sarà trattato secondo i seguenti criteri:
i) se richiesto per essere sottoposto a giudizio nella Zona in cui si trova, può essere trasferito solo se vengono conclusi accordi per assicurare il suo rientro dopo il processo che si svolge altrove;
ii) se è richiesto per essere sottoposto a giudizio in una Zona diversa da quella in cui si trova, il suo trasferimento in quella Zona viene concesso prioritariamente rispetto al suo trasferimento fuori della Germania e purché siano conclusi accordi per assicurare il suo rientro in tale zona una volta svoltosi il procedimento altrove;
iii) se richiesto per essere sottoposto a giudizio al di fuori della Germania da due o più Stati delle Nazioni Unite, tra cui quello di cui è cittadino, la preferenza va accordata a quest’ultimo Stato;
iv) se è richiesto per essere sottoposto a giudizio da due o più Stati delle Nazioni Unite, fatti salvi i criteri dell’art. IV.2 (b) (iii), avrà precedenza lo Stati richiedente che lo accusa dei fatti più gravi e che dispone degli elementi di prova più solidi.
Articolo V.
La consegna, in forza dell’art. IV della presente legge, di un individuo per essere sottoposto a giudizio avverrà sulla base di una richiesta avanzata dai governi nazionali o dai Comandanti delle Zone in modo tale che il trasferimento dei criminali verso la diversa giurisdizione non si presenti come un mezzo per evitare o ritardare indebitamente l’amministrazione della giustizia in un altro luogo. Se entro sei mesi la persona trasferita non è stata condannata dalla Corte della Zona o dello Stati verso cui è avvenuta la consegna, la persona sarà restituita su domanda del Comandante della Zona in cui la persona si trovava prima della consegna.


LE CONVENZIONI DI GINEVRA E I PROTOCOLLO AGGIUNTIVI

Convenzioni di Ginevra
Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, i due Protocolli aggiuntivi del 1977 e quello del 2005 costituiscono la base del diritto internazionale umanitario. Tutti gli Stati del mondo hanno aderito alle quattro Convenzioni e alla Svizzera, in quanto Stato depositario e firmatario, spettano importanti obblighi giuridici.
Le Convenzioni di Ginevra proteggono in primo luogo le persone che non partecipano o non partecipano più a un conflitto armato, vale a dire i civili e i prigionieri. Chi si trova in balìa della violenza di una delle parti in conflitto ha sempre il diritto al rispetto della sua vita e della sua incolumità fisica e psichica.
Le Convenzioni di Ginevra e i Protocolli aggiuntivi
La 1. e la 2. Convenzione di Ginevra del 1949 impegnano gli Stati firmatari a proteggere i feriti, i malati, i naufraghi, il personale medico, le ambulanze e gli ospedali. Le parti in conflitto devono garantire loro cure e assistenza. [testo completo in Pdf ]
- La 3. Convenzione di Ginevra contiene regole particolareggiate sul trattamento dei prigionieri di guerra.
- La 4. Convenzione di Ginevra protegge da maltrattamenti e violenza i civili che si trovano in mano nemica o in territorio occupato.
- Il 1. Protocollo aggiuntivo del 1977 completa le regole della 4a Convenzione di Ginevra per i conflitti armati internazionali e contiene regole sulla conduzione della guerra, come il divieto di attaccare persone e oggetti civili e la limitazione dei mezzi e dei metodi autorizzati.[testo completo in Pdf ].
- Il 2. Protocollo aggiuntivo del 1977 completa l’unico articolo delle Convenzioni di Ginevra applicabile anche nei conflitti armati internazionali (articolo 3 della 4. Convenzione di Ginevra). Anche in caso di conflitto armato interno occorre distinguere gli obiettivi militari dalle persone e gli oggetti civili.
Nel dicembre 2005, una Conferenza Diplomatica indetta dalla Svizzera ha approvato il 3. Protocollo aggiuntivo, che introduce un nuovo emblema, il Cristallo Rosso. A partire dal 14.01.2007, il nuovo simbolo può essere utilizzato in aggiunta alla Croce Rossa e alla Mezzaluna Rossa per segnalare persone e oggetti che devono essere protetti (il Leone Rosso con il sole non sarà più impiegato).
Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e il 2. Protocollo del 1977 costituiscono oggi il diritto internazionale abitudinario valido per tutti gli Stati e le parti in conflitto.















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